§ 3.17.129 - L.R. 14 dicembre 2019, n. 23.
Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:14/12/2019
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione.
Art. 2.  Sistema regionale della formazione professionale.
Art. 3.  Principi e finalità del sistema.
Art. 4.  Percorsi, qualifiche e diplomi.
Art. 5.  Competenze e certificazioni.
Art. 6.  Percorsi di istruzione e formazione professionale.
Art. 7.  Formazione tecnica superiore.
Art. 8.  Formazione regolamentata.
Art. 9.  Tirocini ordinistici.
Art. 10.  Formazione continua e permanente.
Art. 11.  Catalogo regionale dell'offerta formativa.
Art. 12.  Modalità di accesso ai percorsi.
Art. 13.  Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale.
Art. 14.  Modalità di accreditamento.
Art. 15.  Formatori e personale dipendente.
Art. 16.  Sistema di certificazione.
Art. 17.  Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.
Art. 18.  Programmazione del sistema regionale della formazione professionale.
Art. 19.  Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale.
Art. 20.  Sistema informativo.
Art. 21.  Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Art. 22.  Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 23.  Finanziamento del sistema di formazione.
Art. 24.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 25.  Norma finale.


§ 3.17.129 - L.R. 14 dicembre 2019, n. 23.

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.

(G.U.R. 20 dicembre 2019, n. 57 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.

1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane. La formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione anche mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed enti locali.

4. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori in un quadro di formazione permanente.

 

     Art. 2. Sistema regionale della formazione professionale.

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;

b) percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale;

c) percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

d) percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

e) integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi ITS o universitari;

f) azioni di orientamento formativo e al lavoro che prevedono misure di accompagnamento, con particolare riferimento alla prima accoglienza, all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al monitoraggio degli interventi. Tali azioni sono svolte dalla rete dei servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento all'interno degli istituti scolastici siciliani, nei centri per l'impiego e negli organismi abilitati. Il numero e la collocazione dei predetti servizi denominati "servizi scuola" e "servizi per il lavoro" sono stabiliti dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e garantiscono, per quanto possibile, la massima diffusione del servizio di orientamento e tutoring nella Regione siciliana;

g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;

h) percorsi di formazione in apprendistato;

i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;

j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socio-economica.

 

     Art. 3. Principi e finalità del sistema.

1. La Regione, in coerenza con i criteri ispiratori dell'azione formativa professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze e le competenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di formazione contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;

d) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;

e) facilitare lo svolgimento, in stretta collaborazione con gli organismi di formazione, di attività di animazione territoriale e diffusione della cultura di impresa e di sostegno all'autoimpiego;

f) incentivare l'educazione alla legalità, l'educazione civica e la cultura del lavoro, promuovendo le attitudini dei destinatari;

g) riconoscere ed incentivare la valenza della formazione professionale come funzionale al sistema delle imprese, per il quale la stessa deve essere strumento operativo, efficace e innovativo;

h) favorire percorsi formativi per la realizzazione di tirocini ed esperienze in alternanza, in coerenza con la tipologia degli stessi percorsi;

i) promuovere il dialogo con le imprese, quali organizzazioni nelle quali le competenze professionali si generano e si innovano attraverso attività formali e non formali di apprendimento e formazione continua;

l) favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, anche attraverso le procedure connesse al riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali;

m) adottare misure volte a promuovere e favorire l'occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro;

n) adottare misure che favoriscano la continuità formativa, anche durante il percorso lavorativo mediante interventi di specializzazione e riqualificazione in funzione delle esigenze del territorio;

o) realizzare percorsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del personale amministrativo della Regione e degli altri enti territoriali;

p) agevolare l'inserimento nei percorsi educativi e formativi dei soggetti in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché dei soggetti portatori di handicap attraverso azioni volte a garantire il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'ingresso nel mondo del lavoro;

q) applicare i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento nella selezione degli enti attuatori e la relativa assegnazione dei finanziamenti;

r) prestare particolare attenzione nei confronti del principio di territorialità degli accertati fabbisogni formativi nelle aree svantaggiate.

 

     Art. 4. Percorsi, qualifiche e diplomi.

1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.

2. I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno.

3. I percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 2, consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 2, consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo è formare figure altamente specializzate in aree strategiche per lo sviluppo economico. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione tra scuole, enti di formazione professionale, università e imprese.

4. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS. Parimenti ed entro lo stesso termine, l'Assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS) e sentito l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai corsi universitari. I decreti assessoriali di cui al presente comma sono sottoposti al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, sono finalizzate a sostenere sin dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari, rinforzandone la motivazione e qualificandone le competenze professionali.

