§ 4.4.30 - L.R. 13 marzo 1982, n. 15.
Norme finanziarie in materia di trasporti turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/03/1982
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per le finalità degli artt. 8, 9, 15 e 18 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 5.500 milioni, di cui lire 500 milioni destinati al [...]
Art. 2.      Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni, da erogare con le modalità di cui [...]
Art. 3.      I benefici di cui all'art. 1 vengono concessi in rapporto all'attività dei servizi realmente svolta.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Il Governo della Regione è impegnato a predisporre, entro il 31 maggio 1982, organici strumenti per gli interventi integrativi di quelli statali e di coordinamento delle iniziative e dei [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 9.800 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...]


§ 4.4.30 - L.R. 13 marzo 1982, n. 15.

Norme finanziarie in materia di trasporti turistici.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     Per le finalità degli artt. 8, 9, 15 e 18 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 5.500 milioni, di cui lire 500 milioni destinati al collegamento, attraverso mezzi rapidi, tra le isole di Linosa e Lampedusa.

 

     Art. 2.

     Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni, da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

 

     Art. 3.

     I benefici di cui all'art. 1 vengono concessi in rapporto all'attività dei servizi realmente svolta.

     L'Amministrazione regionale eroga acconti sulla base delle effettive ore di navigazione effettuate nel 1981 certificate dalle competenti capitanerie di porto.

     L'Amministrazione regionale effettua il conguaglio per il 1982, anche parziale, sulla base del consuntivo delle ore di navigazione effettuate.

     I programmi di dettaglio dei servizi ammessi ai benefici della presente legge vengono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione legislativa.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Il Governo della Regione è impegnato a predisporre, entro il 31 maggio 1982, organici strumenti per gli interventi integrativi di quelli statali e di coordinamento delle iniziative e dei programmi, in modo da assicurare la continuità ed efficienza dei servizi di collegamento con le isole minori.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 9.800 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 


[1] Norma finanziaria.