| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
| Data: | 07/10/2025 |
| Numero: | 30 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23. |
| Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 3.17.130 - L.R. 7 ottobre 2025, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.
(G.U.R. 10 ottobre 2025, n. 44 - S.O. n. 30)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.";
b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli enti di formazione accreditati in attività progettuali e formative che prevedano il coinvolgimento di soggetti privati.";
c) all'articolo 16, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), anche in percorsi formativi brevi (micro-credentials), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
8-ter. Con riferimento alle competenze green si fa riferimento alla classificazione europea delle abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).
8-quater. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali (incluse micro-credentials) che evidenzino:
a) le competenze specifiche acquisite;
b) la durata del percorso formativo;
c) il livello di qualificazione raggiunto;
d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.";
d) all'articolo 18, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma l, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche anche attraverso la promozione di patti per le competenze e di reti strutturali.
1-ter. La programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa, sulla base del raccordo tecnico con l'Osservatorio del mercato del lavoro.
1-quater. Il sistema formativo regionale è orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
1-quinquies. Tutti gli avvisi e i bandi regionali per l'erogazione di formazione devono obbligatoriamente indicare:
a) i risultati occupazionali stimati successivi ai percorsi formativi espressi in termini percentuali di placement atteso;
b) le modalità di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali dei percorsi formativi.".
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.