§ 5.3.508 - L.R. 10 agosto 2022, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/08/2022
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14.
Art. 2.  Modifiche agli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. Interpretazione autentica in materia di assegnazione di risorse dalla Regione alla Resais S.p.A.
Art. 4.  Somme derivanti dalia procedura di liquidazione dell'Ente minerario siciliano.
Art. 5.  Rifinanziamenti leggi di spesa.
Art. 6.  Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.
Art. 7.  Trasporto pubblico locale.
Art. 8.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 9.  Modifiche alla Tabella A di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 10.  Riequilibrio economico-finanziario della concessione di gestione degli schemi acquedottistici di sovrambito nella Regione.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 in materia di disciplina di risorse idriche.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 13.  Disposizioni varie.
Art. 14.  Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020.
Art. 15.  Rifinanziamento articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 16.  Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali.
Art. 17.  Deroghe all'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 18.  Modifiche al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 19.  Modifiche al prospetto allegato e all'Allegato 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 20.  Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 21.  Modifiche ai commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 22.  Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 81 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Art. 26.  Contributi rete viaria autostrade del mare.
Art. 27.  Rifinanziamento articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.
Art. 28.  Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica.
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.
Art. 30.  Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 33.  Rifinanziamento articolo 2, comma 22 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35.
Art. 34.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 5.3.508 - L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.

(G.U.R. 13 agosto 2022, n. 38)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14.

1. All'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3).".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.".

 

     Art. 2. Modifiche agli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14.

1. Sono sostituiti i seguenti allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

d) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10).

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. Interpretazione autentica in materia di assegnazione di risorse dalla Regione alla Resais S.p.A.

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'1 gennaio 2023".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.".

3. Le risorse finanziarie assegnate negli anni dalla Regione a Resais S.p.A. devono intendersi erogate a titolo di contributo per il raggiungimento del suo oggetto sociale, senza alcun nesso diretto di natura corrispettiva con alcuna prestazione compreso l'eventuale utilizzo del suo personale da parte della stessa Regione o di altri soggetti.

 

     Art. 4. Somme derivanti dalia procedura di liquidazione dell'Ente minerario siciliano.

1. Il Commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano (EMS), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare in entrata al bilancio della Regione (Titolo 3, Tipologia 400), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2491 del codice civile, la somma di 23.000 migliaia di euro, da destinare, per l'esercizio finanziario 2022:

a) quanto a 10.000 migliaia di euro al "Fondo Sicilia" di IRFIS-FinSicilia S.p.A. per il finanziamento agevolato in favore di piccole e medie imprese che si insediano nelle zone economiche speciali (ZES) ai tassi ed alle condizioni dei finanziamenti concessi dal fondo per la realizzazione di nuovi investimenti nonché per la realizzazione di infrastrutture nelle ZES (Missione 14, Programma 1);

b) quanto a 5.000 migliaia di euro all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il finanziamento ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mediante il criterio delle istanze a sportello, di cantieri di lavoro per disoccupati. Ogni comune può presentare una sola istanza (Missione 15, Programma 1);

c) quanto a 3.860 migliaia di euro per le seguenti finalità:

1) 50 migliaia di euro in favore del comune di Milazzo (ME) per gli interventi straordinari di riqualificazione e valorizzazione dello spiazzo del Chiostro della Chiesa di San Francesco dei Minori osservanti, sito in Via Convento nella frazione di Gliaca di Piraino (Missione 5, Programma 1);

2) 200 migliaia di euro per l'intervento di scavo archeologico in località "Stirra-ru" sito nel comune di Licata, inserito nei Poli e BBCC ad alta attrattività turistica come sito culturale ed archeologico (Missione 5, Programma 1);

3) 300 migliaia di euro in favore del comune di Racalmuto (AG) per effettuare la messa in sicurezza e il consolidamento roccioso della via Leonardo Sciascia (Missione 1 1, Programma 1);

4) 700 migliaia di euro in favore del comune di Marsala, stazione appaltante dell'opera, al fine di provvedere alla riqualificazione urbana di Piazza Mameli (Missione 8, Programma 1);

