§ 3.10.28 – L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:18/02/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.  In armonia con gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi di settore di cui al titolo I, la Regione è autorizza a concedere i benefici di cui agli articoli seguenti al fine di promuovere ed [...]
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 


§ 3.10.28 – L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.

(G.U.R. 22 febbraio 1986, n. 9).

 

Art. 1.

     In armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea e della programmazione, la Regione provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

     Per tal fine essa:

     1) valorizza le produzioni dell'artigianato nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali;

     2) favorisce l'ammodernamento tecnologico, l'incremento produttivo ed il miglioramento qualitativo della produzione dell'artigianato;

     3) agevola l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane;

     4) incoraggia l'incremento dell'occupazione nel settore dell'artigianato;

     5) promuove la formazione professionale, l'associazionismo economico delle imprese, nonché la razionale distribuzione dei beni e dei servizi prodotti dall'artigianato siciliano;

     6) sostiene la riconversione aziendale delle imprese artigiane anche in funzione dell'uso del metano nei processi produttivi;

     7) cura e sostiene le attività promozionali in favore dell'artigianato siciliano, destinate alla conoscenza e alla propaganda dei prodotti e alla loro maggiore diffusione e commercializzazione, anche attraverso agevolazioni all'esportazione.

 

TITOLO I

Redazione ed approvazione del programma di settore per l'artigianato siciliano

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'art. 1, la regione provvede all'approvazione di un programma triennale di settore per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

 

     Art. 3.

     Il programma di cui all'articolo precedente è redatto, in osservanza della programmazione regionale, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Per la redazione del suddetto programma l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi, mediante apposite convenzioni dell'opera di istituti e di organismi specializzati.

     Il programma è sottoposto al parere obbligatorio della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 17, da emanarsi nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della quarta Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, trasmette il suddetto programma alla Giunta regionale, che lo approva.

     Il primo programma di settore è deliberato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Almeno sei mesi prima della scadenza, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, verificate le risultanze del programma precedente, è tenuto ad avviare le procedure previste dal presente articolo ai fini della deliberazione del programma triennale susseguente, che deve essere approvato entro i termini di scadenza.

     Al fine della stipulazione delle convenzioni previste nel presente articolo, il limite di cui all'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è elevato a lire 200 milioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     Il programma di settore indica:

     a) le attività artigiane da valorizzare, nonché quelle da potenziare, anche sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata a norma dell'art. 80 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;.

     b) la spesa complessiva occorrente e i criteri della sua ripartizione sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla presente legge;

     c) la ripartizione territoriale degli interventi, tenuto conto della vocazione artigiana di ciascuna economia locale e dei suoi prevedibili sviluppi;

     d) le tipologie di attività e le categorie di imprese artigiane ammissibili ai benefici previsti dalla presente legge.

     Per le finalità di cui alla precedente lett. c, il programma indica, sulla base di un unico progetto regionale, gli ambiti ottimali per l'istituzione di zone artigiane a livello comprensoriale.

     Il programma, inoltre, tenuto, conto delle indicazioni di cui alla precedente lett. a, definisce i criteri ed indica la spesa complessiva occorrente:

     1) per la incentivazione della riconversione energetica delle aziende artigiane in funzione dell'uso del metano, con particolare riguardo a quelle impegnate nei settori della ceramica, del vetro, della metallurgia e dell'alimentazione;

     2) per il finanziamento, la realizzazione e la gestione tecnico- finanziaria delle infrastrutture necessarie ai fini della metanizzazione delle zone artigiane di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonché delle aree di cui all'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

     Il programma indica, infine, i criteri per la determinazione delle tariffe di approvvigionamento del metano, da praticarsi sia alle imprese le cui aziende ricadono nelle zone e nelle aree di cui al punto 2 del comma precedente, sia a quelle le cui aziende siano poste al di fuori delle suddette zone ed aree.

 

     Art. 5.

     Ai fini dei requisiti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

TITOLO II

Formazione degli albi provinciali

delle imprese artigiane

 

     Art. 6.

     Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

     Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

     Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

     Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 7. [1]

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, sono iscritti in una separata sezione dell'albo di cui all'articolo precedente.

     2. Alla stessa separata sezione dell'albo delle imprese artigiane sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche le piccole e medie imprese, così come definite dal CIPE e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 [2].

     3. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo, sono estese le agevolazioni regionali previste per le imprese artigiane.

 

     Art. 8.

