§ 5.3.356 - L.R. 31 maggio 2004, n. 9.
Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/05/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani
Art. 2.  Interventi finanziari per l'emergenza idrica
Art. 3.  Realizzazione nuovo impianto di dissalazione ATO di Trapani
Art. 4.  Equilibrio economico-gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta
Art. 5.  Destinazione dei proventi di partecipazioni azionarie della Regione
Art. 6.  Programma di interventi per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie
Art. 7.  Oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali
Art. 8.  Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale
Art. 9.  Fondo di rotazione ESA Recupero di posizioni creditorie
Art. 10.  Meccanizzazione agricola
Art. 11.  Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente
Art. 12.  Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili - Modifica termini
Art. 13.  Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.
Art. 14.  Contributo in favore della Missione di Speranza e Carità
Art. 15.  Provvedimenti in favore dei familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino
Art. 16.  Mutuo prima casa per le famiglie di nuova costituzione
Art. 17.  Ripartizione di contributi
Art. 18.  Compensi per l'attività di riscossione relativa all'anno 2004
Art. 19.  Proroga di termini per la definizione agevolata delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
Art. 20.  Iniziative di innovazione tecnologica
Art. 21.  Adeguamento di importi
Art. 22.  Vincoli piani regolatori ASI - Proroga di termini
Art. 23.  Proroga di termini in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 24.  Finanziamento di cantieri di lavoro
Art. 25.  Consorzio delle regioni per l'artigianato di qualità
Art. 26.  Interruzione temporanea dell'attività di pesca
Art. 27.  Ufficio speciale per il polo museale di Catania
Art. 28.  Contributo al Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo
Art. 29.  Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
Art. 30.  Fondazioni - Centri di eccellenza di Catania, Messina e Palermo
Art. 31.  Provvedimenti in materia di sanità Pubblicazione e compatibilità finanziaria
Art. 32.  Farmacie rurali aventi sede nelle Isole minori
Art. 33.  Presidi farmaceutici di emergenza
Art. 34.  Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 35.  Assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Art. 36.  Interventi per la riqualificazione del trasporto merci
Art. 37.  Modifiche di norme
Art. 38.  Modifiche alle tabelle della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Finanziaria 2004)
Art. 39.  Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali
Art. 40.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.356 - L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.

(G.U.R. 4 giugno 2004, n. 24)

 

Art. 1. Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani

     1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

     1 bis. All’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull’Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1 [1].

     2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione [2].

     3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione [3].

     4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

     5. Le società di cui al comma 2 quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.

     5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione". Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione [4].

 

     Art. 2. Interventi finanziari per l'emergenza idrica

     1. All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole "15 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "45 milioni di euro";

     b) al comma 4 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 3 e 4".

 

          Art. 3. Realizzazione nuovo impianto di dissalazione ATO di Trapani

     1. Al fine di garantire il migliore equilibrio del piano d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) di Trapani, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare contratti, conclusi anche ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, o subentrare in contratti conclusi o in procedure attivate dal Commissario delegato per l'emergenza idrica durante la sua gestione, per la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione di concezione tecnologica avanzata. Le proposte relative alla realizzazione del nuovo impianto mediante project financing, anziché nei termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, vanno presentate entro il termine fissato nell'avviso indicativo di cui al comma 2 bis del medesimo articolo. Il riparto del costo dell'acqua dissalata fra Regione ed Ambito territoriale ottimale o società di gestione integrata dovrà tenere conto delle modalità dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri sono determinati ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 4. Equilibrio economico-gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta

     1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale dei Piani di ambito approvati dagli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delle province di Agrigento e Caltanissetta, istituiti ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di 6 anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l'equilibrio economico del piano d'ambito e la tariffa derivante dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996, entrambe previste nei rispettivi piani d'ambito, al netto delle riduzioni tariffarie derivanti dall'affidamento del servizio idrico integrato da parte degli Ambiti territoriali ottimali in questione, è a carico della Regione che può erogarla anche con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, come sostituito dall'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per gli anni 2005-2010 la spesa complessiva di 51.200 migliaia di euro.

