§ 3.16.165 - L.R. 25 ottobre 1985, n. 39.
Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:25/10/1985
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali).
Art. 2.  (Contingente unico regionale).
Art. 3.  (Censimento delle disponibilità in organico degli enti).
Art. 4.  (Divieto di nuove assunzioni).
Art. 5.  (Soprannumero).
Art. 6.  (Mobilità).
Art. 7.  (Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero).
Art. 8.  (Disposizione per il personale che non ha partecipato ai corsi di formazione professionale).
Art. 9.  (Inquadramento di soggetti presso enti vari).
Art. 10.  (Servizio riconosciuto in luogo di attività formativa).
Art. 11.  (Trattamento giuridico ed economico del personale ed anticipazioni ad enti locali).
Art. 12.  (Contributi a copertura disavanzi di gestione).
Art. 13.  (Abrogazioni e modifiche).
Art. 14.  (Proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 16.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.165 - L.R. 25 ottobre 1985, n. 39.

Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

(G.U.R. 26 ottobre 1985, n. 47).

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     In conformità alle disposizioni di principio e di indirizzo di cui alla L. 16 maggio 1984, n. 138, i posti in organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, sono attribuiti, con effetto dal 1° giugno 1985, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla pubblicazione delle graduatorie effettuata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11 gennaio 1985, n. 15, se posteriore, agli idonei negli esami espletati ai sensi della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, che prestano servizio presso ogni singolo ente, per qualifiche uguali o equiparabili.

 

     Art. 2. (Contingente unico regionale).

     Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, risultano ancora disponibili nella Regione, nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili presso i consorzi di comuni e di province, le aziende municipalizzate, gli istituti autonomi case popolari, l'ente di sviluppo agricolo, le opere universitarie, le aree di sviluppo industriale ed i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione od ente sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o di enti locali territoriali, compresi quelli individuati nell'allegato A della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, sono attribuiti, con effetto dal 1° giugno 1985, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda. A tal fine sarà individuato, a cura dell'Amministrazione regionale, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dai predetti idonei, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente articolo. Nelle more della collocazione in ruolo, i soggetti di cui al presente comma continuano a prestare servizio presso gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge li utilizzano.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad emanare gli occorrenti provvedimenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Censimento delle disponibilità in organico degli enti).

     Per l'attuazione dei precedenti articoli, gli enti sopra citati sono tenuti a comunicare al Presidente della Regione, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i posti in organico che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi quelli per i quali, entro la data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi pubblici concorsi o concorsi interni ai sensi delle vigenti disposizioni. Di detta disponibilità, a cura della Presidenza della Regione, sarà data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Nei casi di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Presidente della Regione è autorizzato a disporre direttamente tutti gli interventi ispettivi e sostitutivi necessari per la rilevazione dei posti disponibili in ciascun ente.

 

     Art. 4. (Divieto di nuove assunzioni).

     Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui agli articoli precedenti gli enti indicati negli artt. 1 e 2 non possono procedere all'ulteriore assunzione di personale.

     Il divieto cessa al compimento del 120° giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla pubblicazione delle graduatorie se successiva, sempreché gli enti abbiano provveduto a comunicare le disponibilità di organico in conformità a quanto previsto al primo comma dell'art. 3 e che alla predetta data abbiano avuto compiuta esecuzione le disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

 

     Art. 5. (Soprannumero).

     Espletate le procedure di cui agli artt. 1 e 2, gli idonei non ancora immessi nei ruoli organici per mancanza di posti disponibili sono collocati in soprannumero, con effetto dal 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale eguale o equiparabile degli enti medesimi presso i quali prestano servizio.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad emanare i conseguenti provvedimenti.

     Nel caso in cui in una stessa provincia risultino enti che hanno ruoli di personale con qualifiche eguali o equiparabili a quelle di cui al primo comma e i cui posti in organico risultino vacanti, gli idonei non ancora immessi nei ruoli organici o non collocati in soprannumero sono inquadrati nei posti disponibili. Alla attuazione del presente comma provvede il Presidente della Regione su domanda degli interessati sentite le amministrazioni competenti e in ogni caso per le esigenze

dell'Amministrazione centrale della Regione.

 

     Art. 6. (Mobilità).

     In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il Presidente della Regione è autorizzato a procedere, con uno o più provvedimenti da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali degli enti locali, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di qualifica eguale o equiparabile dell'ente ricevente, anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

     Tale limite potrà essere variato in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 7. (Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero).

     Ai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8 ed ai soggetti individuati agli artt. 3 e 4 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, si applicano le norme di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, con effetto dalla data della pubblicazione delle graduatorie degli idonei negli stessi esami.

     Il collocamento nei ruoli, anche in soprannumero, o l'iscrizione nel contingente unico regionale, è effettuato dopo il collocamento dei soggetti di cui ai predetti artt. 1 e 2, nell'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

 

     Art. 8. (Disposizione per il personale che non ha partecipato ai corsi di formazione professionale).