     La commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 10, esaminati gli atti di istruzione e certificazione comunale di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale di cui all'art. 6, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti richiesti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

     La commissione, ai fini della verifica della. sussistenza dei requisiti di cui al primo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione d'ufficio dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

     Gli organi e gli uffici che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui al primo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

     Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 17 entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

     Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate, nei termini previsti dalla legislazione statale, davanti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

 

TITOLO III

Organi di autogoverno e tutela dell'artigianato

 

     Art. 9.

     Nel territorio della Regione siciliana sono organi di autogoverno e tutela dell'artigianato:

     1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, nonché gli altri compiti attribuiti dalla legislazione regionale;

     2) la commissione regionale per l'artigianato, che svolge i compiti di cui agli articoli 3 e 8. Essa provvede inoltre alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali. A tal fine pubblica trimestralmente un bollettino sulle tendenze dell'economia artigiana siciliana, con particolare riguardo alla occupazione, al consumo di energia, alle innovazioni e ai settori merceologici interessati. I dati statistici devono essere accompagnati da una relazione che analizza le tendenze del comparto artigianale regionale in relazione ai processi operati a livello nazionale e sovranazionale.

 

     Art. 10.

     Nelle more del riordinamento degli enti e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.

     La commissione, composta da dodici membri, è costituita [3]:

     a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato [4];

     b) da sei esperti di cui quattro nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca [5].

     La commissione è integrata da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, con voto consultivo.

     La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dura in carica cinque anni.

     Essa elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lett. a.

 

     Art. 11.

     L'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lett. a dell'articolo precedente ed i criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti si informano al sistema proporzionale. Le relative modalità e criteri e tutti gli adempimenti esecutivi sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sulla base delle prescrizioni di cui alla presente legge.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, altresì, con proprio decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma precedente, le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

 

     Art. 12.

     I decreti di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. [6]

     Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica.

 

     Art. 14.

     Per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla lett. a del precedente art. 10, hanno diritto di voto gli artigiani iscritti da almeno un anno negli albi provinciali dell'artigianato.

     Le votazioni intervengono su lise di almeno sette candidati.

     Le liste suddette devono essere depositate presso le commissioni dell'artigianato in carica della provincia interessata entro quaranta giorni dalla data fissata per le votazioni.

     Entro i successivi dieci giorni la commissione provinciale in carica ne accerta la regolarità.

     Per la prima elezione delle commissioni, all'accertamento della regolarità delle liste depositate provvedono, per ciascuna provincia, apposite commissioni, costituite ciascuna dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato e da un numero di membri pari a quello delle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle stesse.

     Possono essere inclusi nelle liste gli artigiani regolarmente iscritti agli albi da almeno tre anni, non soggetti a misure restrittive della libertà personale o a misure di prevenzione, ai sensi delle norme vigenti, che siano iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella provincia interessata.

     Ciascuna lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno centocinquanta artigiani regolarmente iscritti all'albo da almeno un anno.

     Le elezioni dei membri elettivi delle commissioni provinciali per l'artigianato sono indette, in unica data per tutte le province siciliane con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono costituiti seggi in ciascun comune, con un massimo di cinquecento elettori per seggio.

     In ciascuna isola minore è costituito almeno un seggio.

     I comuni hanno l'obbligo di assicurare i locali per lo svolgimento delle operazioni elettorali e sono tenuti a concorrere all'organizzazione delle operazioni medesime e allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

     Ciascun seggio elettorale è composto:

     a) da un funzionario comunale scelto dal sindaco, con funzioni di presidente;

     b) da quattro scrutatori residenti nel comune, scelti dalla commissione provinciale dell'artigianato tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune medesimo; detti scrutatori vengono nominati dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

     Per la prima elezione, gli scrutatori sono scelti dalla commissione prevista dal precedente comma quinto.

     Ogni lista ha diritto di nominare un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente presso il seggio.

 

     Art. 15.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione, ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è convocata per la prima volta dal presidente della commissione provinciale uscente.

     Nella prima adunanza la commissione elegge il presidente e il vicepresidente.

     L'attività di segreteria di ciascuna commissione è assicurata dalla competente camera di commercio, la quale provvede altresì alla custodia degli atti ed alle spese di funzionamento della commissione stessa

 

     Art. 16.

     Al presidente e ai componenti le commissioni provinciali per l'artigianato è corrisposto un gettone di presenza determinato con decreto del Presidente della Regione.

     Ai componenti residenti fuori sede è inoltre attribuito il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle riunioni delle commissioni, nella misura stabilita per i dipendenti

dell'amministrazione regionale, nonché una indennità di missione pari a quella prevista per i funzionari regionali con la qualifica di dirigente [7].

