§ 3.9.107 - L.R. 20 giugno 2019, n. 9.
Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:20/06/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto, principi e finalità.
Art. 2.  Piani di gestione locale.
Art. 3.  Cooperazione mediterranea transfrontaliera.
Art. 4.  Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani.
Art. 5.  Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.
Art. 6.  Tutela e valorizzazione delle feluche.
Art. 7.  Strade e Rotte del tonno rosso.
Art. 8.  Vendita diretta dei prodotti ittici.
Art. 9.  Mercati ittici all'ingrosso.
Art. 10.  Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura.
Art. 11.  Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici.
Art. 12.  Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici.
Art. 13.  Attività di pesca professionale.
Art. 14.  Turismo azzurro.
Art. 15.  Registro regionale del Turismo azzurro.
Art. 16.  Pescaturismo.
Art. 17.  Obblighi dell'operatore di pescaturismo.
Art. 18.  Ittiturismo.
Art. 19.  Segnalazione inizio attività di ittiturismo.
Art. 20.  Obblighi dell'operatore di ittiturismo.
Art. 21.  Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo.
Art. 22.  Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.
Art. 23.  Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.
Art. 24.  Street food del pescatore.
Art. 25.  Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.
Art. 26.  Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo.
Art. 27.  Acquicoltura e trasformazione ittica.
Art. 28.  Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche.
Art. 29.  Registro regionale delle imprese ittituristiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.
Art. 30.  Barca didattica e sociale. Definizioni.
Art. 31.  Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa.
Art. 32.  Divieti di pesca ricreativa.
Art. 33.  Attrezzi della pesca ricreativa.
Art. 34.  Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa.
Art. 35.  Disciplina generale della pesca ricreativa.
Art. 36.  Tutela biologica riccio di mare.
Art. 37.  Golfi di Castellammare, Patti e Catania.
Art. 38.  Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.
Art. 39.  Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 39 bis.  Contributo straordinario per le famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord Africa
Art. 40.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 41.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 42.  Norma di rinvio alla legislazione nazionale.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 3.9.107 - L.R. 20 giugno 2019, n. 9.

Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.

(G.U.R. 28 giugno 2019, n. 30 - S.O.)

 

CAPO I

Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca

 

Art. 1. Oggetto, principi e finalità.

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera 1), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati;

h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

2. La Regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

 

     Art. 2. Piani di gestione locale.

1. La Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e basalo sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca.

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;

b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di cogestione mediante periodi di arresto temporaneo non obbligatori;

c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

3. I Piani di gestione locale disciplinano:

a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni spaziali e temporali dinamiche;

c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie "non bersaglio";

d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;

f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e la biodiversità ittica.

4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare almeno il 70 per cento delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, al line di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.

8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.) di cui al comma 10 indicano l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui al comma 7.

9. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea e istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

 

     Art. 3. Cooperazione mediterranea transfrontaliera.

1. La Regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo", l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.

 

     Art. 4. Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani.

1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari siciliani.

 

CAPO II

Tutela delle tradizioni culturali della pesca

 

     Art. 5. Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding).

3. Il registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;

d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

f) il censimento dei borghi marinari;

g) il censimento delle tonnare fisse;

h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.

6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Tutela e valorizzazione delle feluche.

1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:

1) la specifica formazione degli operatori;

2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;

3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

 

     Art. 7. Strade e Rotte del tonno rosso.

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del tonno.

2. Le Strade del tonno sono itinerari turistici ove insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade del tonno contenente criteri e modalità per il riconoscimento.

4. Le Strade del tonno sono promosse da comitati appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile.

5. I comitati svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;

b) promuovono la conoscenza della Strada del tonno;

c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.

 

CAPO III

Commercio dei prodotti ittici

 

     Art. 8. Vendita diretta dei prodotti ittici.

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.

3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.

4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato e esonerato dagli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nei modi e nei limiti ivi previsti.

 

     Art. 9. Mercati ittici all'ingrosso.

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.

2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.

5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

 

     Art. 10. Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

 

     Art. 11. Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici.

1. Presso i mercati ittici e effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 12. Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici.

1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igicnico-sanitario.

 

CAPO IV

Pesca professionale e attività connesse

 

     Art. 13. Attività di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012.

3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia conforme alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.

 

     Art. 14. Turismo azzurro.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

2. Tali attività mirano a:

a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;

c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.

 

     Art. 15. Registro regionale del Turismo azzurro.

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo azzurro.

2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.

3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.

4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del D.M. 13 aprile 1999, n. 293 del Ministero per le politiche agricole trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 4.

6. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.

7. La cancellazione dal registro è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.

8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.

9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.

10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.

 

     Art. 16. Pescaturismo.

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;

b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;

c) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinara locale;

d) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;

e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento marittimo di competenza, al servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.

4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.

 

     Art. 17. Obblighi dell'operatore di pescaturismo.

