§ 4.4.27 - L.R. 2 marzo 1981, n. 22.
Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:02/03/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.      All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio 1981, è concesso, ad integrazione dei finanziamenti concessi con l'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, un ulteriore contributo di lire 10.256 [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1981, [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare alle aziende private che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 4.      La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata con l'art. 12 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità previste dall'art. 4, comma secondo, della medesima legge, è elevata di lire 1.200 [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare [...]
Art. 6.      Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese private esercenti autolinee in concessione per l'esercizio finanziario 1980 in virtù dell'art. 5 della L.R. 17 [...]
Art. 7.      Per l'attuazione delle finalità previste nel titolo I della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso le seguenti spese:


§ 4.4.27 - L.R. 2 marzo 1981, n. 22.

Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.

(G.U.R. 4 marzo 1981, n. 10).

 

 

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER I TRASPORTI

 

Art. 1.

     All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio 1981, è concesso, ad integrazione dei finanziamenti concessi con l'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, un ulteriore contributo di lire 10.256 milioni per l'acquisto di autobus nuovi ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1981, l'ulteriore somma di lire 2.600 milioni alle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, ai comuni che gestiscono direttamente servizi urbani, ai consorzi di comuni che esercitino servizi pubblici di autolinee.

     Il contributo alle aziende municipalizzate, ai comuni ed ai consorzi di comuni di cui al comma precedente sarà erogato sulla base del piano di ripartizione già predisposto ai sensi del richiamato art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare alle aziende private che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, autolinee urbane nel territorio della Regione siciliana, contributi per l'acquisto di autobus da immatricolare entro il 31 dicembre 1981, nelle misure percentuali appresso indicate:

     1) 90 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende costituite in cooperativa;

     2) 80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata non superiore a 100.000 chilometri;

     3) 70 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata superiore a 100.000 chilometri

     Il contributo di cui al presente articolo è concesso per l'acquisto di un autobus per ogni 100.000 chilometri di percorrenza risultante dai disciplinari di concessione, ed effettuata nell'ambito di ciascun comune.

     Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua è inferiore a 100.000 chilometri, il contributo è concesso per l'acquisto di un autobus nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A.

     Le aziende private che intenderanno usufruire del contributo dovranno presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti determinerà l'ammissibilità al contributo dell'istanza di cui trattasi a mezzo di accertamento tecnico finalizzato alla verifica dell'esigenza o meno di nuovi automezzi nell'esercizio delle autolinee.

     Al contributo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 7 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

 

     Art. 4.

     La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata con l'art. 12 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità previste dall'art. 4, comma secondo, della medesima legge, è elevata di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per l'anno 1981 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana un contributo di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1981.

     Il pagamento del contributo di cui al precedente comma sarà effettuato con le modalità previste dalla L.R. 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 1.750.000 per dipendente.

 

     Art. 6.

     Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese private esercenti autolinee in concessione per l'esercizio finanziario 1980 in virtù dell'art. 5 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, e dell'art. 2, lett. a e b, della L.R. 12 agosto 1980, n. 90, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 280 milioni e 600 milioni.

 

     Art. 7.

     Per l'attuazione delle finalità previste nel titolo I della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso le seguenti spese:

     - art. 1, lire 10.256 milioni;

     - art. 2, lire  2.600 milioni;

     - art. 3, lire    819 milioni;

     - art. 4, lire  1.200 milioni;

     - art. 5, lire  2.500 milioni;

     - art. 6, lire    880 milioni.

     All'onere complessivo di lire 18.255 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si fa fronte:

     - quanto a lire 5.128 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 1, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella L. 16 ottobre 1975, n. 493;

     - quanto a lire 3.419 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384;

     - quanto a lire 3.380 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

     - quanto a lire 6.328 milioni con parte delle disponibilità del cap 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

 

     Artt. 8. - 25.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Disposizioni cessate di efficacia.