§ 3.17.50 - L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.
Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:02/12/1980
Numero:125


Sommario
Art. 1.      Nel quadro delle iniziative volte ad ampliare il mercato del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nelle attività produttive, la Regione, nelle more dell'approvazione di una [...]
Art. 2.  (Immissione nei ruoli dei giovani assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato).
Art. 3.  (Esami di idoneità).
Art. 4.  (Esame di idoneità per il personale di ruolo).
Art. 5.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 6.  ( Utilizzazione provvisoria).
Art. 7.  (Formazione delle graduatorie).
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  (Approvazione e pubblicazione delle graduatorie - Gravami).
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.  (Rapporti con le Amministrazioni statali).
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.  (Norme per i contratti scaduti).
Art. 14.  (Onere finanziario).
Art. 15.  (Norme per i concorsi già banditi).
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      I concorsi pubblici per ricoprire i posti disponibili
Art. 27.      All'assunzione di personale salariato presso le Amministrazioni ed enti di cui all'art. 2 della presente legge si provvede con pubblico concorso per titoli.
Art. 28.      Nei Comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle Amministrazioni provinciali, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del [...]
Art. 29.      Sono abrogate le seguenti norme della L.R. 18 agosto 1978, n. 37: art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 11, terzo comma; art. 11, quarto comma; art. 11, quinto comma, limitatamente [...]
Art. 30.  (Copertura finanziaria).
Art. 31.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.50 - L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali.

(G.U.R. 3 dicembre 1980, n. 53).

 

Art. 1.

     Nel quadro delle iniziative volte ad ampliare il mercato del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nelle attività produttive, la Regione, nelle more dell'approvazione di una legge organica concernente il piano regionale di sviluppo economico e sociale, promuove, secondo le disposizioni della presente legge:

     a) la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici esistenti nella Regione, anche attraverso la razionalizzazione delle rispettive dotazioni organiche volta ad un più incisivo assetto delle rispettive funzioni;

     b) l'inserimento nei ruoli della pubblica Amministrazione dei giovani assunti in via precaria ai sensi delle disposizioni legislative sull'occupazione giovanile;

     c) il sostegno della cooperazione giovanile come uno degli strumenti fondamentali per l'inserimento delle giovani leve nelle attività produttive.

 

TITOLO I

INSERIMENTO DEI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 2. (Immissione nei ruoli dei giovani assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato).

     Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani già iscritti nelle liste speciali istituite con l'art. 4 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV della citata legge e per l'attuazione degli interventi e programmi di cui ai titoli III e IV della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali ed enti, aziende od istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza o tutela, nonché presso gli uffici dei medici provinciali, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per conseguire l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero di altra Amministrazione, secondo le disposizioni della presente legge [1].

     (Omissis) [2].

     Hanno diritto a partecipare all'esame di idoneità di cui all'art. 3 i giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 18agosto 1978, n. 37 [1], i soci cooperatori o i giovani associati che prestano servizio presso le Amministrazioni ed enti di cui al primo comma ai sensi dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 e dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, per progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, purché in possesso dei requisiti di legge per l'accesso in generale alle pubbliche Amministrazioni, sempreché tutti prestino servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge e sempreché rientrino nel numero autorizzato dalla Regione. I giovani che siano stati sostituiti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri sono parimenti ammessi all'esame di idoneità [3].

     E' soppresso l'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

 

     Art. 3. (Esami di idoneità).

     I soggetti di cui all'art. 2 sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per il conseguimento - presso l'Amministrazione od ente ove l'aspirante è stato assunto con rapporto a tempo determinato - della qualifica iniziale cui è equiparabile, secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni, la qualifica professionale in base alla quale è stata effettuata l'assunzione [4].

     L'esame consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo a quelli professionali acquisiti dal candidato durante l'esecuzione del progetto specifico di cui all'art. 25 della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e di cui alla L.R. 18 agosto 1978, n. 37, ivi compresi quelli relativi all'eventuale frequenza dei corsi di cui all'art. 25 della citata legge regionale, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

     I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso agli impieghi pubblici ed in relazione alle varie categorie di Amministrazioni, regionale, degli enti locali e di altri enti, aziende od istituti pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Commissione di cui all'art. 22 della presente legge, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con lo stesso decreto è determinata anche l'equiparazione di cui ai precedenti commi.

     I soggetti che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, o fino alia cessazione dei corsi previsti dall'art. 25 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche. A tale scadenza il rapporto di lavoro ed ogni altra forma di utilizzazione cessano definitivamente.