     3. Gli oneri di cui al comma 2, ricadenti negli esercizi finanziari 2005 e 2006, pari a 8.534 migliaia di euro per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

     4. Per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 l'onere annuale, nel limite dell'autorizzazione complessiva di cui al comma 2, è quantificato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 5. Destinazione dei proventi di partecipazioni azionarie della Regione

     1. Le ulteriori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione vigente derivanti dai dividendi delle partecipazioni della Regione in aziende di credito versate nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari 2004 e 2005 sono utilizzate con vincolo di specifica destinazione per la sottoscrizione di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso promossi dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici ovvero da Società di gestione del risparmio (SGR) che prevedono la partecipazione nel capitale di imprese che investono in Sicilia e che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo e a condizione che il partner partecipi con proprie risorse o per l’attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie [5].

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i settori di intervento e le modalità per l'attuazione del presente articolo salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per l’economia [6].

     2 bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell'avviso stesso [7].

 

     Art. 6. Programma di interventi per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie

     1. All'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 11 dell'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare un programma di interventi per gli obiettivi di cui alla lettera d) del comma 4, per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie, utilizzando, altresì, le ulteriori risorse finanziarie assegnate dallo Stato con il comma 148 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per le quali non si applica il comma 5 del presente articolo. Per la definizione del programma di interventi è costituito apposito comitato tecnico.".

 

     Art. 7. Oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali [8]

     [1. Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato anche per i maggiori oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali nonché per ulteriori oneri autorizzati con delibera della Giunta regionale [9].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.]

 

     Art. 8. Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale

     1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, l'ulteriore spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702).

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni successivi la spesa di cui all'articolo 25 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è determinata ai sensi della lettera h, comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell'accordo fra l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (Aran Sicilia) e la Giunta regionale di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 25 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

     Art. 9. Fondo di rotazione ESA Recupero di posizioni creditorie

     1. Il Comitato di gestione del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a determinare modalità, termini e procedure di recupero, mediante transazione, a saldo e stralcio di quelle posizioni creditorie che risultano da oltre dieci anni in stato di sofferenza, ovvero di difficile o impossibile esigibilità e per le quali gli originari beneficiari, o i loro aventi causa, inoltrino apposita richiesta. E' facoltà del Comitato di gestione stabilire quali partite ammettere a transazione soprattutto con riferimento alla vetustà di esse. Non è possibile dare luogo a transazioni se non attraverso il recupero dell'intera sorte capitale, delle spese legali, eventualmente sostenute dal fondo di rotazione e degli interessi legali ricalcolati con riferimento al tasso legale vigente al momento del pagamento. Il debito può essere dilazionato in un massimo di cinque annualità con un piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso legale di mora vigente.

 

     Art. 10. Meccanizzazione agricola

     1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2004-2005 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2005.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2004 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 e per l'esercizio finanziario 2005 ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente

     1. I vigneti impiantati o reimpiantati irregolarmente dall'1 settembre 1993 fino al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati, su domanda del conduttore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 a condizione che sia stata presentata la dichiarazione di superfici vitate di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000.

     2. I soggetti ammessi alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento CE 1493/99 devono versare una somma pari a 258 euro per ogni ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione.

     3. I soggetti ammessi alla regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento CE 1493/99 devono versare una somma pari a:

     a) 1.000 euro per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola;

     b) 2.500 euro per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo alla produzione di vini a DOC o a IGT.

     4. Per i vigneti impiantati o reimpiantati irregolarmente anteriormente all'1 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti e gli stessi, a condizione che siano iscritti allo schedario viticolo attraverso la dichiarazione di superfici vitate di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000, sono considerati regolari a tutti gli effetti.

 

     Art. 12. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili - Modifica termini

     1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2006".

