§ 2.11.151 - L.R. 28 marzo 1996, n. 12.
Provvedimenti a favore dell'Associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:28/03/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la [...]
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
Art. 3.      1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 450 milioni nel triennio 1996-1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.151 - L.R. 28 marzo 1996, n. 12.

Provvedimenti a favore dell'Associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro».

(G.U.R. 2 aprile 1996, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'Associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro», con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

 

     Art. 3.

     1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 450 milioni nel triennio 1996-1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

     2. All'onere di lire 150 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.