5) 100 migliaia di euro in favore del comune di Sutera per i lavori connessi alla realizzazione della nuova campana in bronzo sita all'interno della cella campanaria adiacente al Santuario Diocesano, sul Monte San Paolino (Missione 5, Programma 1);

6) 100 migliaia di euro in favore del Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" con sede ad Enna, Istituto Pareggiato e Paritario - complesso accorpato con il Liceo artistico regionale "Rosario Assunto" di Caltanissetta, per l'adeguamento dei locali a norme di sicurezza igienico-sanitaria ed eventuali attrezzature (Missione 4, Programma 3);

7) 300 migliaia di euro in favore del comune di Misilmeri per la riqualificazione del campo sportivo comunale "Giovanni Aloisio" (Missione 6, Programma 1);

8) 200 migliaia di euro in favore del comune di Chiaramente Gulfi per consentire l'intervento di completamento, riqualificazione e messa in sicurezza del centro sportivo con annesso palazzetto dello sport sito presso il Villaggio Gulfi (Missione 18, Programma 1);

9) 300 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per consentire l'esecuzione del progetto di messa in sicurezza di via Monelli a Ragusa Ibla, strada di collegamento con Ragusa centro, nonché la sistemazione dei muri a secco, il consolidamento del costone roccioso, la sistemazione del manto stradale e l'installazione di nuova illuminazione (Missione 18, Programma 1);

10) 190 migliaia di euro in favore del comune di Biancavilla per favorire gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana del centro storico (Missione 8, Programma 1);

11) 50 migliaia di euro per incrementare la Missione 5, Programma 1, capitolo 776015;

12) 90 migliaia di euro in favore del comune di Linguaglossa per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa del cimitero di Linguaglossa (Missione 5, Programma 1);

13) 125 migliaia di euro in favore della Chiesa Madre di San Nicola in Trecastagni (CT) per consentire i lavori di restauro dell'organo a canne "Giuseppe Ruffini" sito nella medesima Chiesa Madre (Missione 5, Programma 1);

14) 35 migliaia di euro in favore del comune di Acicastello per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di santa Maria Immacolata ad Acicastello (Missione 5, Programma 1);

15) 750 migliaia di euro per completare la rete di distribuzione del gas metano nelle frazioni di Tannello, Lacco, Sellica e Matini site nel territorio dell'Unione dei Comuni "Terra dei Lancia" (Missione 17, Programma 1);

16) 50 migliaia di euro per il restauro degli affreschi dell'abside della Basilica SS Annunziata di Acireale (Missione 5, Programma 1);

17) 70 migliaia di euro in favore comune di Montalbano Elicona (ME) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Missione 18, Programma 1);

18) 150 migliaia di euro in favore del comune di Linguaglossa per la riqualificazione del rifugio Brunek e dello Chalet delle Ginestre (Missione 7, Programma i);

19) 100 migliaia di euro in favore del comune di Grotte per la manutenzione straordinaria di corso Garibaldi (Missione 8, Programma 1);

d) quanto a 4.140 migliaia di euro, nell'ambito del sostegno alle misure contro i cambiamenti climatici, per la realizzazione di laghetti al servizio dell'agricoltura attraverso un bando pubblico rivolto agli agricoltori emanato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 5. Rifinanziamenti leggi di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

(Omissis)

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di spettacolo l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo riconosce gli organismi privati con sede legale e operativa in Sicilia con maggiori capacità produttive, distributive e con continuità nella programmazione di formazione e ricerca finanziati quali centri nazionali dal Ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attività circensi dalle specifiche disposizioni relative ai centri di produzione e centri di rilevante interesse del FUS.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 in favore degli organismi di cui al comma 2 è destinata la somma di 150 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dal FUS (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 6. Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, all'integrazione oraria, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso lo stesso Dipartimento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.300 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo nella rubrica del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana (Missione 15, Programma 3).

2. Al fine di consentire l'integrazione oraria per il 2022, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, per il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 8.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728).

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.300 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 20, programma 3, capitolo 215785).

