§ 4.1.67 - L.R. 18 maggio 1996, n. 34.
Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/05/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oneri concessori.
Art. 2.  Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve.
Art. 3.  Rilascio del certificato provvisorio di agibilità per immobili destinati ad attività commerciali o produttive oggetto di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. [...]
Art. 4.  Semplificazione di procedure per gli enti parco.
Art. 5.  Programma triennale di intervento.
Art. 6.  Norma sul personale degli enti parco.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Art. 8. 
Art. 9.  Soppressione delle commissioni per il recupero edilizio.
Art. 10.  Contributi alle aziende ittico-conserviere per la realizzazione di sistemi di depurazione.
Art. 11.  Norma di salvaguardia.
Art. 12.  Tutela e valorizzazione dei bacini idro-termominerali.
Art. 13. 
Art. 14.  Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico- conserviero.
Art. 15.  Attuazione delle zone per insediamenti produttivi.
Art. 16.  Commissione unica per Ortigia.
Art. 17.  Ufficio tecnico speciale per Ortigia.
Art. 20.  Disposizione per la realizzazione di un porto turistico nell'isola di Ortigia.
Art. 21.  Interventi nel quartiere fieristico di Messina.
Art. 22.  Deroga in favore di imprese alberghiere.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.1.67 - L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere.

(G.U.R. 21 maggio 1996, n. 26).

 

Art. 1. Oneri concessori.

     1. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli vigenti alla data del 31 marzo 1995 nel comune ove sorge l'opera abusiva, ridotti del 50 per cento.

     2. Fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma 10 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli oneri concessori di cui al comma 1 possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni previa stipula di garanzia fidejussoria.

 

     Art. 2. Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve. [1]

 

     Art. 3. Rilascio del certificato provvisorio di agibilità per immobili destinati ad attività commerciali o produttive oggetto di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     1. Il rilascio del certificato provvisorio di agibilità di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è esteso anche agli immobili abusivi relativi ad attività commerciali e produttive per i quali è stata presentata istanza di concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. [2].

 

     Art. 4. Semplificazione di procedure per gli enti parco. [3]

 

     Art. 5. Programma triennale di intervento.

     1. [4].

     2. [4].

     3. I programmi di intervento annuali adottati dagli enti parco fino al 1995 conservano validità solo per i progetti già redatti e trasmessi ai competenti organi tecnici consultivi.

 

     Art. 6. Norma sul personale degli enti parco.

     1. Al personale dipendente degli enti parco, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

     1. L'adempimento previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non è richiesto nei casi in cui l'azienda erogatrice di pubblici servizi abbia, comunque, acquisito copia della concessione edilizia relativa all'opera non abusiva, di cui si chiede la stipula del contratto di utenza.

     2. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 7 della medesima legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non si procede a verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'azienda erogatrice del pubblico servizio.

     3. [5].

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9. Soppressione delle commissioni per il recupero edilizio.

     1. [7].

     2. [7].

     3. E' abrogato l'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

     4. Le commissioni per il recupero edilizio istituite presso i comuni dell'Isola si intendono decadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Contributi alle aziende ittico-conserviere per la realizzazione di sistemi di depurazione.

     1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere i contributi di cui ai commi successivi alle aziende ittico- conserviere con sede in Sicilia che trasportano i reflui provenienti dai propri cicli produttivi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1995, n. 58.

     2. Alle aziende di cui al comma 1 che provvedano, in forma singola o associata, alla realizzazione di sistemi di depurazione è concesso un contributo in conto capitale pari al massimale di aiuto consentito dalla Unione europea ai sensi della comunicazione 94/C 72/03 recante disciplina comunitaria degli aiuti allo Stato per la tutela dell'ambiente.

     3. Alle aziende di cui al comma 1 è, altresì, concesso un contributo per le spese di trasporto nella misura di lire 10 per litro d'acqua reflua trasportata, e comunque nei limiti massimi consentiti dalla comunicazione di cui al comma precedente, per un periodo massimo di un anno.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata la somma di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 700 milioni per l'anno 1997.

     6. All'onere di lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si farà fronte con le disponibilità del capitolo 21257. L'onere di lire 4.700 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

 

     Art. 11. Norma di salvaguardia.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 12. Tutela e valorizzazione dei bacini idro-termominerali.