     I soggetti già ammessi ai corsi di formazione professionale di cui all'art. 25 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche, che non hanno potuto frequentare i corsi medesimi per l'adempimento del servizio militare obbligatorio o per gravidanza o per puerperio per il periodo tutelato dalla legge e che per le stesse cause non hanno potuto partecipare all'esame conclusivo dei corsi, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a sostenere l'esame finale di cui all'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8 in rapporto al titolo di studio posseduto.

 

     Art. 9. (Inquadramento di soggetti presso enti vari).

     I soggetti di cui agli artt. 1 e 2 in servizio presso le comunità montane, in attesa della formazione delle relative piante organiche ai sensi della legge n. 93 del 23 marzo 1981, che trova applicazione in Sicilia, sono inquadrati presso i comuni ove le stesse hanno sede ovvero, a domanda, presso il comune di residenza e possono continuare ad essere utilizzati presso le comunità stesse.

     Fino alla definitiva determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali e all'istituzione dei ruoli in conformità alla L.R. 28 aprile 1981, n. 76, il personale di cui agli artt. 1 e 2 in servizio nelle unità sanitarie locali è iscritto negli elenchi di cui alla predetta legge; istituiti i predetti ruoli, il personale viene iscritto nei medesimi anche in soprannumero.

     Il personale avviato presso gli uffici del medico provinciale è considerato, agli effetti della presente legge, in servizio presso l'Amministrazione regionale.

     Gli idonei utilizzati fino all'entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 in amministrazioni o enti diversi da quelli presso cui prestano servizio possono chiedere l'inquadramento nei ruoli dell'ente o amministrazione presso i quali erano utilizzati, secondo le modalità previste dall'art. 2.

     Al personale qualificato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8 e successive aggiunte e modifiche, che presta servizio presso gli uffici dello Stato in Sicilia, si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 10. (Servizio riconosciuto in luogo di attività formativa).

     Il servizio prestato oltre 24 ore settimanali dai soggetti avviati per l'attuazione dei progetti specifici ex artt. 26, 26-bis e 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285, che prevedevano cicli formativi non retribuiti è considerato reso in luogo di attività formativa.

 

     Art. 11. (Trattamento giuridico ed economico del personale ed anticipazioni ad enti locali).

     A decorrere dal 1° giugno 1985, al personale previsto dagli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 è attribuito il trattamento giuridico ed economico della qualifica iniziale, per la quale è stato dichiarato idoneo, dell'ente dove lo stesso personale presta servizio.

     Il personale indicato agli artt. 7 e 8 acquisirà il diritto al trattamento giuridico ed economico predetto a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento dichiarativo dell'idoneità.

     Per le occorrenze finanziarie gli enti interessati debbono attenersi alle disposizioni dettate dall'art. 7, lettere b e c, della L. 16 maggio 1984, n. 138, nonché a quelle della presente legge.

     II Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su domanda, anticipazioni alle province, ai comuni e alle comunità montane per le occorrenze finanziarie relative al pagamento di emolumenti al personale in servizio presso ciascun ente ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 12. (Contributi a copertura disavanzi di gestione).

     Alle società cooperative ed alle associazioni semplici che ai sensi dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche, e dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, hanno stipulato convenzioni per progetti o programmi finanziati dalla Regione, sono concessi, su documentata istanza da presentare entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per la copertura del disavanzo di gestione limitatamente a debiti o interessi moratori o sanzioni per ritardato versamento di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai giovani soci occupati nei progetti o programmi oggetto di convenzione.

 

     Art. 13. (Abrogazioni e modifiche).

     (Omissis) [1].

     Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2, il primo e secondo comma dell'art. 7, l'art. 10 e l'art. 12 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e il punto 3 dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 14. (Proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti).

     Nelle more della definizione dei rapporti in materia di occupazione giovanile intercorrenti tra Stato e Regione, al fine di consentire ai funzionari delegati la conclusione delle risultanze contabili afferenti alla gestione delle aperture di credito relative al personale dell'occupazione giovanile, i termini, già scaduti, per la presentazione dei rendiconti all'Amministrazione regionale sono fissati, in linea eccezionale, al 31 gennaio 1986 e tali termini non sono prorogabili.

     I termini di cui al primo comma dell'art. 8 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, sono prorogati, per le finalità di cui al presente articolo, di ulteriori quattro mesi.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     Per le finalità dell'art. 11, ultimo comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore anticipazione di lire 24.000 milioni.

     Per le finalità dell'art. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 3.000 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

 

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11, ultimo comma, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Agli oneri a carico della Regione, derivanti dall'applicazione delle altre disposizioni della presente legge, nonché a quelli non riconosciuti dallo Stato si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 10339, 10738 e 10749 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso e per i successivi.

     Gli oneri previsti dalla presente legge trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.02 - Personale in servizio - codice 03.13 - Interventi vari per l'occupazione - e codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

 

     Art. 16.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 9 L.R. 9 dicembre 1980, n. 125.