6. Fanno parte di questi interventi:

a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso le attività di presentazione e conoscenza reciproca; l'illustrazione del percorso orientativo, del progetto formativo, delle finalità e dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto-dovere all'istruzione e formazione;

b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale ed in itinere, messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso formativo attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di sé relativamente a interessi professionali, attitudini, valori professionali, nonché per un'analisi della struttura professionale della figura/qualifica di riferimento;

c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che costituiscono la fase conclusiva dell'intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure è quello di permettere all'utente l'acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo sviluppo e gli obiettivi professionali.

7. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione a tali attività formative consente di facilitare il percorso orientato all'occupazione sulla base dell'analisi generale dei fabbisogni del mondo del lavoro e sul rilevamento delle potenzialità individuali, accertate nell'ambito delle azioni di orientamento.

8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, sono rivolti ai giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica o il diploma professionale, nonché il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS). Tali percorsi sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e formative. La regolamentazione dei suddetti percorsi compete alla Regione che, nel merito, può promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito catalogo regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015. Le modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono stabilite con apposito provvedimento del dipartimento regionale competente e, limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.

9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, sono rivolti a soggetti occupati e inoccupati che vogliano migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning, così come disciplinati dall'articolo 10.

10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2, puntano a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di orientamento professionale, per studenti di scuole, centri di formazione professionale e università, da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

 

     Art. 5. Competenze e certificazioni.

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali.

2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevede le seguenti attestazioni:
a) qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF;

b) specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

c) diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

d) abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

e) attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di specifiche competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

3. I percorsi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

4. Al fine di assicurare l'effettiva possibilità di scelta da parte dei destinatari e la connessione fra il sistema dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.

 

     Art. 6. Percorsi di istruzione e formazione professionale.

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.

4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attività di orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all'obbligo formativo per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.

5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

 

     Art. 7. Formazione tecnica superiore.

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell'istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.

2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi.

3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.

4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e università ed altri soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Formazione regolamentata.

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa "formazione continua e permanente".

3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi.

5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

6. Con l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore, è rilasciata anche la relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

 

     Art. 9. Tirocini ordinistici.

1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che costituisce la misura più adeguata per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

 

     Art. 10. Formazione continua e permanente.

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia in regime di lavoro dipendente che in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dall'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione sostiene, altresì, la formazione professionale permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente dallo stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscono le opportunità occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.

4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo sviluppo di forme e modalità innovative per la formazione continua ed il lifelong learning anche mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC ((Massive Open Online Courses).

 

     Art. 11. Catalogo regionale dell'offerta formativa.

1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (COF).

2. Il Catalogo dell'offerta formativa può essere suddiviso per sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle modalità di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti.

3. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere un piano triennale di percorsi formativi, con possibilità di aggiornamenti annuali.

4. L'implementazione e le modalità di funzionamento a Catalogo dell'offerta formativa sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

5. Allo scopo di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente, migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta vengono previste forme di premialità, per l'aggregazione di enti mediante la costituzione di poli o consorzi tra enti, ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro, università e associazioni professionali.

6. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere anche percorsi in tutto o in parte mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con attività formativa modalità a distanza.

7. Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento e secondo un budget massimo che viene stabilito dalle disposizioni attuative.

 

     Art. 12. Modalità di accesso ai percorsi.

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.

2-bis. [Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa] [1].

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.

4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può consentire l'accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.

5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse erogate.

6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.

 

     Art. 13. Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale.

1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali. Gli enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento nonché rispettare, da parte degli organismi pubblici accreditati, in quanto applicabile, la normativa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per le assunzioni del proprio personale dipendente [2].

2. È istituito presso il dipartimento regionale competente l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo 6.

 

     Art. 14. Modalità di accreditamento.

1. I criteri e i requisiti per l'accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e delle previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.

3. Con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e provvede alla revoca in caso di perdita dei requisiti per l'accreditamento. Costituiscono motivo di revoca le carenze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative come individuate dal Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori di concerto con gli imprenditori, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

4-bis. Per il corretto funzionamento delle attività didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ogni sede operativa accreditata devono essere garantite le figure indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, quali il direttore di sede, un tutor, un operatore di segreteria e un operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato, full time nel rispetto del CCNL e CCRL di riferimento [3].

 

     Art. 15. Formatori e personale dipendente.

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti privati accreditati di cui all'articolo 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l'obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti [4].

2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all'articolo 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.

4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.

5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. È fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6.

6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.

7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'Albo ad esaurimento, al personale confermato è fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli ex sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.