 

     Art. 7. Trasporto pubblico locale.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 le parole "per euro 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "per euro 2.000.000,00" e le parole "per euro 3.500.000,00" sono sostituite dalle parole "per euro 2.500.000,00".

 

     Art. 8. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 744.080,31 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 63.246,83 (Missione 9, Programma 5, capitolo 151001, art. 2).

 

     Art. 9. Modifiche alla Tabella A di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A è rideterminata in euro 366.000,08 per l'anno 2022 e in euro 265.278.363,08 per l'anno 2024, comprensivi delle variazioni discendenti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Riequilibrio economico-finanziario della concessione di gestione degli schemi acquedottistici di sovrambito nella Regione.

1. Ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4), di cui euro 8.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 7.826.825,06 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, correlata alla complessiva morosità subita da Siciliacque S.p.A. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione citata, negli ambiti territoriali ottimali per i quali trova applicazione l'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. La somma anticipata è restituita alla Regione da Siciliacque S.p.A. in tredici rate con versamento della prima rata entro un anno dalla concessione (Titolo 5, Tipologia 300).

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 in materia di disciplina di risorse idriche.

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1-ter.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

1-quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

1-quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4." sono sostituite dalle parole "si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026." [1];

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera e), dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziate con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell'anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell'anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell'anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017)." [2];

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).".

 

     Art. 13. Disposizioni varie.

1. La Regione al fine di favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale nel mediterraneo, promuovendo la formazione di giovani cittadini e segnatamente quelli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, assegna un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 alla "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo (Missione 1, Programma 11).

2. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, a concedere al comitato organizzatore un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione della manifestazione denominata "Sherbeth festival" (Missione 7, Programma 1).

3. Dopo l'articolo 16 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis. Accesso alle strutture

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'articolo 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio.".

4. In attesa del riordino della disciplina regionale della rete di residenzialità per soggetti fragili, è fatto divieto di assegnare a soggetti privati postazioni di RSA. Detto divieto si applica anche alle procedure in corso che, pertanto, nelle more del suindicato riordino, si intendono sospese.

5. All'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto inter assessoriale di cui al comma 6.".

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "S.A.S. S.p.A." sono aggiunte le parole "e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)" e le parole "a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2023".

7. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022.".

8. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da IRFIS-FinSicilia s.p.a. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

9. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sessanta".

10. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Agrigento un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane (Missione 18, Programma 1).

11. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

12. Per le finalità di cui al comma 44 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 272.313,31 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

13. È assegnato al comune di Acquedolci (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 100 migliaia di euro per gli interventi straordinari di manutenzione ed ampliamento dei locali ex biblioteca comunale (Missione 5, Programma 1).

14. È assegnato al comune di Milazzo (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione del Festival del Cinema italiano (Missione 7, Programma 1) [3].

15. In ricordo di Lorena Quaranta è istituita, per l'anno 2022, una borsa di studio del valore di 5 migliaia di euro da assegnare a studenti meritevoli con l'obiettivo di sostenere la loro formazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina (Missione 4, Programma 6).

16. Per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale dell'ambiente, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 150 migliaia di euro in favore dei Gruppi ricerca ecologica Sicilia (Missione 9, Programma 2).

17. In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5 novembre 2020, n. 445, in sede di programmazione di fondi extraregionali, sono destinate all'Ente di sviluppo agricolo 10.000 migliaia di euro, al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità rurale e per obiettivi specifici, in coerenza con i compiti istituzionali dell'ente.

18. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, dopo le parole "nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" sono inserite le parole "e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni".

19. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi all'Amministrazione regionale ed alle società partecipate, la società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) dispone, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'integrazione dell'orario di servizio fino a 36 ore settimanali per il personale in regime di tempo parziale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 anche attraverso l'utilizzo delle risorse extraregionali non impegnate.

21. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Società Servizi Ausiliari S.p.A. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le Aziende sanitarie afferenti pazienti Covid. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse individuate al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni.

22. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 34 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.027,08 (Missione 12, Programma 5, capitolo 413431).

23. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 66 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 417373).

