§ 3.17.64 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 3.
Disposizioni integrative ed urgenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:19/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.      I soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, ed i soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, che abbiano utilmente frequentato i corsi, [...]
Art. 2.      Dal 1° gennaio 1984 e fino alla formazione del contingente di cui all'art. 1 della presente legge, i soggetti nello stesso articolo individuati sono mantenuti in servizio presso le [...]
Art. 3.      Fino all'immissione nei ruoli organici della pubblica Amministrazione i soggetti di cui ai precedenti articoli continuano ad essere utilizzati presso le Amministrazioni ove prestano servizio e [...]
Art. 4.      Il termine previsto dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1984
Art. 5.      Il termine indicato al primo comma dell'art. 7 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.
Art. 6.      I termini indicati al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, sono ulteriormente prorogati dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1984.
Art. 7.      Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, i soggetti ammessi a partecipare all'esame di idoneità previsto dalla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche [...]
Art. 8.      Le disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, sono da intendersi applicabili sempre nei limiti del numero massimo di addetti previsto da ciascuna convenzione [...]
Art. 9.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 48.500 milioni, di cui lire 48.000 milioni per le finalità dell'art. 2 e lire 500 [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.64 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 3.

Disposizioni integrative ed urgenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione.

(G.U.R. 21 gennaio 1984, n. 3).

 

Art. 1.

     I soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, ed i soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, che abbiano utilmente frequentato i corsi, iniziati entro il 31 agosto 1983, sono inclusi, previo superamento dell'esame finale di cui all'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, in un contingente unico regionale distinto per qualifiche.

 

     Art. 2.

     Dal 1° gennaio 1984 e fino alla formazione del contingente di cui all'art. 1 della presente legge, i soggetti nello stesso articolo individuati sono mantenuti in servizio presso le Amministrazioni ove erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1983 o presso quelle ove effettueranno il periodo di utilizzazione, ferma restando la mobilità per esigenze di servizio.

 

     Art. 3.

     Fino all'immissione nei ruoli organici della pubblica Amministrazione i soggetti di cui ai precedenti articoli continuano ad essere utilizzati presso le Amministrazioni ove prestano servizio e sarà loro applicato il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale nonché il trattamento economico base minimo previsto per gli stessi dipendenti addetti a mansioni identiche od analoghe.

 

     Art. 4.

     Il termine previsto dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1984 [1].

 

     Art. 5.

     Il termine indicato al primo comma dell'art. 7 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 6.

     I termini indicati al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, sono ulteriormente prorogati dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 7.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, i soggetti ammessi a partecipare all'esame di idoneità previsto dalla L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammessi a prestare servizio presso le Amministrazioni nelle quali sono stati utilizzati in sostituzione, purché le sostituzioni siano avvenute entro il 20 marzo 1982.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 2 agosto 1982, n. 79, sono da intendersi applicabili sempre nei limiti del numero massimo di addetti previsto da ciascuna convenzione stipulata con gli enti locali territoriali di cui al primo comma dello stesso articolo.

 

     Art. 9.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 48.500 milioni, di cui lire 48.000 milioni per le finalità dell'art. 2 e lire 500 milioni per le finalità dell'art. 5.

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Termine prorogato dall'art. 4 della L.R. 11 gennaio 1985, n. 15.