§ 3.10.8 - L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.
Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:27/12/1954
Numero:50


Sommario
Art. 1.      E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi
Art. 2.      Il patrimonio della Cassa artigiana è costituito da un fondo di dotazione di lire 50.000.000 apportato dalla Regione siciliana
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La Cassa effettua le operazioni previste alla lett. a) dell'art. 1 in favore degli istituti di cui all'art. 2, con preferenza, a parità di condizioni, per le banche popolari e le casse rurali ed [...]
Art. 7.      Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa artigiana e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci
Art. 10.      Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, determinerà annualmente
Art. 11.      Alle operazioni effettuate dalla Cassa artigiana e dagli istituti di credito previsti dall'art. 2 a norma della presente legge, ed a tutti i provvedimenti, contratti, atti, formalità e garanzie [...]
Art. 12.      E' inibita alla Cassa artigiana la raccolta di risparmi sotto qualsiasi forma
Art. 13.      Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa artigiana, le modalità delle operazioni e quant'altro attinente alla realizzazione degli scopi della presente legge, verranno [...]
Art. 14.      Alle spese e quote di spesa autorizzate con gli artt. 2, 3 e 10 ricadenti nell'anno finanziario 1954-1955 si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 70 dello stato di previsione della [...]


§ 3.10.8 - L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.

(G.U.R. 30 dicembre 1954, n. 83).

 

Art. 1.

     E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi [1]:

     a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio [2];

     b) (Omissis) [3];

     c) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione. Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari all'85% della spesa documentata e con una durata massima di 10 anni. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a lire 15 milioni, ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2% a scalare. Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti nella presente lett. c), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante il quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno, a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione dal pagamento degli interessi [4].

     d) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per commesse su lavori e/o forniture affidati da enti pubblici [5];

     e) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese artigiane [6]

     Ai fini della presente legge sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con la procedura prescritta dal D.L. 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa.

     La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è persona giuridica pubblica ed ha durata illimitata. Essa è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca [7].

 

     Art. 2.

     Il patrimonio della Cassa artigiana è costituito da un fondo di dotazione di lire 50.000.000 apportato dalla Regione siciliana.

     Il Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, le banche popolari e le casse rurali ed artigiane aventi sede nella Regione siciliana possono concorrere all'incremento del fondo di dotazione della Cassa con un apporto non inferiore al 10% di quello della Regione per il primo e la seconda ed al 5% per gli altri enti o istituti.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [8].

     Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana), per le finalità di cui all'art. 1, lett. c) della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di lire 800 milioni da versarsi in ragione di lire 10 milioni per l'esercizio 1965, di lire 400 milioni per l'esercizio 1966 e di lire 390 milioni per l'esercizio 1967 [9].

     A tale fondo vanno addebitate le eventuali perdite subite nei finanziamenti di cui all'art. 1, lett. c) della presente legge [10].

 

     Art. 4.

     La Cassa effettua le operazioni previste alla lett. a) dell'art. 1 in favore degli istituti di cui all'art. 2, con preferenza, a parità di condizioni, per le banche popolari e le casse rurali ed artigiane.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 7.

     Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa artigiana e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

     In sua assenza è sostituito dal vice Presidente.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 9.

     Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci:

     a) senatori, deputati nazionali e deputati regionali;

     b) parenti ed affini tra di loro sino al quarto grado incluso, ed i coniugi;

     c) coloro che personalmente o in rappresentanza di enti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito, ovvero siano, o siano stati debitori inadempienti verso la Cassa artigiana o le abbiano cagionato perdite, nonché i dirigenti degli enti o ditte debitrici.

 

     Art. 10.

     Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, determinerà annualmente:

     a) il fido massimo che potrà essere accordato nel complesso ad ogni singola impresa artigiana, per le operazioni di esercizio, ed il relativo saggio di interesse, nonché le opportune facilitazioni per le cooperative artigiane;

     b) il saggio di interesse per i finanziamenti di cui alla lett. a) dell'art. 1.

     La Regione concorre al pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per ogni operazione di credito artigiano di esercizio di cui alla lett. a) dell'art. 1 della presente legge nella misura massima del 3,50% [13].

     A tal uopo è costituito presso la Cassa medesima un fondo di lire 150 milioni, che sarà versato in ragione di lire 30 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-1955.

 

     Art. 11.

     Alle operazioni effettuate dalla Cassa artigiana e dagli istituti di credito previsti dall'art. 2 a norma della presente legge, ed a tutti i provvedimenti, contratti, atti, formalità e garanzie relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano le norme previste dall'art. 41 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

     Alle operazioni di durata non inferiore a tre anni, effettuate dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana) a norma dell'art. 1, lett. c) della presente legge, si applicano le norme previste dalla L. 27 luglio 1962, n. 1228 [14].

 

     Art. 12.

     E' inibita alla Cassa artigiana la raccolta di risparmi sotto qualsiasi forma.

 

     Art. 13.

     Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa artigiana, le modalità delle operazioni e quant'altro attinente alla realizzazione degli scopi della presente legge, verranno disciplinate nello statuto da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

 

     Art. 14.

     Alle spese e quote di spesa autorizzate con gli artt. 2, 3 e 10 ricadenti nell'anno finanziario 1954-1955 si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 70 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma e lettera così sostituiti dall'art. 1 L.R. 7 maggio 1977, n. 31. V. art. 34 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[2] Comma e lettera così sostituiti dall'art. 1 L.R. 7 maggio 1977, n. 31. V. art. 34 L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[3] Lettera abrogata dall'art. 20 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 L.R. 5 novembre 1965, n. 34 e modificata con art. 37 L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

[5] Lettera aggiunta con art. 14 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[6] Lettera aggiunta con art. 14 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[8] Commi 1°, 2° e 3° abrogati dall'art. 6 L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

[9] Commi aggiunti dall'art. 2 L.R. 5 novembre 1965, n. 34.

[10] Commi aggiunti dall'art. 2 L.R. 5 novembre 1965, n. 34.

[11] Articoli abrogati dall'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 L.R. 5 novembre 1965, n. 34.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 L.R. 5 novembre 1965, n. 34.