24. È riconosciuto al Comune di Adrano un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2022, di 100 migliaia di euro per la manifestazione "Arte, Cultura e Musica" (Missione 7, Programma 1).

25. Al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e arredamento di primo impianto indispensabili al funzionamento della sede del nuovo comune, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Misiliscemi (Missione 18, Programma 1).

26. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "turistico ricettiva" aggiungere la parola "artigianale".

27. Al comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "è istituito" aggiungere le parole "per l'anno 2022" e la parola "annualmente" è soppressa.

28. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce il ripristino, lo sviluppo e la fruizione delle aree attrezzate e dei rifugi del demanio forestale, anche ai fini del controllo del territorio in materia di prevenzione incendi.

29. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale e in armonia con le norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al presente comma, assicurano nelle aree urbane la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;

b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;

c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.

30. Per il finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto nei siti di archeologia industriali riconosciuti come beni culturali e dotati di decreto di vincolo, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

31. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una tensostruttura sul territorio comunale da adibire prioritariamente ad attività di ginnastica artistica e ritmica (Missione 6, Programma 1).

32. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili (Missione 12, Programma 2).

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 150 migliaia di euro al Museo del Mare di Gela al fine di completare l'allestimento interno dello stesso (Missione 5, Programma 2).

34. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al libero Consorzio comunale di Ragusa un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità delle comunità montane iblee (Missione 7, Programma 1).

35. È assegnata al comune di Campofranco, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 100 migliaia di euro per la messa in sicurezza urgente del plesso scolastico L. Pirandello (Missione 4, Programma 3).

36. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole "utilizzati nei lavori socialmente utili" sono aggiunte le parole "comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali".

37. È istituita la fondazione culturale "Calogero Marrone" senza fini di lucro, con sede presso il comune di Favara (AG). La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall'Ente nazionale per la Memoria della Shoah "Giusto tra le Nazioni". La Fondazione si occupa di:

a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile, riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;

b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario riguardanti la vita e l'operato di Calogero Marrone;

c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;

d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;

f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. La Fondazione può ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed extraregionali (Missione 5, Programma 2).

39. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Favara approva lo statuto della Fondazione culturale "Calogero Marrone".

40. Lo statuto di cui al comma 39 prevede un consiglio di amministrazione composto:

a) dal sindaco del comune di Favara che lo presiede;

b) dall'Assessore pro-tempore con delega ai beni culturali del comune di Favara;

c) da cinque membri individuati dall'Associazione culturale "Ricerca e studi Calogero Marrone" di Favara.

41. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Consorzio di irrigazione "Centuripe", al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività irrigua a causa dell'incremento dei costi per l'energia elettrica (Missione 16, Programma 1).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale n. 13/2022 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 130 migliaia di euro.

43. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023";

b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2023" [4].

44. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.".

45. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

46. L'Assessorato regionale della Salute è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, in favore dell'"Associazione Maurizio Grin 2A Italia Onlus", un contributo pari a 250 migliaia di euro per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN 2A e per la costituzione di un network permanente per la divulgazione dell'attività di ricerca. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

47. Per l'acquisto di dispositivi diagnostici per i centri di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

48. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali e formative nella Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 70 migliaia di euro al Comune di Pozzallo per la ristrutturazione degli edifici scolastici (Missione 4, Programma 3).

49. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali nella Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 100 migliaia di euro al fine di ospitare ed allestire la prestigiosa mostra dei manifesti cinematografici realizzati dall'artista Roberto Casaro (Missione 7, Programma 1).

50. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.";

b) all'articolo 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado.".

Le superiori modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

51. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria (Missione 18, Programma 1, capitolo 191318).

52. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro per i danni causati dagli incendi boschivi del mese di agosto 2021 nei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa interessati (Missione 11, Programma 2).

53. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Melilli (SR) un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una struttura adibita a gattile e per l'acquisto delle attrezzature necessarie, al fine di far fronte alle criticità scaturenti dall'elevato numero di gatti in strada, sia per il ricovero di prima accoglienza e di un'area sanitaria per le prime cure, organizzate così come previsto dalla normativa vigente (Missione 9, Programma 2).

54. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Ernia all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

55. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro per la realizzazione del percorso "Il cammino di San Giacomo in Sicilia". Per l'attuazione del presente comma è emanato apposito bando a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (Missione 7, Programma 1).

56. Al fine di assicurare la ripresa economica per far fronte alle perdite scaturite dall'emergenza Covid-19 ed assicurare i servizi di accoglienza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del Cral Trinacria per la gestione del lido della Regione Siciliana (Missione 9, Programma 2).

57. Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio in costanza dell'emergenza pandemica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 600 migliaia di euro, di cui 150 migliaia per gli operatori dell'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'ISMETT (Missione 12, Programma 5).

58. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale n. 16/2016, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 nonché dal comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità" sono sostituite dalle parole "esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data".

59. All'articolo 1 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "che non adottano" sono sostituite dalle parole "che non approvano";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine "30 giugno" deve intendersi "31 agosto".".

60. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole "e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni".

61. All'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.";

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12-ter. E ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.".

62. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 14/2006 le parole "per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e" sono soppresse.

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla legge n. 104/92. Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra Amministrazione regionale. Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

64. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica il Fondo per i comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di previsione nei termini indicati dalla legge ivi compresi le eventuali proroghe disposte. Le risorse erogate dal Fondo, pari a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli enti locali e sono ripartite tra gli enti locali interessati in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

65. Al comma 5-bis dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente modificato dal comma 57 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

66. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore della Comunità di Sant'Egidio (Missione 12, Programma 4).

67. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte (Missione 12, Programma 4).

68. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 230 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413722).

69. L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è maggiorata del 30 per cento, pari a 366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413715).

70. Al fine di non disperdere l'attività scientifica della Fondazione Gal Hassin -Centro internazionale per le Scienze astronomiche di Isnello - e rilanciarne la funzione didattica, sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 120 migliaia di euro al fine di far fronte ai costi di gestione derivati dal blocco delle attività (Missione 4, Programma 6).

71. Trovano applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022, in attuazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni [5].

72. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, dopo le parole "le organizzazioni rappresentative legittimate propongono" sono aggiunte le parole "anche disgiuntamente".

73. Per le finalità di cui al comma 81 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "nel periodo dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021", sono sostituite dalle parole "nell'anno solare 2021" e le parole "è destinata la spesa di euro 247.891,68 per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

74. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 100 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse di cui al presente comma (Missione 14, Programma 4).

75. Al fine di realizzare le manifestazioni in programma nell'ambito dell'evento "I Sentieri del vino", è concesso al comune di Biancavilla, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 190 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).
76. Per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale è istituito nel bilancio della Regione un Fondo di rotazione (Missione 8, Programma 2) con una dotazione di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti al pagamento delle competenze tecniche da ripartire con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a favore degli IACP. A reintegro del Fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi (Titolo 5, Tipologia 200).

77. Per le finalità degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 472521).

78. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, alla spesa di euro 150 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo ed intrattenimento turistico denominato 'XX edizione Artemusicultura 2022', al fine di assicurare continuità e garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell'area del Belice (Missione 7, Programma 1).

79. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

80. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 150 migliaia di euro alla Pro Loco di Acireale per attività di promozione (Missione 7, Programma 1).

81. La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);".

82. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 120 migliaia di euro alla Pro Loco di San Cono (CT) per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzo Baronale dei Marchesi Trigona della Foresta, Baroni di San Cono, finalizzato all'apertura al pubblico di un museo cittadino (Missione 5, Programma 2).

83. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live, ente pubblico non economico strumentale della Regione, sottoposta a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito denominata "Agenzia", dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

84. L'Agenzia di cui al comma 83 svolge, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, in raccordo con le strutture del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ogni attività e iniziativa per la valorizzazione dell'attrattività del territorio, la promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività musicali.

85. Sono organi dell'Agenzia il comitato tecnico consultivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

86. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, approva la dotazione organica, lo statuto ed il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia.

