| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.6 finanza locale | 
| Data: | 22/04/1951 | 
| Numero: | 288 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a [...] | 
| Art. 2. L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per [...] | 
| Art. 3. La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto [...] | 
| Art. 4. Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la [...] | 
| Art. 5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge | 
§ 27.6.1a - Legge 22 aprile 1951, n. 288. [1]
Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.
(G.U. 7 maggio 1951, n. 102).
     L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della 
     L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della 
La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.
La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.
La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.
I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del