 

     Art. 17.

     La Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 9, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed opera presso lo stesso Assessorato [8].

     La Commissione regionale per l'artigianato è composta:

     a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     c) da quattro dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tra i quali quelli preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro "artigianato", "ufficio studi per l'artigianato" e "segreteria commissione regionale artigianato" istituiti presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     d) da quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

     e) dal Presidente della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), o da un suo delegato;

     f) da un rappresentante scelto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative [9].

     Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da adottarsi secondo le modalità di cui all'art. 11.

     La commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente, scegliendoli rispettivamente tra i componenti di cui alle precedenti lettere a e d.

     Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con qualifica di assistente, designato dal relativo Assessore regionale previo parere del consiglio di direzione.

 

     Art. 18.

     La Commissione regionale per l'artigianato, oltre ad assolvere ai compiti ad essa attribuiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, esprime parere sui problemi per i quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarla, nonché sulle materie indicate dall'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41.

     Gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 sono abrogati.

     Il Comitato regionale tecnico per l'artigianato resta in carica fino all'insediamento della Commissione regionale per l'artigianato.

 

     Art. 19.

     La Commissione regionale per l'artigianato è dotata di una propria segreteria equivalente ad un gruppo di lavoro.

 

     Art. 20.

     Presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è costituito un ufficio studi per l'artigianato.

     Per lo svolgimento dei propri compiti l'ufficio è dotato di un avanzato sistema di memorizzazione e trattamento dei dati ed è collegato con gli archivi elettronici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

 

     Art. 21.

     Il Presidente della Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e di quant'altro necessario per il funzionamento degli Uffici di cui al precedente articolo.

 

     Art. 22. [10]

     1. Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione regionale per l'artigianato è attribuito, oltre ad un gettone di presenza nella misura, nei termini e con le modalità fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 180 del 3 giugno 1986 per gli organi collegiali sub lettera a, anche, se dovuta, l'indennità di missione ed il rimborso spese nella misura fissata per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente superiore.

 

     Art. 23.

     La Commissione regionale per l'artigianato è convocata, per la prima volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Nella prima adunanza la Commissione elegge il presidente e il vice presidente.

 

TITOLO IV

Formazione e qualificazione professionale. Apprendistato

 

     Art. 24.

     Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto a indire una conferenza regionale sulla formazione e qualificazione professionale dell'artigianato siciliano.

     La conferenza deve tendere alla individuazione dei principi normativi per favorire la formazione professionale delle giovani leve del lavoro nel settore dello artigianato e lo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei lavoratori dipendenti, anche attraverso la promozione di rapporti tra le istituzioni scolastiche e le imprese artigiane e l'incoraggiamento e il sostegno delle iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili tra imprese artigiane.

     Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 60 milioni.

 

     Art. 25.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente, la conferenza deve essere indetta tenendo conto delle indicazioni di cui alla lett. a dell'art. 4, nonché dei principi della legislazione statale in materia di istruzione artigiana.

 

     Art. 26.

     La conferenza di cui all'art. 24 è indetta dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     Del comitato organizzatore della conferenza devono essere chiamati a far parte:

     1) i rappresentanti delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

     2) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     3) i rappresentanti degli organi distrettuali della scuola;

     4) i rappresentanti degli enti di formazione professionale maggiormente rappresentativi a livello regionale;

     5) i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e della sezione regionale dell'ANCI;

     6) i rappresentanti della CEE preposti alla gestione del Fondo sociale europeo.

 

     Art. 27. [11]

     1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato [12].

     2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata [13].

     3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi [14].

     4. [15].

     5. [16].

     6. [17].

 

     Art. 28. [18]

     I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.

     Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato [19].

     La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro [20].

     Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977 n. 47.

 

     Art. 29.

     Lo stanziamento complessivo per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 è ripartito tra le camere di commercio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.

 

     Art. 30.

     I benefici di cui agli articoli 27 e 28 sono erogati dai presidenti delle camere di commercio su istanza documentaria degli interessati.

     L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti e di quelli di cui all'art. 28 occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S.;

     b) certificato del competente uffici di collocamento, attestante la qualità di lavoratore apprendista o di operaio.

 

     Art. 31.

     Sulle operazioni compiute in applicazione della presente legge i presidenti delle camere di commercio della Regione sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, rendiconti periodici, secondo le norme della contabilità dello Stato.

