§ 5.3.425 - L.R. 1 giugno 2012, n. 33.
Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/06/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale. Biglietto di accesso per le aree naturali protette.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali.
Art. 3.  Interventi nel settore della forestazione.
Art. 4.  Finanziamento di leggi di spesa.
Art. 5.  Disposizioni per l'Ente Acquedotti siciliani in liquidazione.
Art. 6.  Fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.
Art. 7.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.
Art. 8.  Disposizioni in materia di contributi ad enti teatrali e musicali.
Art. 9.  Norma finale.


§ 5.3.425 - L.R. 1 giugno 2012, n. 33.

Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.

(G.U.R. 8 giugno 2012, n. 23 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale. Biglietto di accesso per le aree naturali protette.

1. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi, sono determinati con riferimento all'effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione è richiesta o è stata già rilasciata, da aggiornarsi con cadenza biennale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad emanare, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un decreto per la determinazione delle modalità e l'individuazione delle tariffe unitarie determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annualmente con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro ed il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente ordinamento statale.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali, fatta eccezione per quelle ubicate nelle isole minori, è previsto il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate da individuare con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree interessate.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali.

1. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota delle assegnazioni, per l'anno 2012, di parte corrente, in favore degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 da erogare nell'esercizio finanziario 2012, è ridotta di 35.000 migliaia di euro per i comuni e di 5.000 migliaia di euro per le province.

2. In favore degli enti locali è assegnata per l'anno 2012 un'ulteriore somma pari a 70.000 migliaia di euro per i comuni ed a 10.000 migliaia di euro per le province da destinare ad investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare nell'anno 2012 ulteriori operazioni finanziarie per un importo complessivo di 80.000 migliaia di euro.

4. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie previste dal comma 3 sono quantificati per l'anno 2012 in 5.377 migliaia di euro e a decorrere dall'anno 2013 in 10.754 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte: per l'anno 2012 quanto a 2.400 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.977 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.3.9.1; per l'anno 2013 quanto a 4.529 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.225 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1; per l'anno 2014 quanto a 4.150 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 6.604 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.3.9.1.

 

     Art. 3. Interventi nel settore della forestazione.

1. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo, compreso l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche per la prevenzione degli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 60.000 migliaia di euro.

La spesa autorizzata dal presente comma è destinata quanto a 30.000 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e quanto a 30.000 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

2. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare nell'anno 2012 ulteriori operazioni finanziarie per un importo complessivo di 60.000 migliaia di euro.

3. I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie previste dal comma 2 sono quantificati per l'anno 2012 in 4.033 migliaia di euro e a decorrere dall'anno 2013 in 8.066 migliaia di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte:

a) per l'anno 2012 quanto a 1.800 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 2.233 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1;

b) per l'anno 2013 quanto a 3.397 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.669 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1;

c) per l'anno 2014 quanto a 3.113 migliaia di euro a valere sull'UPB 4.2.1.4.1 e quanto a 4.953 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 4.2.1.4.1.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo e per la prevenzione e gli interventi di controllo degli incendi boschivi e per interventi di tipo conservativo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 33.770 migliaia di euro, di cui 16.885 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e 16.885 migliaia di euro per l'espletamento delle funzioni di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

6. Agli oneri discendenti dal comma 5, quantificati complessivamente in 33.770 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2012 mediante corrispondente utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 4. Finanziamento di leggi di spesa.

1. La spesa complessiva di 33.363 migliaia di euro autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata per l'esercizio finanziario 2012 in 32.748 migliaia di euro, compresi gli impegni assunti nel corso della gestione provvisoria del bilancio della Regione autorizzata dalla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 e dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, da destinare ai soggetti indicati nell'allegato 1 alla presente legge, tenuto altresì conto dell'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per gli importi nello stesso specificati.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime finalità previste dall'articolo 128 della legge regionale n. 11 del 2010 e con le modalità ivi previste, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 2.000 migliaia di euro a titolo di ulteriore contributo a favore dei soggetti di seguito individuati e per l'importo indicato a fianco degli stessi in migliaia di euro:

a) UPB 6.2.1.3.1, capitolo 183704 + 300

b) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183701 + 600

c) UPB 6.2.1.3.3, capitolo 183715 + 300

d) UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373711 + 600

e) UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105719 + 200.

3. All'onere di cui al comma 2, quantificato in complessivi 2.000 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo della riduzione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni per l'Ente Acquedotti siciliani in liquidazione.

1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, coerentemente con lo stato di liquidazione e con le residue attività di gestione attribuite all'ente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario liquidatore, nominato secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al quale sono conferiti, fino alla completa liquidazione dell'EAS, i poteri di dirigente generale a far data dalla pubblicazione della presente legge, provvede altresì ad adottare apposita delibera di approvazione di modifica del regolamento interno dell'ente che preveda non più di due strutture intermedie a far data dalla pubblicazione della presente legge.

2. Coerentemente con le misure di razionalizzazione e contenimento di cui al comma 1, in favore dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2004, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa entro i limiti di 11.650 migliaia di euro, a titolo di compartecipazione destinata, esclusivamente, agli oneri sostenuti per la spesa del personale.

3. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo, per l'esercizio finanziario 2012, pari a 173 migliaia di euro per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

4. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per l'esercizio finanziario 2012, pari a 800 migliaia di euro per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per l'esercizio finanziario 2012, pari a 2.000 migliaia di euro per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

6. Agli oneri discendenti dal presente articolo, quantificati complessivamente in 14.623 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2012:

a) quanto a 6.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 (di cui 1.200 migliaia di euro da accantonamento 1001 e 4.800 migliaia di euro da accantonamento 1003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo;

b) quanto a 6.000 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio finanziario 2012 dal comma 45 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (U.P.B 4.2.1.5.99, capitolo 215731);

c) quanto a 2.623 migliaia di euro mediante corrispondente utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, come disposta dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 6. Fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

1. Le disponibilità finanziarie, pari a complessivi euro 23.012.150,07, rinvenienti nelle sotto elencate Unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, confluiscono in un apposito fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio:

a) UPB 4.2.1.5.3 per euro 18.523.068,00

b) UPB 2.2.1.3.7 per euro 919.420,78

c) UPB 9.2.1.3.5 per euro 2.169.911,29

d) UPB 10.3.1.3.2 per euro 99.750,00

e) UPB 5.2.2.6.6 per euro 800.000,00

f) UPB 6.2.1.3.1 per euro 500.000,00.

 

     Art. 7. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "A".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di contributi ad enti teatrali e musicali.

1. L'erogazione dei contributi agli enti di cui all'Amministrazione Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Rubrica Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'allegata tabella 'B' è soggetta alle modalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)