§ 5.3.423 - L.R. 9 maggio 2012, n. 27.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/05/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Oneri del personale.
Art. 5.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 6.  Allegati.
Art. 7.  Modalità di attivazione di capitoli di spesa.
Art. 8.  Bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quadri.
Art. 10.  Disposizioni finali.


§ 5.3.423 - L.R. 9 maggio 2012, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

(G.U.R. 11 maggio 2012, n. 19 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2012 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella "A").

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella "B").

 

     Art. 3. Elenchi.

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore dell'Economia la facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri del personale.

1. Gli oneri da destinare ai rinnovi contrattuali relativi al quadriennio economico 2006-2009 del personale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 200, n. 10, nonché alla erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, dovuta per il quadriennio 2010-2013 ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono determinati con apposita norma della legge di stabilità regionale per l anno 2012.

 

     Art. 5. Totale generale del bilancio annuale.

1. È approvato in 26.266.860 migliaia di euro in termini di competenza ed in 23.382.408 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012.

 

     Art. 6. Allegati.

1. Per l'anno finanziario 2012 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.

 

     Art. 7. Modalità di attivazione di capitoli di spesa.

1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell U.P.B. 4.2.1.5.9 e dell U.P.B. 4.2.2.6.3 sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 8. Bilancio pluriennale.

1. È approvato in 56.106.379 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2012-2014, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2012-2014 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadri.

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2012.

 

     Art. 10. Disposizioni finali.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2012.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)