     2. Sono fatte salve le istanze già presentate anche dopo il 30 giugno 2003.

     2 bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione [10].

 

     Art. 13. Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37. [11]

     [1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2004-2006, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 23.000 migliaia di euro, di cui 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.

     2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2004, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.]

 

     Art. 14. Contributo in favore della Missione di Speranza e Carità

     1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo alla ONLUS "Missione di Speranza e Carità", con sede in Palermo, per il sostegno all'attività di assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 15. Provvedimenti in favore dei familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino

     1. Ai familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino ucciso a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il 5 agosto 1989, riconosciuto vittima del dovere con decreto del capo della polizia n. 559/ D/3911/SG del 19 marzo 1992, si applicano i benefici economici di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I benefici economici di cui al comma 1 sono cumulabili con identiche provvidenze disposte da altre pubbliche amministrazioni per gli stessi fatti.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 78 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720) cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

 

     Art. 16. Mutuo prima casa per le famiglie di nuova costituzione

     1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, le parole "a valere sui fondi di cui all'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" sono soppresse e le parole "esercizio finanziario 2003" sono sostituite con le parole "esercizio finanziario 2004".

     2. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 un limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2005 e 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 17. Ripartizione di contributi

     1. Il contributo di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è da intendersi come straordinario.

2. Per l'esercizio finanziario 2004, il contributo di cui all'articolo 31, comma 7 (tabella H) della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528), è da intendersi ripartito nella misura del 70 per cento a favore dell'Istituto sordomuti con sede a Palermo e nella misura del 30 per cento a favore del Convitto sordomuti con sede a Marsala.

 

     Art. 18. Compensi per l'attività di riscossione relativa all'anno 2004

     1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è corrisposto, nell'anno 2004, al concessionario regionale della riscossione un importo di euro 46.682.133, quale remunerazione per il servizio svolto, in luogo dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     2. Con provvedimento del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

     3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516.

 

     Art. 19. Proroga di termini per la definizione agevolata delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "commesse fino al 30 novembre 2003" sono sostituite con le parole "commesse fino al 31 gennaio 2004" e le parole "entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

     Art. 20. Iniziative di innovazione tecnologica

     1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "messa in sicurezza" aggiungere le parole "nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.".

 

     Art. 21. Adeguamento di importi

     1. A favore dei soggetti di cui agli articoli 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, nonché a favore dei soggetti di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, che hanno avuto rettificata dall'INPS o dall'autorità giudiziaria la retribuzione globale percepita, l'adeguamento degli importi della rendita decorre dalla data di erogazione della rendita stessa e viene erogata, nel limite di 100 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.3.4, capitolo 244109 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 22. Vincoli piani regolatori ASI - Proroga di termini

     1. L'efficacia dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, preordinati all'espropriazione delle aree ricadenti nell'ambito dei piani regolatori e dei nuclei di sviluppo industriale dei consorzi Aree di sviluppo industriale (ASI), di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

     2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 2007, la stessa è prorogata fino alla predetta data.

     3. Le espropriazioni necessarie per attuare interventi coperti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici o comunitari, convenzionati tra i rispettivi consorzi ASI e gli enti o soggetti proponenti, sono a carico di questi ultimi.

     4. A seguito delle proroghe di cui al presente articolo si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

     Art. 23. Proroga di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 24. Finanziamento di cantieri di lavoro

     1. In deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'Isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a) e c), dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 25. Consorzio delle regioni per l'artigianato di qualità

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, così come modificato dal comma 16 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, al fine di far fronte alle attività realizzate nel corso dell'anno 2003, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro, eliminati per economia alla chiusura dell'esercizio 2003.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte della disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 26. Interruzione temporanea dell'attività di pesca

     1. La spesa autorizzata dal comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, tabella I, UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348105, può essere altresì utilizzata per il pagamento delle misure di accompagnamento sociale per l'interruzione temporanea dell'attività di pesca verificatasi negli esercizi precedenti.

