§ 1.2.27 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.
Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:05/12/2007
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali
Art. 2. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 1.2.27 - L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

(G.U.R. 7 dicembre 2007, n. 57)

 

Art. 1. Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali

1. L’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione;

c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell’Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;

g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;

h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d’appello e dei tribunali della Sicilia;

k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell’Amministrazione regionale;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l’accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all’atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all’atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.".

2. L’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono essere eletti all’Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.".

3. L’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell’INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.".

4. Dopo il Capo II del Titolo II della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

"Capo III - Delle incompatibilità - Art. 10 ter. - 1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con l’ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell’Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10 quater. - 1. Fuori dei casi previsti nell’articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell’articolo 10 ter, comma 3.

Art. 10 quinquies. - 1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10 sexies. - 1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall’insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall’inizio dell’esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell’incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l’opzione sia stata esercitata, s’intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall’insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l’esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all’articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.".

5. L’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"Art. 2. - 1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall’insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.".

6. Sono abrogati:

a) l’articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;

b) l’articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

c) l’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;

d) l’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;

e) l’articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

 

     Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.