1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve:

a) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto del Compartimento;

b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nel l'autorizzazione;

d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico;

e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.

 

     Art. 18. Ittiturismo.

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012.

3. I fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le aree classificate come zone territoriali omogenee A o B dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al precedente periodo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali, sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la struttura da destinare a ittiturismo e pescaturismo ricada in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria esistente, all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su imbarcazioni da pesca professionale.

 

     Art. 19. Segnalazione inizio attività di ittiturismo.

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività.

2. La SCIA contiene:

a) generalità complete del richiedente;

b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;

c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;

d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;

e) periodo di apertura e chiusura;

i) dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza;

g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

4. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

 

     Art. 20. Obblighi dell'operatore di ittiturismo.

1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;

d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile;

g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di comunicazioni giornaliere;

h) effettuare le comunicazioni giornaliere di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 21. Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo.

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

 

     Art. 22. Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.

1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

 

     Art. 23. Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.

1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisionali disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

3. I servizi igicnico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 24. Street food del pescatore.

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

 

     Art. 25. Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

 

     Art. 26. Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo.

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

2. I prodotti venduti devono essere tracciabili, confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 27. Acquicoltura e trasformazione ittica.

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

 

CAPO V

Attività didattiche legate al mare e alla pesca

 

     Art. 28. Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche.

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

 

     Art. 29. Registro regionale delle imprese ittituristiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottengano l'accreditamento all'esercizio di attività didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:

a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;

b) alla cancellazione dal registro regionale.

4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile online.

5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o dal legale rappresentante.

7. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è definito il contenuto dell'istanza di cui al comma 6.

 

     Art. 30. Barca didattica e sociale. Definizioni.

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;

b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;

c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;

d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;

b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;

c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

 

CAPO VI

Pesca sportiva e ricreativa

 

     Art. 31. Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa.

1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva.

3. Salvo quanto previsto dal D.M. 6 dicembre 2010 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione pubblica regionale.

 

     Art. 32. Divieti di pesca ricreativa.

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;

b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;

c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;

d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

e) durante le ore notturne.

 

     Art. 33. Attrezzi della pesca ricreativa.

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa. È consentita la fonte luminosa delle totanare;

d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;

e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) rastrelli a piedi e nasse;

g) filose verticali con un massimo di dieci ami;

h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami.

 

     Art. 34. Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa.

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;

c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;

e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;

f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;

g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non mediterranee.

 

     Art. 35. Disciplina generale della pesca ricreativa.

1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.

2. È fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.

3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.

4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità marittime competenti e dalle Capitanerie di porto. Possono altresì esercitare azioni di vigilanza, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, gli agenti e le guardie volontarie delle associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla corretta gestione delle attività sportive in mare.

 

CAPO VII

Disposizioni varie

 

     Art. 36. Tutela biologica riccio di mare.

1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su proposta del dipartimento regionale della pesca mediterranea, sentita la Commissione consultiva regionale della pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di gestione dei riccio di mare.

 

     Art. 37. Golfi di Castellammare, Patti e Catania.

1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e con gli istituti di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 8.

2. Nei golfi di cui al comma 1, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

 

     Art. 38. Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.

1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 assume la denominazione di "Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo".

 

     Art. 39. Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare nonché, limitatamente alle isole minori, che abbiano subito danni o minori ricavi a causa della presenza in mare di relitti di natanti, imbarcazioni e navi impiegati per il trasporto di migranti [1].

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali e da mancato reddito subiti, entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive modificazioni [2].

2-bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 ovvero in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2473/2022 del 14 dicembre 2022 della Commissione [3].

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzala, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.

 

     Art. 39 bis. Contributo straordinario per le famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord Africa [4]

1. È istituito un contributo straordinario a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 16, Programma 2), cui si provvede mediante la riduzione per l'esercizio medesimo quanto a 70 migliaia di euro con parte delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 142503 e quanto a 30 migliaia di euro con parte delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 142507.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede al ristoro delle famiglie interessate da tali eventi eccezionali.

 

CAPO VIII

Sanzioni

 

     Art. 40. Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4;

b) da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascuna delle violazioni previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 17 e dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 20.

 

CAPO IX

Norme finali

 

     Art. 41. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è abrogato.

2. Gli articoli 148 e 149 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale n. 32/2000 e sostituito dal seguente:

"1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;

e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;

f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);

g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);

h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'articolo 4;

i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;

k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FlOPS);

l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);

m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo "Giovanni Tumbiolo";

n) il presidente del Distretto della pesca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo Rettore;

q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico - Messina (IST);

s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorhn;

u) un rappresentante del cluster tecnologico nazionale economia del mare "Blue Italian Growth Technology Cluster";

v) un rappresentante di Confcommercio;

w) un rappresentante di Confesercenti;

x) una rappresentante dell'associazione "Donne di mare".

 

     Art. 42. Norma di rinvio alla legislazione nazionale.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, dall'art. 29 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.