 

     Art. 4. (Esame di idoneità per il personale di ruolo).

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, agli impiegati di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Amministrazioni ed enti di cui all'art. 2, secondo modalità determinate dai competenti organi con atti soggetti ai normali controlli di legge, limitatamente alle qualifiche, categorie o livelli immediatamente superiori a quelli di appartenenza o corrispondenti e purché gli interessati siano in possesso dei titoli di studio e degli altri titoli specifici richiesti per l'ammissione alle qualifiche, categorie o livelli immediatamente superiori o corrispondenti [5].

     I dipendenti che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, sulla base del punteggio conseguito, in apposite graduatorie per ciascun ente o Amministrazione e per ciascuna qualifica, categoria o livello, conseguendo, salvo rinunzia, la nomina alla qualifica, categoria o livello cui l'esame ha avuto riguardo, in relazione alle vacanze di posti che non debbano essere ricoperti ai sensi della presente legge o di leggi speciali.

     Sino alla data di conseguimento della nuova qualifica, categoria o livello, i dipendenti che abbiano superato l'esame di idoneità conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.

 

     Art. 5. (Commissioni esaminatrici).

     Le Commissioni esaminatrici per l'esame di idoneità di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, e sono distinte per categorie di enti e per qualifiche, categorie e livelli.

     Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali od equiparate sono composte da un presidente scelto tra docenti universitari e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti universitari e dirigenti di Amministrazioni pubbliche.

     Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di concetto od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno 15 anni di anzianità di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra dirigenti di Amministrazioni pubbliche.

     Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di ordine sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tra dirigenti di Amministrazioni pubbliche.

     Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche ausiliarie od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti tra docenti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono prove d'esame e tra i dirigenti di Amministrazioni pubbliche.

     Partecipano, altresì, a ciascuna Commissione tre componenti designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e, per le categorie relative agli enti locali, tre sindaci designati dalle Associazioni di enti locali e loro amministratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad assistente.

     Le Commissioni si articolano in sottocommissioni in relazione al numero dei candidati da esaminare, in conformità delle norme vigenti per l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. ( Utilizzazione provvisoria).

     I contratti e le convenzioni stipulati ai sensi delle disposizioni legislative statali e regionali concernenti l'occupazione giovanile, qualora si tratti di soci di cooperative o giovani associati, che siano addetti all'esecuzione di progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, sono prorogati, con onere a carico della Regione, fino al 31 dicembre 1981 e comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, se anteriore alla stessa data [6].

     I contratti e le convenzioni suddette ed i conseguenti avviamenti al lavoro restano, in ogni caso, validi a tutti gli effetti, nei limiti dei progetti effettivamente realizzati o in corso o delle prestazioni lavorative effettivamente rese [6].

     Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 78 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

     Gli esami finali di idoneità di cui al terzo comma del predetto art. 78 dovranno svolgersi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Formazione delle graduatorie).

     (Omissis) [8].

     I giovani iscritti nella prima delle due graduatorie continuano a svolgere la propria attività presso l'Amministrazione od ente dove sono stati assunti, o dove prestano servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla definitiva immissione nei ruoli organici.

     Ad essi è attribuito, sino a tale immissione, il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione od ente presso cui sono addetti nonché il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti della stessa Amministrazione od ente addetti a mansioni identiche od analoghe.

     Gli iscritti nella seconda graduatoria, già soci di cooperative, fino all'immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 26-quater della L. 29 febbraio 1980, n. 33 [9].

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 9. (Approvazione e pubblicazione delle graduatorie - Gravami).

     Le graduatorie previste dal precedente art. 7 sono approvate con decreto del Presidente della Regione e pubblicate in apposito supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; copia di esso verrà affisso, per almeno 15 giorni, nell'albo di ogni amministrazione o ente [1]2.

     Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere proposte, da chi vi abbia interesse, motivate osservazioni alla Commissione giudicatrice che, nell'ulteriore termine di trenta giorni, pronuncia sulle stesse con provvedimento definitivo.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 11. (Rapporti con le Amministrazioni statali).

     Il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell'Amministrazione centrale dello Stato al fine dell'applicazione, nei confronti dei giovani inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 7 della presente legge, della disposizione contenuta nell'art. 26-septies, secondo comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, quale risulta dalla L. di conv. 29 febbraio 1980, n. 33.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato, d'intesa con l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, a consentire l'utilizzazione presso gli uffici e gli Ispettorati trasferiti alla Regione con il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76, di personale assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù dell'art. 26 della L. 1 giugno 1977, n. 285, per l'attuazione dei progetti specifici per l'ispezione del lavoro e per i servizi dell'impiego approvati dal CIPE che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in Sicilia, anche dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 13. (Norme per i contratti scaduti).

     La disposizione di cui al primo comma dell'art. 78 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, si applica anche ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, con effetti dalla relativa scadenza, e le relative attività proseguono sino al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 14. (Onere finanziario).

     Sino all'immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della presente legge la Regione attribuisce annualmente, con mandato diretto, agli enti di cui all'art. 2, presso i quali i giovani sono utilizzati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, le somme occorrenti per il pagamento degli emolumenti relativi. Tali somme potranno altresì essere accreditate al rappresentante legale dei predetti enti [1]5.

     I termini previsti nell'art. 8 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, per quanto concerne l'attività espletata in applicazione della L. 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Norme per i concorsi già banditi).

     Ai fini degli artt. 2 e 10 della presente legge non si computano i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, siano già stati banditi, da parte degli enti e delle Amministrazioni di cui al precedente art. 2, i relativi concorsi.

 

TITOLO II

   INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE GIOVANILE

 

     Artt. 16. - 22.

     (Omissis) [1]6.

TITOLO III

    DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

 

     Art. 23.

     (Omissis) [2]1.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [2]2.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [2]1.

 

     Art. 26.

     I concorsi pubblici per ricoprire i posti disponibili

nell'Amministrazione regionale, negli enti locali e negli enti sottoposti a

tutela e vigilanza della Regione, dovranno essere espletati entro sei mesi

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 

     Art. 27.

     All'assunzione di personale salariato presso le Amministrazioni ed enti di cui all'art. 2 della presente legge si provvede con pubblico concorso per titoli.

     Per qualifiche specializzate, il concorso, ove ritenuto necessario, è integrato da una prova pratica.

 

     Art. 28.

     Nei Comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle Amministrazioni provinciali, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, sono composte da cinque membri eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     Qualora la designazione del rappresentante sindacale non pervenga entro quindici giorni dalla notifica della richiesta, la Commissione si intende lo stesso regolarmente costituita.

     Nei restanti Comuni la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale, dovrà assicurare la rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 29.

     Sono abrogate le seguenti norme della L.R. 18 agosto 1978, n. 37: art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 11, terzo comma; art. 11, quarto comma; art. 11, quinto comma, limitatamente alle parole «ai sensi del precedente comma»; art. 14, secondo comma; art. 14, terzo comma; art. 14, quarto comma; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 30 [2]3.

 

     Art. 30. (Copertura finanziaria).

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 128.024 milioni per gli esercizi finanziari 1980-1982 di cui lire 5.700 milioni a carico dell'esercizio 1980.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 122.324 milioni per il biennio 1981-1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 74.120 milioni nell'elemento di programma 03.03.01.02, quanto a lire 48.204 milioni negli elementi di programma: 05.01.03.03 per lire 14.700 milioni, 05.02.02.03 per lire 9.600 milioni a carico del 1981 e per lire 10.249,9 milioni a carico del 1982 e 06.02.02.03 per lire 13.609,1 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 31. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma modificato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[2] Commi secondo, terzo e quarto abrogati con art. 13 L.R. 25 ottobre 1985, n. 39.

[1] Comma modificato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[3] Comma così modificato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 18.

[4] Comma così modificato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981 n. 8. V. sent. C. Cost. n. 13 del 1983.

[5] Comma modificato con art. 8 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[6] Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[6] Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[8] Primo e secondo comma abrogati con art. 13 L.R. 23 ottobre 1983, n. 39.

[9] Comma sostituito con art. 4 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[1]10 Comma abrogato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[1]11 Articolo abrogato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[1]12 Comma sostituito con art. 13 L.R. 23 ottobre 1985, n. 39.

[1]13 Articolo abrogato con art. 13 L.R. 25 ottobre 1985, n. 39.

[1]14 Articolo abrogato con art. 13 L.R. 25 ottobre 1985, n. 39.

[1]15 Comma integrato con art. 7 L.R. 2 agosto 1982, n. 79.

[1]16 Articoli abrogati con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.

[2]21 Articolo non promulgato e cessato di ogni efficacia.

[2]22 Articolo abrogato con art. 20 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

[2]21 Articolo non promulgato e cessato di ogni efficacia.

[2]23 Articolo modificato con art. 13 L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.