§ 4.4.33 - L.R. 15 novembre 1982, n. 136.
Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:15/11/1982
Numero:136


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio 1982-30 aprile 1983, alle aziende, ai comuni ed ai loro consorzi, [...]
Art. 2.      I contributi di cui al precedente articolo per il 1982 sono al lordo dei contributi già erogati o da erogare nello stesso anno a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 [...]
Art. 3.      I contributi di esercizio erogati con fondi regionali, per l'anno 1982, a qualsiasi titolo, in forza di precedenti leggi regionali ai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente [...]
Art. 4.      Per il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre un piano [...]
Art. 5.      Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.


§ 4.4.33 - L.R. 15 novembre 1982, n. 136.

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse regionale e locale.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio 1982-30 aprile 1983, alle aziende, ai comuni ed ai loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i contributi di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, come segue:

     - per i soggetti pubblici ad un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981;

     - per i soggetti privati esercenti autolinee extraurbane ad un dodicesimo del totale dei contributi spettanti, ai sensi degli artt. 5 e 7, primo comma, della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75;

     - per i soggetti privati esercenti autolinee urbane ad un dodicesimo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n 44, dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75, e dell'eventuale contributo iscritto per lo stesso anno nel bilancio del comune in cui il servizio viene effettuato.

     L'importo dei contributi come sopra calcolato è aumentato del 16 per cento per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1982, e del 30 per cento per il periodo 1 gennaio-30 aprile 1983.

     Per l'anno 1982 allo scopo di consentire l'attuazione del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, il contributo è ulteriormente aumentato del 14 per cento.

     Il pagamento dei contributi avverrà in rate trimestrali anticipate ed è subordinato al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri vigente all'atto della corresponsione del contributo, ivi compreso il contratto stipulato in data 17 giugno 1982 e con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

     I contributi alle aziende private di cui al presente articolo, per il periodo 1 gennaio-30 aprile 1983, sono comprensivi di quelli di cui all'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44.

     I contributi di cui al presente articolo, corrisposti all'AST per il periodo 1 gennaio-30 aprile 1983, sono comprensivi del contributo di gestione spettante per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 1965, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

     I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alle aziende private esercenti linee urbane ed extraurbane in misura pari al 90 per cento del contributo loro spettante. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà alla liquidazione e corresponsione del rimanente 10 per cento dopo che le aziende interessate avranno presentato, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, il bilancio di cui allo stesso articolo - relativo all'anno 1982 - e i rendiconti delle somme corrisposte - nello stesso anno 1982 - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75 [1].

 

     Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo per il 1982 sono al lordo dei contributi già erogati o da erogare nello stesso anno a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75.

 

     Art. 3.

     I contributi di esercizio erogati con fondi regionali, per l'anno 1982, a qualsiasi titolo, in forza di precedenti leggi regionali ai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente legge, saranno recuperati a carico delle assegnazioni statali disposte in attuazione dell'art. 9 della L. 19 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 4.

     Per il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre un piano per il rinnovo ed il potenziamento dell'autoparco delle aziende di trasporto mediante l'utilizzo della quota del fondo investimenti, di cui all'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'esercizio finanziario 1981 per le finalità di cui al n. 1 del medesimo art. 11, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.

     Il contributo di cui al comma precedente viene integrato, sino alla concorrenza della intera spesa ammessa, per le aziende pubbliche a carico del bilancio regionale.

     A ciascuna azienda dovrà essere assicurato, ove riconosciuto spettante, il contributo per l'acquisto di almeno un autobus nuovo.

     I soggetti beneficiari del contributo di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

     I relativi acquisti devono essere effettuati ai prezzi di listino nazionali correnti, depositati presso la competente camera di commercio.

     Per la redazione del piano devono essere osservati i criteri, le procedure e le prescrizioni di cui alla L. 10 aprile 1981, n. 151.

     Il piano di che trattasi è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 40.805 milioni.

 

     Art. 5.

     Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e, durante il detto periodo, dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

     La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

     L'inosservanza delle prescrizioni previste dai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     All'onere derivante dal precedente art. 4 si fa fronte, in quanto a L. 32.805 milioni - finanziamento a carico della quota del fondo investimento

- con le assegnazioni dello Stato, per l'anno 1981, e in quanto a L. 8.000

milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della

Regione per l'esercizio finanziario 1982.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 36 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.