§ 4.7.60 - L.R. 14 aprile 2006, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:14/04/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione
Art. 3.  Applicabilità delle norme statali
Art. 4.  Definizione di bosco
Art. 5.  Inventario e carta forestale regionale
Art. 6.  Pianificazione regionale forestale
Art. 7.  Comitato forestale regionale
Art. 8.  Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Art. 9.  Attività regolamentate
Art. 10.  Fornitura di beni e/o servizi
Art. 11.  Vincolo idrogeologico
Art. 12.  Attività edilizia
Art. 13.  Protezione della flora spontanea
Art. 14.  Piani di gestione forestale sostenibile
Art. 15.  Attività complementari dell'Amministrazione forestale
Art. 16.  Centro vivaistico regionale
Art. 17.  Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
Art. 18.  Incentivi alle pluriattività
Art. 19.  Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 20.  Disciplina delle espropriazioni
Art. 21.  Disciplina dell'occupazione d'urgenza
Art. 22.  Indennità di espropriazione
Art. 23.  Espropriazioni di modesto valore
Art. 24.  Procedimenti in corso
Art. 25.  Conferimenti volontari
Art. 26.  Occupazione temporanea di terreni
Art. 27.  Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
Art. 28.  Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
Art. 29.  Specificazione degli interventi
Art. 30.  Rideterminazione dei bacini idrografici montani
Art. 31.  Attività di prevenzione e presidio territoriale
Art. 32.  Piano per l'acquisizione dei terreni
Art. 33.  Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
Art. 34.  Definizione di incendio boschivo
Art. 35.  Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
Art. 36.  Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi
Art. 37.  Vegetazione secca. Interventi urgenti
Art. 38.  Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
Art. 39.  Fuochi controllati in agricoltura
Art. 40.  Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
Art. 41.  Interventi nei boschi degradati
Art. 42.  Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
Art. 43.  Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali
Art. 44.  Misure urgenti per l'occupazione forestale
Art. 45.  Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili
Art. 46.  Lavoratori in soprannumero
Art. 47.  Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale
Art. 48.  Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale
Art. 49.  Norme sull'applicazione del contratto
Art. 50.  Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 51.  Lavori in economia
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57.  Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
Art. 58.  Abrogazione di norme
Art. 59.  Testo coordinato
Art. 60.  Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -
Art. 61.  Norma finanziaria
Art. 62. 


§ 4.7.60 - L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

(G.U.R. 21 aprile 2006, n. 21 - Supplemento Ordinario).

 

Titolo I

NORME SULLA FORESTAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

     1. L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. Finalità

     1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

     2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

     3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".

 

     Art. 2. Definizione

     1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze".

 

     Art. 3. Applicabilità delle norme statali

     1. All'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

     "1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

     1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.".

 

     Art. 4. Definizione di bosco

     1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.".

 

     Art. 5. Inventario e carta forestale regionale

     1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. Inventario forestale

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

     2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

     3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

     4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.

     5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

     6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.".

 

     Art. 6. Pianificazione regionale forestale

     1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis. Pianificazione forestale regionale

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

     2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

     3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.

     4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

     5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

     6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

     7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.".

 

     Art. 7. Comitato forestale regionale

     1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 5 ter. Comitato forestale regionale

     1. È istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

     a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;

     c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

     d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;

     f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;

     g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;

     h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

     i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;

     l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;

     m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

     2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.

     3. Il comitato:

     a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

     b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

     c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;

     d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

     e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.

     4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.

     6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

     7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

     8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.".

     2. È abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

 

     Art. 8. Prescrizioni di massima e di polizia forestale

     1. L'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. Prescrizioni di massima e di polizia forestale

     1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.".

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 9. Attività regolamentate

     1. L'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. Attività regolamentate

     1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.

     3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

     4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.

     5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.".

 

     Art. 10. Fornitura di beni e/o servizi

     1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:

     a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48;

     b) 30 per cento alla Regione.

 

     Art. 11. Vincolo idrogeologico

     1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. Vincolo idrogeologico

     1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

     2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.

     3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

     5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.".

     2. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "Ente parco," sono inserite le parole "sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni".

     3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole "dell'ufficio del Genio civile" sono sostituite dalle parole "vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".

 

     Art. 12. Attività edilizia

     1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana" sono sostituite dalle parole "comitato forestale regionale".

     2. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "le zone territoriali omogenee agricole" vengono sostituite dalle parole "una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto".

 

     Art. 13. Protezione della flora spontanea

     1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "7 bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.".

 

     Art. 14. Piani di gestione forestale sostenibile

     1. L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. Piani di gestione forestale sostenibile

     1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani".

     2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

     3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

     4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

     5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.

     6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

     8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

     9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

     10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".

 

     Art. 15. Attività complementari dell'Amministrazione forestale

     1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale" sono sostituite dalle parole "Azienda regionale delle foreste demaniali".

     2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.

     3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

     "9 bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.".

 

     Art. 16. Centro vivaistico regionale

     1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. Centro vivaistico regionale

     1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

     2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

     3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.".

 

     Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

     1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

     1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

     3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall'articolo 18.".

 

     Art. 18. Incentivi alle pluriattività

     1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. Incentivi alle pluriattività

     1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

     3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

     4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.".

 

Capo II

Espropriazione ed occupazione di immobili

 

     Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità

     1. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità

     1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

     2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 20. Disciplina delle espropriazioni

     1. L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. Disciplina delle espropriazioni

     1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza

     1. L'articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza

     1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 22. Indennità di espropriazione

     1. L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. Indennità di espropriazione

     1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 23. Espropriazioni di modesto valore

     1. L'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 23. Espropriazioni di modesto valore

     1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

     2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.".

