§ 4.5.123 - L.R. 11 agosto 2015, n. 19.
Disciplina in materia di risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:11/08/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Riordino delle competenze amministrative.
Art. 3.  Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.
Art. 4.  Gestione del servizio idrico integrato.
Art. 5.  Regime Transitorio.
Art. 6.  Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.
Art. 7.  Personale delle soppresse Autorità d'Ambito Ottimale.
Art. 8.  Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato.
Art. 9.  Adeguamento degli impianti.
Art. 10.  Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua.
Art. 11.  Modelli tariffari.
Art. 12.  Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione.
Art. 13.  Norme a favore dei comuni in situazioni di emergenza idrica.
Art. 13 bis.  Norma transitoria
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 4.5.123 - L.R. 11 agosto 2015, n. 19.

Disciplina in materia di risorse idriche.

(G.U.R. 21 agosto 2015, n. 34 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Principi e finalità.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, razionalità e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione di energia rinnovabile.

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione ed il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

e) l'attività di recupero delle acque meteoriche;

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

h) la realizzazione di un unico sistema informativo regionale accessibile online costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 e del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.

5. Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

6. La Regione avvia la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario.

 

     Art. 2. Riordino delle competenze amministrative.

1. All'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti:

a) redazione e aggiornamento di un "bilancio idrico regionale", inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all'acqua; l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda;

g) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

h) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori; vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

i) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

l) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

m) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta degli enti locali;

n) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana di una relazione sull'attività svolta;

o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali.

1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1-ter [1].

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti [2].

1-quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR [3].

1-quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese [4].

2. [Il piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è approvato dalla Giunta regionale] [5].

 

     Art. 3. Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.

2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;

b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

d) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;

e) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;

g) definisce gli standard qualitativi del servizio;

h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni [6].

4. Le Assemblee territoriali idriche, in sede di approvazione ed aggiornamento dei piani operativi triennali, prevedono adeguamenti delle condutture idriche di adduzione secondo le innovazioni tecnologiche tese alla salvaguardia della salute dei cittadini.

5. La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale, così come individuati al comma 1.

 

     Art. 4. Gestione del servizio idrico integrato.

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo [7].

3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 [8].

4. Nell'ipotesi di affidamento prevista dal comma 3 i bandi di gara prevedono, a pena di nullità, che:

a) le condizioni economiche dell'affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del servizio [9];

b) il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per più di un giorno, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fideiussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera.

5. Le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono completate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe idriche a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte. Le riduzioni sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità [10].

7. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio [11].

8. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica [12].

9. Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;

b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

12. Nelle convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti al servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma [13].

13. I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico.

 

     Art. 5. Regime Transitorio.

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresse Autorità d'ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico [14].

3. Al personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014 si applica, sussistendone le condizioni e verificato il fabbisogno, quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le Assemblee territoriali idriche, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 e con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, nonché ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

5. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'impianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

6. Nelle more dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4 [15].

 

     Art. 6. Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas.

 

     Art. 7. Personale delle soppresse Autorità d'Ambito Ottimale.

1. Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

3. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato [16].

 

     Art. 8. Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato.

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

3. All'articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 11/2010, sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.".

 

     Art. 9. Adeguamento degli impianti.

1. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2.

 

     Art. 10. Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua.

1. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 12. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è garantita nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, comma 12.

 

     Art. 11. Modelli tariffari. [17]

1. La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". In relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

 

     Art. 12. Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione.

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

3. Tutti i componenti delle commissioni sono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività.

4. Entro 90 giorni dalla loro istituzione le commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le osservazioni in ordine a quanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del servizio idrico integrato, le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delle convenzioni stipulate.

5. In attesa della definitiva applicazione dei principi e delle norme previste dalla presente legge, le commissioni di cui al comma 1 avanzano all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità soluzioni per calmierare le tariffe del servizio idrico integrato in tutti i comuni aderenti al consorzio d'ambito, al fine di evitare disagi e problemi di ordine sociale tra la popolazione.

 

     Art. 13. Norme a favore dei comuni in situazioni di emergenza idrica.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, come modificato con il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2015".

 

     Art. 13 bis. Norma transitoria [18]

1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità medesima, conservano efficacia nella Regione.

2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[18] Articolo inserito dall'art. 38 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.