§ 2.10.222 - L.R. 3 marzo 2020, n. 5.
Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:03/03/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Protocollo di intesa.
Art. 3.  Elenco delle scuole di istruzione primaria.
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.
Art. 6.  Norma finale.


§ 2.10.222 - L.R. 3 marzo 2020, n. 5.

Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

(G.U.R. 6 marzo 2020, n. 12 - S.O. n. 7)

 

Art. 1. Finalità.

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 la Regione promuove, negli istituti di istruzione primaria, lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media tutelando il diritto alla salute con la sensibilizzazione sui temi della prevenzione per favorire corretti stili di vita, al fine di contrastare forme di dipendenze patologiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione anche attraverso il partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli istituti scolastici con sede nella Regione siciliana di istruzione primaria lo svolgimento di specifiche attività volte:

a) alla promozione degli elementi fondamentali per l'introduzione alle basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le competenze collegate all'informatica;

b) allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose;

c) alla promozione di azioni mirate a sviluppare l'uso responsabile delle tecnologie volto a creare un sistema di sicurezza informatica (cyber security).

3. Al fine di garantire lo sviluppo del pensiero computazionale agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) gli istituti scolastici di cui al comma 2 adottano percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio e/o delle associazioni del settore.

 

     Art. 2. Protocollo di intesa.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto degli ambiti di competenza e dell'autonomia gestionale e didattica delle istituzioni scolastiche, stipulano un protocollo d'intesa per l'aggiornamento professionale dei docenti, la dotazione dei mezzi tecnologici e della strumentazione necessari per lo svolgimento dei programmi didattici di cui alla presente legge onde assicurare, ai sensi dell'articolo 1, la promozione e lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli alunni di scuola primaria.

 

     Art. 3. Elenco delle scuole di istruzione primaria.

1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021 è istituito presso il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale un elenco delle scuole di istruzione primaria che prevedono nei programmi didattici percorsi di sperimentazione orientati all'applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente a cura del dipartimento stesso e pubblicato sul sito dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce titolo di preferenza in alcun modo.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento" sono aggiunte le seguenti parole "nonché rispettare, da parte degli organismi pubblici accreditati, in quanto applicabile, la normativa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per le assunzioni del proprio personale dipendente";

b) al comma 1 dell'articolo 15 sostituire le parole "dagli enti accreditati" con le parole "dagli enti privati accreditati".

 

     Art. 6. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.