§ 1.6.20 - L.R. 23 dicembre 1962, n. 25.
Disciplina dei controlli sugli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:23/12/1962
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Gli speciali controlli previsti dagli artt. 90, 91 ed in relazione ai detti articoli, dall'art. 159 del D.L.vo 29 ottobre 1955, n. 6 sono esercitati per mezzo di un apposito ufficio ispettivo [...]
Art. 2.      L'ufficio ispettivo comunica i risultati delle ispezioni eseguite alla Presidenza della Regione, salvo il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977.
Art. 3.      I Presidenti delle Commissioni provinciali di controllo segnalano senza ritardo all'Assessore regionale per gli enti locali le eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari, nonché [...]
Art. 4.      Dell'adempimento delle attribuzioni e dei compiti demandati dall'ordinamento degli enti locali e dalla presente legge ai Presidenti delle Commissioni di controllo, questi sono responsabili di [...]
Art. 5.      Qualora la Commissione provinciale di controllo, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, reiteratamente adotti provvedimenti o incorra in omissioni che comportino violazioni di norme [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.20 - L.R. 23 dicembre 1962, n. 25.

Disciplina dei controlli sugli enti locali.

(G.U.R. 24 dicembre 1962, n. 63).

 

Art. 1.

     Gli speciali controlli previsti dagli artt. 90, 91 ed in relazione ai detti articoli, dall'art. 159 del D.L.vo 29 ottobre 1955, n. 6 sono esercitati per mezzo di un apposito ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali, composto di 12 unità di personale appartenenti alle carriere direttive e di concetto ed aventi un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

     L'ufficio può avvalersi altresì per i compiti ispettivi del personale dei ruoli periferici delle Commissioni di controllo appartenente alle carriere anzidette ed avente l'anzianità sopra specificata.

 

     Art. 2.

     L'ufficio ispettivo comunica i risultati delle ispezioni eseguite alla Presidenza della Regione, salvo il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977.

 

     Art. 3.

     I Presidenti delle Commissioni provinciali di controllo segnalano senza ritardo all'Assessore regionale per gli enti locali le eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari, nonché le altre irregolarità o disfunzioni rilevate nell'attività degli enti soggetti al controllo.

     Essi comunicano inoltre, mensilmente, al predetto Assessorato l'elenco delle deliberazioni degli enti locali, concernenti assunzioni di personale, miglioramenti economici di carattere generale ed attribuzioni di emolumenti integrativi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo e delle eventuali delibere divenute esecutive per decorso del termine ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo 29 ottobre 1955, n. 6.

     Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse altresì alla Presidenza della Regione.

 

     Art. 4.

     Dell'adempimento delle attribuzioni e dei compiti demandati dall'ordinamento degli enti locali e dalla presente legge ai Presidenti delle Commissioni di controllo, questi sono responsabili di fronte al Presidente della Regione, il quale, su proposta dell'Assessore per gli enti locali o di propria iniziativa, può rimuoverli dalla carica, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentito il parere vincolante del Consiglio di giustizia amministrativa, per gravi o ripetute inadempienze, decorsi dieci giorni dalla contestazione.

 

     Art. 5.

     Qualora la Commissione provinciale di controllo, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, reiteratamente adotti provvedimenti o incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, può ordinarne lo scioglimento, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio di giustizia amministrativa.

     Lo scioglimento è pronunciato quando la Commissione, sebbene diffidata, sia incorsa ulteriormente nelle irregolarità di cui al precedente comma e sempre che siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione delle nuove irregolarità.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[3] Articolo abrogato con art. 31 L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[1] Il primo e terzo comma sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 4 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87 e dall'art. 30 L.R. 21 febbraio 1976, n. 1. Il secondo comma ha perduto di efficacia.

[2] V. art. 268 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.