§ 41.7.47 - D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977.
Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/07/1956
Numero:977


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle [...]
Art. 2.      Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali [...]
Art. 3.      Alla nomina dei membri elettivi della G.P.A. di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio.
Art. 4.      Nel caso in cui più liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell'art. 3, nella circoscrizione di un'unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo [...]
Art. 5.      La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di [...]
Art. 6.      Le autorità dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalità delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie delle [...]
Art. 7.      Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 8.      Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G.P.A., vengono [...]
Art. 9.      Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della [...]
Art. 10.      Sino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi consorzi, i componenti elettivi della G.P.A. sono nominati dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 [...]
Art. 11.      Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle [...]
Art. 12.      L'Amministrazione dell'interno ha facoltà di consentire il passaggio alla Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali.


§ 41.7.47 - D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977.

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali.

(G.U. 3 settembre 1956, n. 221)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo, istituite con la legge regionale di riforma amministrativa.

     Alle stesse Commissioni sono devolute le funzioni di competenza della Regione nei confronti degli Enti locali, che le leggi vigenti attribuiscono al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G.P.A. in sede amministrativa.

 

          Art. 2.

     Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli di prefettura coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse Province.

     Se i Comuni costituiti in libero consorzio ricadono nell'ambito territoriale di più Prefetture, il loro territorio rientra, anche ai fini della determinazione della competenza della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nella circoscrizione della Prefettura ove risiede la maggioranza della popolazione del Consorzio stesso, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

 

          Art. 3.

     Alla nomina dei membri elettivi della G.P.A. di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio.

     L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

 

          Art. 4.

     Nel caso in cui più liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell'art. 3, nella circoscrizione di un'unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati, in seduta comune.

     L'Assessore regionale per gli Enti locali indice la riunione indicando la data ed il luogo della medesima. L'adunanza è presieduta dal presidente presente più anziano di età. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di tutti i liberi consorzi interessati.

     Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo.

     La deliberazione relativa alla elezione è adottata con l'assistenza del segretario del libero consorzio nella cui sede ha luogo l'adunanza, ed è pubblicata agli albi dei liberi consorzi interessati durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.

     Il processo verbale della deliberazione e gli atti relativi debbono essere trasmessi entro tre giorni all'Assessore regionale degli Enti locali, il quale, in caso di illegittimità delle nomine, ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

 

          Art. 5.

     La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere, ovvero prevedano che organi dell'Amministrazione provinciale siano membri di diritto di enti o istituzioni.

 

          Art. 6.

     Le autorità dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalità delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie delle ispezioni che dispongono.

     Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate alle autorità del Governo ed a quelle della Regione.

 

          Art. 7.

     Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

          Art. 8.

     Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G.P.A., vengono esercitate nella Regione siciliana, nei modi previsti dalle leggi stesse, rispettivamente da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione, e dalle Commissioni provinciali di controllo.

     La Commissione regionale per la finanza locale è presieduta dall'Assessore regionale degli Enti locali o da un suo delegato, ed è composta;

     dal presidente di una Provincia regionale e da un sindaco, designati dall'Assessore regionale degli Enti locali;

     da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal presidente del medesimo;

     da un componente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della Sezione medesima;

     da un funzionario dell'Interno avente grado non inferiore a vice prefetto, designato dall'Amministrazione civile dell'interno;

     da un intendente di finanza o funzionario di grado equiparato, designato dal Ministero delle finanze;

     dal ragioniere generale della Regione;

     dal direttore regionale per l'Amministrazione degli Enti locali;

     dal dirigente della Divisione ragioneria presso l'Amministrazione regionale degli Enti locali;

     da un funzionario designato dall'Assessore regionale delle finanze.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Amministrazione regionale degli Enti locali.

     La Commissione regionale per la finanza locale dura in carica quattro anni.

     Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

     La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 9.

     Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

 

          Art. 10.

     Sino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi consorzi, i componenti elettivi della G.P.A. sono nominati dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e, qualora questa non sia ancora costituita, sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore degli Enti locali.

     La stessa procedura si applica in ogni altro caso in cui le norme vigenti demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere.

 

          Art. 11.

     Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle Commissioni provinciali di controllo.

 

          Art. 12.

     L'Amministrazione dell'interno ha facoltà di consentire il passaggio alla Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali.