§ 3.12.68 - L.R. 2 marzo 1981, n. 18.
Disciplina dell'orario di vendita al pubblico in occasione delle fiere dei defunti e di S. Agata nel Comune di Catania.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:02/03/1981
Numero:18


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto previsto dalla L.R. 16 maggio 1972, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il sindaco del Comune di Catania, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, può [...]


§ 3.12.68 - L.R. 2 marzo 1981, n. 18.

Disciplina dell'orario di vendita al pubblico in occasione delle fiere dei defunti e di S. Agata nel Comune di Catania.

(G.U.R. 4 marzo 1981, n. 10).

 

Art. 1.

     In deroga a quanto previsto dalla L.R. 16 maggio 1972, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il sindaco del Comune di Catania, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, può autorizzare ogni anno, con sua ordinanza, per la durata di otto giorni in occasione della tradizionale fiera dei defunti e per una pari durata in occasione della tradizionale fiera di S. Agata, orari di vendita al pubblico che prescindano dai limiti stabiliti nell'art. 1 della citata L.R. 16 maggio 1972, n. 30. Detta ordinanza potrà, inoltre, prevedere la deroga all'obbligo del riposo settimanale e della chiusura nei giorni festivi.

     La disciplina di cui al comma precedente si applica, oltre che agli ambulanti anche a posto fisso, a tutti i negozi ed esercenti di vendita esistenti nel territorio comunale, con esclusione del settore alimentare per il quale si applica la normale disciplina prevista dalla L.R. n. 30 del 1972 e successive modifiche.

     Resta fermo l'obbligo per gli ambulanti del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

     La disciplina prevista nei commi primo e secondo del presente articolo si applica come facoltà e non come obbligo da parte degli esercenti.