87. In fase di prima attuazione, il funzionamento dell'Agenzia è garantito mediante l'assegnazione di personale regionale in servizio prioritariamente presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in posizione di 88. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate disposizioni attuative dei commi 83, 84, 85, 86 e 87, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

89. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1).

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.

91. In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Misiliscemi in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia.

92. Relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [6].

93. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'associazione Centro di accoglienza Padre nostro (Missione 1, Programma 2).

94. In favore dell'associazione Telefono Arcobaleno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

95. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/2022 è abrogato.

96. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata la spesa di 129.985,33 euro per l'anno 2022 e di 311.964,80 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), che trova copertura per gli anni 2022 e 2024 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e, per l'anno 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede, entro lo stesso limite massimo di 311.964,80 euro per ciascun esercizio, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

97. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, le parole "la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, " sono sostituite dalle parole "la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito, ".

98. Al comma 58 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024". Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) l'ultimo periodo è abrogato.

99. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 95 migliaia di euro per la valorizzazione del parco archeologico di Marsala (Missione 5, Programma 1) 100. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602).

101. Per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).

102. Ad integrazione delle agevolazioni previste dallo Stato per il carburante agricolo e per far fronte allo stato di emergenza idrica causata dai cambiamenti climatici, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere contributi alle imprese agricole, finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo, nel limite massimo di 2.580 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della disciplina prevista per gli aiuti al carburante agricolo (Missione 16, Programma 1).

102-bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, Programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura [7].

103. In forza dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 e 17 novembre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'Inps dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione e i relativi trattamenti di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo Inps vigente in ciascuna delle annualità da considerare, purché antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con esclusione dei medesimi trattamenti pensionistici e di reversibilità già erogati dai Consorzi ASI in liquidazione a valere sulle proprie disponibilità liquide, che si mantengono quali diritti acquisiti.

104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, rispettivamente, la spesa nella misura massima di 1.230 migliaia di euro, di 1.220 migliaia di euro e di 1.215 migliaia di euro, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per gli esercizi 2022 e 2024 e, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525) di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2022.

105. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 - Parte A (Missione 7, Programma 1, capitolo 473702) (Taormina Arte) è autorizzata la spesa di 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

106. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella 1 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752) (Taobuk Festival) è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

107. Agli oneri dei commi 105 e 106 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 377316 e di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 473707 e, per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di 1.400 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

108. Nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'articolo 10 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e/o di altre disposizioni determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG si deve tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al presente comma. È altresì consentito per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo [8].

109. È riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del consorzio di bonifica di Siracusa (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 14. Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020.

1. Al fine di assicurare il pieno assorbimento delle risorse europee e scongiurare eventuali perdite di risorse del PO FESR 2014-2020, il termine ultimo per il pagamento dei titoli di spesa, quali fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, relativi a operazioni di investimento destinatarie di contributi concessi dall'amministrazione regionale a favore di beneficiari pubblici e privati, anche in partenariato, è prorogabile, a istanza di parte, fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, del regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE [9].

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è posta in deroga a quanto previsto dai singoli avvisi di riferimento [10].

1 ter. Sono escluse, successivamente alla suddetta data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento [11].

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa previa verifica dell'avvio dei programmi d'investimento da accertare sulla base di titoli di spesa quietanzati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione della proroga di cui al presente articolo i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso decreto di revoca delle agevolazioni.

4. I dipartimenti regionali competenti per i procedimenti di concessione garantiscono, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza in merito alle istanze di proroga, le tempistiche e le condizioni di ammissibilità della spesa sul PO FESR 2014-2020.

 

     Art. 15. Rifinanziamento articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 446521). Ai relativi oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109306.

 

     Art. 16. Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali.

1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il 31 dicembre 2023 l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle relative risorse [12]:

a) comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

b) comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni;

c) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni;

d) comma 6, lettere a), b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2019 e comma 4, lettere a), b) e c), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

e) comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e comma 7-bis, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni;

f) comma 6, lettere d) ed e), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni e comma 4, lettera d), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

g) comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'erogazione delle risorse riferite ai contributi individuati dal comma 1 è subordinata alla dimostrazione, a cura dell'ente locale beneficiario, dell'effettivo utilizzo, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, di almeno l'80 per cento delle somme trasferite per le medesime finalità.