 

Titolo V

Agevolazioni creditizie e contributive

 

     Art. 32. In armonia con gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi di settore di cui al titolo I, la Regione è autorizza a concedere i benefici di cui agli articoli seguenti al fine di promuovere ed agevolare l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività, nonché il sorgere di nuove iniziative nel settore dello artigianato.

     Le agevolazioni sono concesse ai titolari di imprese artigiane, ai loro consorzi, alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti all'albo di cui al titolo II o nella sezione separata dello stesso di cui all'art. 7.

 

     Art. 33. [21]

     1. La misura massima dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 lettera a della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, è determinata in lire 40 milioni.

     2. Le operazioni di credito di cui al comma 1 possono avere durata massima di trentasei mesi, con un periodo di preammortamento della durata di quattro mesi.

     3. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo la CRIAS, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia corrispondendo agli stessi la relativa commissione spese.

     4. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo la CRIAS è autorizzata ad istituire presso gli istituti e aziende di credito convenzionati degli appositi conti operativi, sulle cui giacenze gli istituti ed aziende di credito stessi applicheranno un tasso d'interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dagli istituti cassieri sul relativo fondo di rotazione.

 

     Art. 34.

     Il tasso di interesse per le operazioni di credito previste dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, non può gravare sui beneficiari, per interessi ed oneri accessori, in misura superiore al 6 per cento.

 

     Art. 35.

     Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31 per il credito di esercizio, già incrementato con l'art. 66 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e con l'art. 20, primo comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è ulteriormente incrementato di lire 30.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1987.

     Per le finalità del presente articolo sono autorizzate per il biennio 1986-1987, rispettivamente, le spese di lire 30.000 milioni e di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 36.

     Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 33, il consiglio di amministrazione della CRIAS predispone, per la concessione dei medesimi, direttive che, con l'adozione del programma di settore di cui all'art. 2, assumeranno periodicità triennale.

     Tali direttive si uniformano alle indicazioni di cui alla lett. a dell'art. 4, determinando, di conseguenza, criteri di priorità settoriali diversificati per importi in base alle maggiori o minori caratteristiche di produttività delle imprese e si adeguano, inoltre, agli indirizzi di cui alla lett. c del citato art. 4.

     Almeno quattro mesi prima dell'inizio del triennio di validità, la relativa deliberazione è inviata, per l'approvazione, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che vi provvede, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato ed il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

     Le direttive entrano in vigore alle date in esse previste.

     La CRIAS è obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed alla Commissione regionale per l'artigianato.

 

     Art. 37.

     La misura massima dei finanziamenti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, da accordarsi ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 32 della stessa legge, è elevata a lire 500 milioni. Tale misura è ulteriormente elevata di lire 100 milioni quando è previsto anche o solo l'acquisto, la costruzione e/o l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda [22].

     La durata massima dei mutui relativi ai finanziamenti di cui al comma precedente è fissata in anni venti, di cui due di preammortamento [23].

     I finanziamenti suddetti sono concessi per un importo pari al 100 per cento della spesa documentata e ad essi si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con l'elevazione dell'ammontare ivi previsto a lire 60 milioni.

 

     Art. 38.

     Sulla domanda per i finanziamenti previsti dallo art. 37, la CRIAS delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I.

     Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 36.

 

     Art. 39.

     Il fondo di rotazione per le finalità di cui all'art. 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, istituito con l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, già incrementato con l'art. 68 della suddetta legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 35.000 milioni per l'anno 1987.

     Per le finalità del presente articolo sono autorizzate, per il biennio 1986-1987, rispettivamente le spese di lire 10.000 milioni e di lire 35.000 milioni.

 

     Art. 40.

     A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, è accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.

     Analoga agevolazione, determinata in modo da abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, è concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa.

     In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.A., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'"Euribor" [24].

 

     Art. 41.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.

     Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso [25].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 42. [26]

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali individuati in relazione alla lett. a dell'art. 4, le categorie di imprese ammissibili ai contributi in conto capitale previsti dall'art 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, dando priorità nell'ordine a quelle che:

     a) prevedano un incremento occupazionale;

     b) operino nell'artigianato di produzione o nelle attività complementari o integrative delle produzioni industriali;

     c) trasferiscano i loro impianti produttivi nelle zone artigiane di cui all'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, o in quelle previste dal penultimo comma dell'art. 4, o nell'ambito delle aree di sviluppo industriale o dei nuclei di industrializzazione;

     d) provvedano alla riconversione energetica delle aziende all'uso del metano, con particolare riguardo a quelle impegnate nei settori della ceramica, del vetro, della metallurgia e dell'alimentazione.