9. A decorrere dall'1 gennaio 2026 gli iscritti all'Albo transitano nel registro di cui al comma 5.

10. Gli iscritti all'Albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.

 

     Art. 16. Sistema di certificazione.

1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, regolamenta i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;

b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;

c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.

4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta dagli aventi diritto agli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli enti ed organismi accreditati rilasciano su richiesta degli interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee guida, apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui alla decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018.

8. Le competenze acquisite anche mediante attività formative innovative a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione e riconoscimento nell'ambito del sistema di certificazione nell'ambito delle previsioni della disciplina comunitaria e statale.

 

     Art. 17. Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.

1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, è istituito il Comitato regionale per le politiche della formazione professionale. Esso è presieduto dall'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, o suo delegato, ed è composto, oltre che dai competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.

2. Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera di parità regionale e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

3. Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale che, con proprio decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

4. Il Comitato, avuto riguardo delle esigenze del mercato del lavoro regionale, fornisce proposte in merito alla programmazione del sistema della formazione e sugli obiettivi delle politiche formative regionali, nonché interviene con funzioni di osservatorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

 

     Art. 18. Programmazione del sistema regionale della formazione professionale.

1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione professionale, in ragione delle esigenze e dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al quadro normativo comunitario e statale.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 17, cura l'aggiornamento annuale della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione della stessa, riferendo nel merito alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 19. Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale.

1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;

b) al proseguimento in percorsi formativi;

c) all'inserimento nel mondo del lavoro;

d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema formativo, con proprio decreto, individua ed adotta strumenti oggettivi per la valutazione della qualità dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla misurazione della performance degli operatori, del livello di soddisfazione e di successo formativo degli allievi, nonché alla idoneità delle sedi di erogazione didattica e ai risultati raggiunti.

4. Gli enti di formazione professionale assicurano, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento professionale del proprio personale sulla base di programmi concordati con l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ricorrendo ai fondi interprofessionali e al contributo delle politiche nazionali in materia.

5. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 3, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con proprio decreto le procedure ed i requisiti per la individuazione dei percorsi di eccellenza formativa, anche avvalendosi del supporto e dell'auditing esterno reso da soggetti specializzati nel campo della segnalazione dei percorsi formativi di qualità.

 

     Art. 20. Sistema informativo.

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, attua idonee misure di semplificazione mediante l'utilizzo di strumenti telematici (information & communication technologies) a disposizione dell'amministrazione, al fine di garantire una efficiente gestione delle prassi procedurali, secondo modalità da definirsi con provvedimento successivo dell'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, in coerenza con le politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione adottate dal Governo regionale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 21. Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.

1. La Regione promuove e sostiene la formazione professionale continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori anche in collaborazione con le università, gli enti di ricerca pubblici e le associazioni rappresentative degli enti locali.

     Art. 22. Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale" sono sostituite dalle parole "Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale.".

2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'articolo 8, lettera h) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni i dipartimenti regionali di cui al comma 1 operano nelle materie di relativa competenza in base alle vigenti disposizioni di riferimento, secondo l'articolazione organizzativa delle rispettive strutture e la specificazione delle funzioni attribuite a ciascuna di esse da determinarsi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con le procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto del limite ivi previsto.

3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza pregiudizio per la continuità e l'efficienza delle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, da mantenere a tal fine in capo al dipartimento regionale della formazione professionale, nelle more della definizione delle procedure previste dal comma 2, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale sono adottate, sentiti i dirigenti generali interessati, le determinazioni organizzative riguardanti la transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i dipartimenti regionali di cui al comma 1 nonché l'interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture previste dal Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale a carattere interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo PO F.S.E. 2014/2020 eventualmente necessario in base al presente articolo.

4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al comma 1 sono attribuiti con la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20/2003, fermo restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione e l'assetto organizzativo della struttura di massima dimensione dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale anteriormente determinati.

5. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'assegnazione del nuovo incarico di dirigente generale quantificati in 200 mila euro con decorrenza dell'esercizio finanziario 2020 trovano copertura nell'ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019.

 

     Art. 23. Finanziamento del sistema di formazione.

1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di cui all'articolo 6 trovano riscontro altresì nella missione 4, programma 6, capitoli 373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.

1-bis. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado [5].

2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.

3. Per le finalità della presente legge possono essere, altresì, destinati i fondi SIE.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.

1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, rimane vigente il Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25.

3. Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che disciplinano specifici settori e tipologie di interventi formativi.

 

     Art. 25. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e abrogato dall'art. 70 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2020, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 70 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2020, n. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.