§ 16.1.85 - D.M. 13 aprile 1999, n. 293.
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca- turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:13/04/1999
Numero:293


Sommario
Art. 1.      1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le [...]
Art. 2.      1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera [...]
Art. 3.      1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto [...]
Art. 4.      1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione [...]
Art. 5.      1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve [...]
Art. 6.      1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del [...]
Art. 7.      1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo [...]
Art. 8.      1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1° aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.


§ 16.1.85 - D.M. 13 aprile 1999, n. 293. [1]

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca- turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

(G.U. 23 agosto 1999, n. 197).

 

Art. 1.

     1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

     2. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

     a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;

     b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

     c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

 

     Art. 2.

     1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.

     2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.

     3. E' autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

     4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

 

     Art. 3.

     1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

     2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca-turismo, dalla locale autorità marittima.

     3. Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

 

     Art. 4.

     1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

     2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

     3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

     b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

     c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

     2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.

     3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

     4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

 

     Art. 6.

     1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.

     2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca-turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

     3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.

     4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radio- telefonico VHF, anche di tipo portatile.

 

     Art. 7.

     1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.

     2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

 

     Art. 8.

     1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1° aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.

     2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

 

 


[1] Adottato dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.