 

     Art. 43. [27]

     Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo precedente, i contributi in conto capitale sono concessi nella misura:

     a) del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi di investimento fino a lire 150 milioni;

     b) del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi eccedenti lire 150 milioni.

     L'ammontare del contributo non può superare complessivamente l'importo di lire 300 milioni.

     Non sono ammessi al contributo di cui ai commi precedenti i programmi di spesa che comportino costi d'investimento d'importo inferiore a otto milioni di lire.

     Le funzioni di istruttoria tecnica delle istanze di contributo e di collaudo sono demandata alle commissioni provinciali per l'artigianato, che provvedono nei termini e con le modalità previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, come modificato dagli articoli 73 e 75 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

     Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal presidente della camera di commercio competente per territorio, che cura tutti gli adempimenti conseguenziali previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno dei suddetti esercizi, e per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 18.000 milioni.

 

     Art. 44.

     Gli stanziamenti complessivi annui autorizzati per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 sono ripartiti fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

Titolo VI

Concorso sulle spese di primo

impianto delle botteghe artigiane

 

     Art. 45.

     Allo scopo di favorire la formazione di nuove imprese artigiane in Sicilia, per iniziativa di lavoratori che, in possesso delle necessarie capacità professionali, intendano impiantare nuove botteghe artigiane, è istituito, presso la CRIAS, un fondo destinato alla concessione di finanziamenti per le spese di primo impianto dei laboratori artigiani.

     Sono ammessi al finanziamento, entro il limite del 100 per cento delle spese riconosciute, gli oneri per l'acquisto e l'adattamento dei locali e/o per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie perl'esercizio dell'attività artigiana.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88, la complessiva spesa di lire 9.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 46.

     Alle imprese di cui al precedente articolo può essere concesso altresì un prestito di esercizio di avviamento.

     A tale fine è istituito presso la CRIAS un fondo per la cui dotazione è autorizzata, per il triennio 1986-88, la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 47. [28]

     I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Isola sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui al presente titolo un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa di primo impianto dei laboratori, commisurato al costo sostenuto per l'acquisto e l'adattamento dei locali e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività artigiana; il contributo in conto capitale si cumula col finanziamento agevolato nei limiti del 100 per cento della spesa riconosciuta.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1986-88 la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 48.

     Gli stanziamenti disposti per le finalità di cui allo art. 47 sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca fra le camere di commercio dell'Isola, in proporzione al numero degli artigiani iscritti all'albo provinciale degli artigiani.

 

     Art. 49.

     L'ammontare dei finanziamenti, l'assunzione delle garanzie, il tasso d'interesse debitorio, i tempi e le modalità di restituzione dei mutui, l'ammontare dei contributi in conto capitale, le modalità di concessione ed ogni altro adempimento sono regolati, salvo quanto previsto dal successivo art. 50, dalle disposizioni in materia di credito alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive aggiunte e modificazioni, e dalle disposizioni della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 50.

     Le istanze di ammissione alle provvidenze di cui al presente titolo, complete della documentazione richiesta dagli enti erogatori e corredate dell'attestazione che è in corso la procedura per l'iscrizione del richiedente all'albo provinciale delle imprese artigiane, possono essere ricevute e sottoposte a deliberazione degli organi competenti della CRIAS e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche prima dell'iscrizione dell'interessato al citato albo.

     La decisione è comunicata immediatamente all'interessato.

     L'erogazione dei finanziamenti e del contributo in conto capitale è subordinato alla dimostrazione che il beneficiario ha conseguito l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ed avverrà entro trenta giorni dalla presentazione, da parte dell'artigiano, dei documenti e delle certificazioni tassativamente indicate nell'atto di concessione.

 

TITOLO VII

Forme associative

 

     Art. 51.

     Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane e tra queste e piccole imprese industriali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui ai successivi articoli del presente titolo.

     I contributi sono concessi:

     a) a consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al precedente art. 7, costituiti tra imprese artigiane;

     b) a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI, purché un numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti;

     c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a e b.

 

     Art. 52.

     I contributi di cui al presente titolo sono concessi ai soggetti di cui all'articolo precedente che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

     1) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;

     2) trattare l'acquisto di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;

     3) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate o associate;

     4) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;

     5) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate.

 

     Art. 53.

     I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:

     a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;

     b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;

     c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consociate o associate.

     I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.

