§ 2.10.171 - L.R. 11 gennaio 1985, n. 15.
Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e altre norme sull'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:11/01/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.      In attesa che, in seguito al trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione possa provvedere allo [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare annualmente le somme occorrenti ai fini dell'art. 1 della presente legge.
Art. 3.      Per l'attuazione dei precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 400 milioni da erogare sulla base della relativa documentazione da allegarsi alla [...]
Art. 4.      Nelle more dell'emanazione di norme organiche di recepimento della L. 16 maggio 1984, n. 138, che trova applicazione in Sicilia,
Art. 5.      Al fine di accelerare le procedure per il recupero dalle competenti Amministrazioni dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per far fronte al pagamento di emolumenti alle unità [...]
Art. 6.      Sugli stanziamenti previsti a carico dell'esercizio 1984 dall'art. 4 della presente legge, l'Amministrazione competente è autorizzata ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 31 gennaio [...]


§ 2.10.171 - L.R. 11 gennaio 1985, n. 15.

Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e altre norme sull'occupazione giovanile.

(G.U.R. 19 gennaio 1985, n. 3).

 

Art. 1.

     In attesa che, in seguito al trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione possa provvedere allo scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, l'onere finanziario relativo è assunto a carico della stessa.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare annualmente le somme occorrenti ai fini dell'art. 1 della presente legge.

     I legali rappresentanti dei consorzi sono tenuti a presentare all'Assessorato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione sull'utilizzazione delle somme stesse.

     Le somme non utilizzate dovranno essere versate in conto entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione dei precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 400 milioni da erogare sulla base della relativa documentazione da allegarsi alla istanza di finanziamento.

     Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi all'anno 1985 saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

     Art. 4.

     Nelle more dell'emanazione di norme organiche di recepimento della L. 16 maggio 1984, n. 138, che trova applicazione in Sicilia,

l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, per l'esercizio 1984 e sino al 1° giugno 1985, agli enti locali di cui alla lett. b) dell'art. 7 della predetta L. 16 maggio 1984, n. 138, le somme per il pagamento di emolumenti a tutti i soggetti avviati al lavoro per progetti o programmi a suo tempo approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato, pari ai cinque dodicesimi di quanto erogato nel corso dell'anno precedente.

     A tal fine le amministrazioni locali dovranno avanzare apposita richiesta corredata di certificazioni attestative, per gli anni 1984 e 1985, prodotte dai legali rappresentanti dell'ente, del non ancora intervenuto rimborso o anticipazione da parte del Ministero dell'interno delle somme di cui al richiamato art. 7 della L. 16 maggio 1984, n. 138.

     E' fatto obbligo agli enti locali di restituire all'Amministrazione regionale le somme già ricevute in acconto e quelle che riceveranno ai sensi della presente normativa, entro 30 giorni dalla data di disponibilità delle somme assegnate per le medesime finalità dal Ministero dell'interno ai sensi della L. 16 maggio 1984, n. 138.

     Per le occorrenze relative all'esercizio 1984 si provvede con le disponibilità dei capitoli 10714 e 10738 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Per le occorrenze dal 1° gennaio al 31 maggio 1985 si provvede mediante apposito stanziamento di lire 70.000 milioni da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.

     Il termine previsto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1984, n. 3, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1985.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 5.

     Al fine di accelerare le procedure per il recupero dalle competenti Amministrazioni dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per far fronte al pagamento di emolumenti alle unità giovanili in servizio, la Presidenza della Regione è autorizzata a pubblicare in via provvisoria le graduatorie, formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, relative alle prove di esame già espletate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

     A tal fine le procedure degli esami di idoneità già definite ai sensi delle predette norme, restano in ogni caso valide sempreché i soggetti che hanno sostenuto gli esami siano forniti dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale sull'occupazione giovanile, di quelli generali per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché di quelli specifici richiesti per la qualifica rivestita.

 

     Art. 6.

     Sugli stanziamenti previsti a carico dell'esercizio 1984 dall'art. 4 della presente legge, l'Amministrazione competente è autorizzata ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 31 gennaio 1985.