 

     Art. 27. Ufficio speciale per il polo museale di Catania

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2004 sono istituite le seguenti UPB per ciascuna delle quali è autorizzata la spesa indicata a fianco di ciascuna di esse:

     a) UPB 9.4.1.1.4 - Ufficio speciale per il polo museale di Catania, +155 migliaia di euro;

     b) UPB 9.4.2.6.4 - Ufficio speciale per il polo museale di Catania, +120 migliaia di euro.

     2. All'onere di 275 migliaia di euro di cui al comma 1 si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 31, comma 2, tabella C della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (capitolo 776401) e quanto a 175 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.4, capitolo 376530.

 

     Art. 28. Contributo al Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2004, un contributo di 50 migliaia di euro al Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo (FORUM) per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 29. Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

     1. L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

2. Il regime delle esenzioni è basato sul sistema dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto a fissare il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto del quale si applica il regime della esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L'esenzione può essere fatta valere solo previa esibizione di idonea certificazione ISEE da parte degli aventi diritto.

3. Con il decreto di cui al comma 2, viene fissato, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'importo del ticket per tipologia, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore fissato ai sensi del comma 2.

4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.".

 

     Art. 30. Fondazioni - Centri di eccellenza di Catania, Messina e Palermo

     1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio delle fondazioni di cui all'articolo 76, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, mediante l'assegnazione dell'importo di 150 migliaia di euro per ciascuna fondazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 450 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 31. Provvedimenti in materia di sanità Pubblicazione e compatibilità finanziaria

     1. All'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se con oneri a carico del Fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell'attestazione di compatibilità finanziaria.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applicano anche ai provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

 

     Art. 32. Farmacie rurali aventi sede nelle Isole minori

     1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 400 migliaia di euro, al cui onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Una quota delle disponibilità di cui al comma 1, fino ad un massimo di 350 migliaia di euro, può essere utilizzata per far fronte ad oneri pregressi relativi all'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 33. Presidi farmaceutici di emergenza

     1. I presidi farmaceutici di emergenza (PFE) di cui all'articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, possono essere istituiti anche nelle località disagiate, distanti almeno 3 chilometri dalla farmacia più vicina, prive di assistenza farmaceutica, ove è venuto a mancare il servizio a causa del trasferimento della farmacia rurale prevista in pianta organica in altro centro abitato ricompreso nella medesima sede farmaceutica.

 

     Art. 34. Sicurezza sui luoghi di lavoro

     1. All'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole "sorveglianza sanitaria," è aggiunta la parola "prioritariamente" e dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le parole "e, nell'ipotesi di impossibilità dettagliatamente motivata da parte delle aziende medesime, ai medici competenti abilitati, mediante apposite convenzioni";

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. I corrispettivi da erogare ai medici convenzionati saranno individuati dal Tariffario unico regionale vigente emanato dall'Assessore regionale per la sanità.".

 

     Art. 35. Assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

     1. Il comma 8 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

"8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.".

     2. Al comma 2 bis dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole da "per la definizione" sino a "con apposito regolamento".

 

     Art. 36. Interventi per la riqualificazione del trasporto merci

     1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle economie, comprensive del relativo cofinanziamento regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.

 

     Art. 37. Modifiche di norme

     1. All'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: "g) provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.";

     b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7 bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

     2. All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 le parole "provvede la Segreteria generale" sono sostituite con le parole "provvede l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans" e la parola "medesima" è sostituita dalla parola "medesimo";

     b) al comma 7 sono soppresse le parole "dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta".

     3. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell'affidamento in essere, così come fissata all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'art. 86 della legge regionale 13 aprile 2003, n. 4.".

     4. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo le parole "di Trapani" sono inserite le parole "per il conseguimento delle finalità statutarie e".

     5. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 sono soppresse le parole "per l'esercizio finanziario 2002".

     6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole "diminuito del contributo regionale in conto interessi attualizzato e".