     1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione dei bacini idro- termominerali con particolare riferimento alle aree intensamente antropizzate, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a finanziare con carattere di priorità la progettazione e la realizzazione di impianti e sistemi fognari.

     2. I comuni interessati, dotati di programma di attuazione della rete fognante (PARF) sedi di stabilimenti termali, possono richiedere il finanziamento dei progetti di massima e relativi studi propedeutici per l'esecuzione di stralci funzionali dei sistemi fognanti.

     3. Gli stralci funzionali dotati di progettazione di massima e approvati dai consigli comunali costituiscono priorità nel piano triennale delle opere pubbliche. La variazione dell'ordine di priorità del PARF non ne costituisce variante ed è operante in seguito al riscontro dell'organo tutorio.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 20.000 milioni per l'anno 1998.

     5. All'onere di lire 2.000 milioni si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 45004 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     6. La spesa di lire 40.000 milioni autorizzata per il biennio 1997/1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

 

     Art. 13. [8]

 

     Art. 14. Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico- conserviero.

     1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 17 maggio 1995, n. 172 i comuni e/o i consorzi di comuni possono autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico conserviero a sversare nel sistema fognario tenendo conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle 1 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 27 cui possono derogare anche in senso meno restrittivo nei casi ed alle condizioni stabilite, sentito l'Assessorato del territorio e dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi:

     a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

     b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

     c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

     d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

     e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

     2. I comuni ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero, adeguano i programmi di attuazione della rete fognante, prevedendo ove possibile, allo scopo di minimizzare i costi di gestione, apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra loro per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali.

 

     Art. 15. Attuazione delle zone per insediamenti produttivi.

     1. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici generali, approvati o adottati e trasmessi, prevedano zone per insediamenti produttivi, l'attuazione delle stesse può avvenire, indipendentemente dalle norme d'attuazione, mediante piani di lottizzazione convenzionata, di iniziativa dei privati o di consorzi di imprese artigiane, che dimostrino di avere la disponibilità del 51 per cento delle aree interessate.

     2. Nei piani di lottizzazione di cui al comma 1 vengono stabiliti, ove necessario, il rapporto di copertura, i distacchi dai confini e dalle strade di lottizzazione nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, senza che ciò comporti variante, purché l'indice di fabbricabilità territoriale non superi i 2,5 mc/mq.

 

     Art. 16. Commissione unica per Ortigia. [9]

 

     Art. 17. Ufficio tecnico speciale per Ortigia. [1]0

 

     Artt. 18. - 19. [1]1

 

     Art. 20. Disposizione per la realizzazione di un porto turistico nell'isola di Ortigia.

     1. Al fine della destagionalizzazione turistica e della rivitalizzazione dell'isola di Ortigia secondo le finalità di cui alle leggi regionali 7 maggio 1976, n. 70 e 8 agosto 1985, n. 34 per l'esecuzione delle opere di attualizzazione e di completamento del porto turistico, localizzato nel Porto piccolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 7.

 

     Art. 21. Interventi nel quartiere fieristico di Messina.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenuto conto dei gravi danni causati dalla tromba d'aria abbattutasi sulla fiera di Messina il 24 gennaio 1996, è autorizzato a concedere la somma di lire 500 milioni all'ingegnere capo del Genio civile di Messina per lavori straordinari da effettuare nel quartiere fieristico.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 70314 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 22. Deroga in favore di imprese alberghiere.

     1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle aziende, anche in vista dello svolgimento delle Universiadi 1997, limitatamente alle imprese alberghiere è reintrodotta la deroga di cui all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

     2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 le istanze di concessione o autorizzazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1997.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce, con due commi, il primo comma - art. 24 - della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

[2] Modifica il comma 1, art. 15, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19.

[3] Sostituisce il comma 5, art. 24, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

[4] Modificano gli artt. 14 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

[4] Modificano gli artt. 14 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

[5] Modifica il primo comma, art. 8, della legge 31 maggio 1994 n. 17.

[6] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[7] Modificano gli artt. 23 e 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37

[7] Modificano gli artt. 23 e 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37

[8] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[9] Sostituisce con 7 commi, il secondo comma, art. 12, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

[1]10 Sostituisce l'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

[1]11 Modificano gli artt. 1, 8, 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34.