§ 3.16.241 - L.R. 19 agosto 1999, n. 16.
Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:19/08/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Livello degli aiuti.
Art. 4.  Apprendistato e attività formative.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Semplificazione per l'avvio delle attività.
Art. 7.  Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.16.241 - L.R. 19 agosto 1999, n. 16.

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.

(G.U.R. 23 agosto 1999, n. 40).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, la Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a cofinanziare programmi di iniziativa statale e comunitaria.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.

     2. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità [1].

     3. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA [2].

 

     Art. 3. Livello degli aiuti.

     1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

     2. La sovvenzione è concessa una sola volta fino all'importo massimo di lire 50 milioni per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 20 per cento del costo complessivo.

     3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede a liquidare le somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici su presentazione di idonea documentazione contabile.

     4. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

 

     Art. 4. Apprendistato e attività formative.

     1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.

     2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, potranno accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgersi a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio [3].

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività [4].

     3. Per le finalità di cui al comma 2 è costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile [5].

     4. L'attività di assistenza ha durata annuale ed è rendicontata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo [6].

     5. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile [7].

     6. Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attività di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'Assessorato della cooperazione [8].

 

     Art. 6. Semplificazione per l'avvio delle attività.

     1. Per l'avvio delle attività di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27.

 

     Art. 7. Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca invia annualmente all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni.

     2. La spesa autorizzata al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, programma 08.01.00, mediante corrispondente riduzione del codice 1001.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[4] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 per effetto dell’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[5] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 per effetto dell’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[6] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 per effetto dell’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[7] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 per effetto dell’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[8] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 per effetto dell’art. 13 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.