§ 1.4.100 - L.R. 5 agosto 1982, n. 93.
Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:05/08/1982
Numero:93


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 1.4.100 - L.R. 5 agosto 1982, n. 93.

Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

TITOLO I

PERSONALE DEI SOPPRESSI PATRONATI SCOLASTICI E DELLE ISTITUZIONI SOCIO-SCOLASTICHE PERMANENTI

 

Art. 1. [1]

     Il personale che sia stato incaricato dai soppressi patronati scolastici del servizio di refezione scolastica o di doposcuola in uno degli anni scolastici 1976-77, 1977-78, 1978-79, e per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso, è inquadrato nei ruoli organici dei relativi comuni per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica trasferiti ai comuni con la L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

     Al personale che sia stato incaricato dai soppressi patronati scolastici in uno degli anni 1976-77, 1977-78, 1978-79 e per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso si estendono i benefici previsti dal sesto comma dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 2.

     Nelle more del definitivo riordino della materia, la gestione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, è trasferita alle amministrazioni provinciali nel cui ambito territoriale hanno sede.

     Il relativo personale, in servizio a tempo indeterminato al 31 maggio 1982, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli delle predette amministrazioni, ferma restando la sua attuale destinazione di servizio.

     Ferme restando le disposizioni di cui al primo e al secondo comma, fino a quando non sarà emanato il regolamento organico di esecuzione della presente legge, le istituzioni di cui al primo comma del presente articolo continueranno ad essere gestite con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto assessoriale 18 febbraio 1965, n. 390 e successive modifiche, ove compatibili.

 

     Art. 3.

     All'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, si procederà a seguito del superamento di appositi corsi di idoneità professionale, che saranno organizzati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sedi provinciali e interprovinciali. entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento avverrà:

     1) nei posti delle piante organiche che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per quei comuni che hanno già provveduto all'istituzione dei servizi in esecuzione dell'art. 1 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1;

     2) in soprannumero qualora i posti di cui al precedente n. 1 risultassero non disponibili;

     3) per i Comuni che non abbiano ancora provveduto alle istituzioni del servizio, mediante un adeguamento della pianta organica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge n. 299 del 7 luglio 1980.

     L'inquadramento del personale di cui al secondo comma dell'art. 1 sarà disposto con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 10 della L.R. 16 agosto 1975, n. 67.

 

     Art. 4.

     L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione vigila sull'adempimento da parte degli enti locali alle disposizioni degli articoli precedenti e dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, promuovendo anche gli interventi sostitutivi di cui all'art. 91 dell'ordinamento regionale degli enti locali.

 

     Art. 5.

     Per le finalità del titolo I della presente legge è autorizzata, per gli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa complessiva di lire 32.100 milioni, di cui lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, da destinare:

     - quanto a lire 30.000 milioni all'applicazione dell'art. 1;

     - quanto a lire 2.000 milioni all'applicazione dell'art. 2;

     - quanto a lire 100 milioni all'applicazione dell'art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 100 milioni per l'anno 1982, in lire 32.000 milioni per l'anno 1983 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-1984", progetto "iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte ai nuovi progetti" ».

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

TITOLO II

NORME PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 6.

     In attesa della definizione del trattamento economico e giuridico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1982-1984, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure retributive previste dalla tabella B allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, sono incrementate del 12% .

 

     Art. 7.

     Per le finalità del titolo II della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva annua di lire 11.040 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-1984", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti"».

     Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1982, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 7 della L.R. 15 maggio 1991, n. 22.