 

     Art. 24. Procedimenti in corso

     1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. Procedimenti in corso

     1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 25. Conferimenti volontari

     1. L'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Conferimenti volontari

     1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.

     2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.

     3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

     4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

     5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

     6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

     7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.

     8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

     9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2" sono sostituite con le parole "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.

     10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.".

 

     Art. 26. Occupazione temporanea di terreni

     1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "l'Amministrazione forestale" sono sostituite dalle parole "il dipartimento regionale delle foreste".

     2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il periodo: "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni".

 

     Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

     1. L'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

     1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.

     2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

     3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

     4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.".

     2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

 

Capo III

Disciplina degli interventi forestali

 

     Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

     1. L'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

     3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.".

 

     Art. 29. Specificazione degli interventi

     1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 29. Specificazione degli interventi

     1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

     a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

     b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;

     c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;

     d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

     e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;

     f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

     g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

     h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;

     i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

     j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;

     k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

     2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

     4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

     a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;

     b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

     5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.".

 

     Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani

     1. L'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani

     1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

     2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

     3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.".

 

     Art. 31. Attività di prevenzione e presidio territoriale

     1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 30 bis. Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane

     1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

     2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

     3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.".

 

     Art. 32. Piano per l'acquisizione dei terreni

     1. L'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31. Piano per l'acquisizione dei terreni

     1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:

     a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;

     b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

     c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

     d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

     e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

     f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

     g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

     h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

     2. È, altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

     3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.

     4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

     6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.

     7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.".

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI

 

Capo I

Incendi boschivi e della vegetazione. Prevenzione e lotta

 

     Art. 33. Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

     1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "Regione," sono inserite le parole "avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,".

     2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ambienti naturali," sono inserite le parole "delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS".

 

     Art. 34. Definizione di incendio boschivo

     1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 33 bis. Definizione di incendio boschivo

     1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.".

 

     Art. 35. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

     1. L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 34. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

     2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

     a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

     b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

     c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

     d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

     e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

     f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

     g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

     h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

     i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

     l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

     m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

     n) le attività informative;

     o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

     p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

     q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

     r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

     3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

     4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

     5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

     6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

     8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

     9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

     10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.".

 

     Art. 36. Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi

     1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 34 bis. Previsione e prevenzione del rischio di incendi

     1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

     2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).

     3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

     Art. 34 ter. Lotta attiva contro gli incendi boschivi

     1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

     3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra":

     a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

     b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

     c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.".

 

     Art. 37. Vegetazione secca. Interventi urgenti

     1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.".

 

     Art. 38. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

     1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 37. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

     1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.".

 

     Art. 39. Fuochi controllati in agricoltura

     1. All'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

     "4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

     4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.".

 

     Art. 40. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

     1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.".

     2. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.".

     3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "provincia regionale" sono inserite le parole ", degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali".

 

     Art. 41. Interventi nei boschi degradati

     1. L'articolo 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 43. Interventi nei boschi degradati

     1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

     2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.

     3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.".

 

     Art. 42. Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

     1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "all'Ispettore ripartimentale delle foreste" sono sostituite con le parole "al dirigente dell'Ispettorato forestale".

 

Titolo III

LAVORO NEL SETTORE FORESTALE

 

Capo I

Misure riguardanti il lavoro

 

     Art. 43. Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

     1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 45 bis. Norme speciali

     1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

     Art. 45 ter. Elenco speciale dei lavoratori forestali

     1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

     2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

     3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

     5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

     6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.".

 

     Art. 44. Misure urgenti per l'occupazione forestale

     1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

     2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

     3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni [1].

     4bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica [2].

     5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

     6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

     8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

     9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".

     12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2 nonché di quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 16/1996, nell'ambito provinciale [3].

     12-bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale [4].

     12-ter. E ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale [5].

     13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

     14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

     15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

     17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.

 

Capo II

Norme comuni e transitorie

 

     Art. 45. Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili

     1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale.".

 

     Art. 46. Lavoratori in soprannumero

     1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 62 bis. Lavoratori in soprannumero

     1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

     2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

     3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.".

 

     Art. 47. Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale

     1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 48. Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale

     1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

     a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;

     b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;

     c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

     d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;

     e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

     2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

     3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.

     4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale [6].

     5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.

 

     Art. 49. Norme sull'applicazione del contratto

     1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

     2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni

     1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "il consiglio di amministrazione dell'AFDRS" sono sostituite dalle parole: "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali".

     2. All'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "5 bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.".

 

     Art. 51. Lavori in economia

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

     4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.".

 

Capo II

Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

 

     Art. 52.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 53.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 54.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 55.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 56.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 57. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato

     1. L'articolo 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 81. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato

     1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.".

 

     Art. 58. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 59. Testo coordinato

     1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 60. Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -

     1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [7].

     2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

     a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

     b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

     c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

     3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

     4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

     5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

     6. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il direttore;

     b) il comitato di indirizzo;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

     11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:

     a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;

     b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;

     c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

     12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

     13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

     a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;

     b) contratti di lavoro temporaneo.

     14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

     15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

     16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

     a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

     b) contributi regionali non finalizzati;

     c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;

     d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

     17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

     18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

     19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.

     20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:

     a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;

     b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;

     c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

     d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.

     21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

     23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

     24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

     25. L’Assessorato regionale dell’economia esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti [8]:

     a) bilancio di previsione e relative variazioni;

     b) bilancio consuntivo;

     c) programma annuale di attività;

     d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;

     e) regolamenti.

     26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

 

     Art. 61. Norma finanziaria

     1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3ter dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

     4. Agli oneri di cui all'articolo 34bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

     5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.

     7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.

 

     Art. 62.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 14.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 14.

[3] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così modificato dall'art. 126 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[8] Alinea così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.