     L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività. In ogni caso l'aiuto non può superare la misura massima della regola comunitaria del "de minimis" [29].

     I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado [30].

     Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

     L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-'88; per quanto riguarda le lettere a e b, la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c, la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni [31].

 

     Art. 54.

     I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.

     Il parere della Commissione verte:

     a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge;

     b) sulla validità economica delle attività programmate e sulla idoneità tecnica e professionale dell'organizzazione.

     I contributi di cui alla lett. b dell'articolo precedente sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e del piano finanziario.

     Il parere di cui al precedente primo comma deve essere reso dalla Commissione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'Assessore provvede sulla base delle proposte dell'ufficio.

     Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determina, con proprio decreto, le norme di attuazione delle provvidenze previste dall'art. 53.

     Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

     a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente [32].

 

TITOLO VIII

Mostre e fiere

 

     Art. 55.

     L'attività promozionale in favore dell'artigianato siciliano è curata direttamente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ed è svolta secondo le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e agli articoli 12 e 14 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41.

 

     Art. 56.

     Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Presidente della regione 19 giugno 1950, n. 25, ratificato, con modifiche, con legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, sono abrogate.

 

     Art. 57.

     Allo scopo di far conoscere e propagandare i prodotti dell'artigianato siciliano e di promuovere una maggiore diffusione e collocazione commerciale degli stessi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere delle commissioni provinciali per l'artigianato esclusivamente per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali di cui al successivo punto 1, è autorizzato a concedere contributi a carico del bilancio della Regione:

     1) agli enti pubblici che svolgono compiti istituzionali in favore dei settori economico-produttivi siciliani, ai soggetti di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 51, e alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane. Dette manifestazioni dovranno essere preventivamente iscritte in apposito calendario regionale predisposto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente. n calendario regionale terrà conto dei calendari provinciali redatti dalle commissioni provinciali dell'artigianato competenti per territorio, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria interessate, da trasmettere all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il 30 giugno dell'anno precedente allo svolgimento delle manifestazioni [33];

     2) a singole imprese artigiane, ai soggetti di cui alle lettere a, b e c dell'art. 51 nonché alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, per la loro diretta partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.

     I contributi da concedersi per la partecipazione a manifestazioni nel territorio nazionale sono accordati esclusivamente per la partecipazione a campionarie o specializzate o a manifestazioni che risultino qualificate a livello regionale, nazionale o internazionale.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988: per quanto riguarda il n. 1, la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda il n. 2, la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

     Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 58.

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca [34].

     2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma [35].

     3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente [36].

     4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile [37].

     5. [38].

 

     Art. 59. [39]

     I contributi di cui al punto 1 del primo comma dell'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:

     a) numero di aziende partecipanti;

     b) livello della manifestazione, sovracomunale, provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel calendario regionale.

     I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso soggetto organizzatore, per l'eventuale premio assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione pubblicitaria.

 

TITOLO IX

Riserva di commesse ed interventi per la costituzione

di aree attrezzate per insediamenti artigianali

 

     Art. 60.

     L'art. 81 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 61.

     All'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 62.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 203.360 milioni per il triennio 1986-1988, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio medesimo, quanto a lire 160.000 milioni, nel progetto 03.14 «Interventi per l'artigianato» e, quanto a lire 43.360 milioni, nel progetto 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza». All'onere di lire 70.560 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 11.760 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257, quanto a lire 18.800 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 40.000 milioni con le disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 63.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2

 

SCHEDA DESCRITTIVA 3

 

SCHEDA DESCRITTIVA 4

 

SCHEDA DESCRITTIVA 5


[1] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[2] Comma già sostituito dall’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 65 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Alinea già modificato dall’art. 15 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[5] Lettera sostituita dall’art. 15 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così modificata dall’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35. Per la fissazione del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 27 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[12] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[13] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e così modificato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[14] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[15] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[16] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[17] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[18] Per la fissazione del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 27 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[20] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[24] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[25] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[26] I regimi di aiuto di cui al presente articolo cessano di avere effetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[27] I regimi di aiuto di cui al presente articolo cessano di avere effetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[28] I regimi di aiuto di cui al presente articolo cessano di avere effetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[29] Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[30] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[31] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[32] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[33] Punto così modificato dall'art. 31 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[34] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e così modificato dall'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[35] Gli originari commi 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[36] Gli originari commi 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[37] Gli originari commi 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[38] Gli originari commi 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[39] Articolo modificato dall'art. 32 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35 e così sostituito dall'art. 54 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.