 

     Art. 17. Deroghe all'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Qualora all'esito dei controlli da effettuarsi a norma dell'articolo 114-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non dovessero essere verificati i presupposti per l'assegnazione aggiuntiva spettante ai sensi del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni i comuni beneficiari sono tenuti a restituire quanto ricevuto nell'arco del triennio, con modalità da concordare con l'amministrazione erogatrice (Titolo 3, Tipologia 500).

2. Le somme recuperate per effetto del comma 1 sono reiscritte nel bilancio regionale con decreto del ragioniere generale e destinate con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

 

     Art. 18. Modifiche al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15".

 

     Art. 19. Modifiche al prospetto allegato e all'Allegato 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Al prospetto allegato della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nella parte oneri "B2 MAGGIORI SPESE FINALI" - ARTICOLATO le voci:

(Omissis)

sono sostituite dalle seguenti:

(Omissis)

2. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 le righe:

(Omissis)

sono sostituite dalle seguenti:

(Omissis).

 

     Art. 20. Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC).";

b) il comma 10 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.";

c) al comma 12 dell'articolo 13 il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.";

d) il comma 13 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.";

e) il comma 69 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.";

f) il comma 89 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.";

g) il comma 11 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.";

h) il comma 40 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi.";

i) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 dopo le parole "degli utenti." sono aggiunte le parole: "Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.";

l) al comma 73 dell'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "contributo di euro 300" sono sostituite dalle parole "contributo una tantum dell'importo massimo di euro 300 per l'anno 2022";

2) le parole "È istituita la "Banca dei capelli" con la funzione di radicare la cultura della donazione." sono soppresse;

3) le parole "in via sperimentale, " sono soppresse;

4) le parole "Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni." sono soppresse.

m) il comma 7 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto

1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.";

n) il comma 95 dell'articolo 13 è abrogato;

o) ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 le parole "avanzi di amministrazione" sono sostituite dalle parole "avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva";

p) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "subingresso nella licenza" sono sostituite dalle parole "subingresso nell'attività" e dopo le parole "altro soggetto, " aggiungere le parole "previa acquisizione di licenza da parte del subentrante".

 

     Art. 21. Modifiche ai commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. I commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono sostituiti dal seguente:

"30. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia, sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. Il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.".

 

     Art. 22. Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ad esclusione delle amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole "e dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 dopo le parole "il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti" sono aggiunte le parole "e dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 81 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

1. Al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole "per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta" sono sostituite dalle parole "fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di pernottamento a trasferta".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

1. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le parole "e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino 'PIP Emergenza Palermo" di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione. Fino all'assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni".

 

     Art. 26. Contributi rete viaria autostrade del mare.

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti italiani. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

 

     Art. 27. Rifinanziamento articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata la spesa di euro 3.109.397,82 per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102), cui si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 [13].

 

     Art. 28. Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica.

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022 [14].

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni [15].

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "naufragi" sono aggiunte le parole "o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare".

 

     Art. 30. Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo.

1. Ai fini di un'adeguata erogazione dei servizi di trasporto su gomma e marittimo, è istituito un Comitato Tecnico con lo scopo di vigilare sull'adempimento dei contratti stipulati tra la Regione e le società di trasporto, formato da due rappresentanti delle società, da due rappresentanti del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e da un rappresentante designato dall'associazione dei consumatori.

1-bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione [16].

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, al secondo periodo, dopo le parole "il suddetto divieto" è aggiunta la parola "non" e la parola "anche" e le parole "determinando la sospensione degli stessi" sono soppresse.

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità;";

b) la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518), si provvede per l'esercizio finanziario medesimo mediante corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009.

 

     Art. 33. Rifinanziamento articolo 2, comma 22 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35.

1. Per le finalità previste dal comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155826), cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009 [17].

 

     Art. 34. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 2023, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 2023, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2023, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2023, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2023, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2023, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[11] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[12] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[13] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[14] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18 e così sostituito dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.