 

     Art. 38. Modifiche alle tabelle della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Finanziaria 2004)

     1. Alla tabella H della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2004, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:

     a) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183306, -50;

     b) Centro studi Don Calabria, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183729, +50;

     c) La Casa del Sorriso ONLUS - Monreale, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745, +50;

     d) Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +100, da destinare all'Istituto di Palermo;

     e) Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo, UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373721, +50;

     f) Istituto per la dottrina e l'informazione sociale per le finalità istituzionali, UPB 9.2.1.3.99, capitolo 373722, -50;

     g) UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +516, per le iniziative di Celebrazione del primo centenario dell'avvio delle attività del teatro Biondo.

     2. Alla tabella I della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è apportata, per l'esercizio finanziario 2004, la seguente modifica, espressa in migliaia di euro:

     a) UPB 12.2.2.6.2, capitolo 872822, +30.

     3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 696 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 39. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, oltre a quelle recate nei precedenti articoli della presente legge, sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro:

 

     a) UPB 4.2.1.4.2 capitolo 3797 +48

     b) UPB 1.3.1.1.1 capitolo 104004 +80

     c) UPB 1.3.1.3.1 capitolo 104519 +52

     d) UPB 1.1.2.6.99 capitolo 500004 -1.132

     e) UPB 3.2.1.3.1 capitolo 183705 +30

     f) UPB 3.2.1.3.4 capitolo 182516 +600

     g) UPB 3.2.1.3.5 capitolo 183720 +100

     h) UPB 4.2.1.1.1 capitolo 212008 +183

     i) UPB 4.2.1.5.1 capitolo 215702 +2.000

     j) UPB 4.2.1.5.5 capitolo 212514 -100

     k) UPB 4.2.1.5.6 capitolo 212516 -83

     l) UPB 4.2.2.8.3 capitolo 613919 +3.000

     m) UPB 4.2.2.8.1 capitolo 613910 -770

     n) UPB 4.2.1.3.2 capitolo 213301 +1.500

     o) UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704 -11.430, accantonamento 1001

    p) UPB 6.2.2.6.1 capitolo 672801 +69

     q) UPB 6.2.2.6.1 capitolo 673307 +701

     r) UPB 9.2.1.3.5 capitolo 373313 +200

     s) UPB 3.2.1.3.1 capitolo 183740 +5.000

     t) UPB 9.2.1.2.2 capitolo 372514 +60

         u) UPB 9.2.1.3.2 capitolo 372523 -207

     v) UPB 9.2.1.3.2 capitolo 372535 -88

     w) UPB 9.3.1.1.4 capitolo 376545 -100

     x) UPB 9.3.1.3.4 capitolo 376541 +100

     y) UPB 9.4.1.1.3 capitolo 380531 +30

     z) UPB 9.4.1.1.3 capitolo 380527 +100

     aa) UPB 9.4.1.1.3 capitolo 380534 +10

     bb) UPB 9.4.1.1.3 capitolo 380533 +30

     cc) UPB 9.4.2.6.3 capitolo 780003 +65

     dd) UPB 11.2.1.1.1 capitolo 442005 +11

     ee) UPB 11.2.1.1.1 capitolo 442008 +37

     ff) UPB 11.3.1.3.1 capitolo 446514 -160

     gg) UPB 11.3.1.1.2, capitolo 446510 +30

     hh) UPB 11.3.1.1.2 capitolo 446506 +100

     ii) UPB 11.3.2.6.88 capitolo 846001 +30

     2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro:

     a) UPB 0.0.1.5.1 capitolo entrata 1101 +1.500

     b) UPB 0.0.1.1.1 capitolo spesa 1150 +2.000

     c) UPB 0.0.1.3.3 capitolo spesa 1119 -500

 

     Art. 40.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2008, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2008, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2008, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004, e così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2008, n. 20.

[5] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, nel testo stabilito dall'art. 106 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[6] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, nel testo stabilito dall'art. 106 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[9] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[10] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[11] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 18 novembre 2005, n. 14.