§ 5.3.479 - L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/02/2019
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A.
Art. 2.  Agevolazioni al credito in favore delle imprese.
Art. 3.  Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale.
Art. 4.  Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.
Art. 5.  Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 6.  Abrogazione di norme.
Art. 7.  Modifiche di norme.
Art. 8.  Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 10.  Fondo accantonamento somme derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa.
Art. 11.  Personale ASU Assessorato Beni Culturali.
Art. 12.  Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2018.
Art. 13.  Recupero e valorizzazione patrimonio culturale immobiliare.
Art. 14.  Servizio antincendio boschivo.
Art. 15.  Attuazione dell'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di conduzione impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
Art. 16.  Edifici di enti assistenziali destinati a servizi per anziani.
Art. 17.  Attività di ricerca relativa al servizio informativo agro-meteorologico.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di stabilizzazioni di personale precario.
Art. 19.  Contributi per le adozioni.
Art. 20.  Rendicontazione iniziative per scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.
Art. 21.  Riserva in favore delle unioni di Comuni.
Art. 22.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione di personale precario.
Art. 23.  Disposizioni in materia di personale precario.
Art. 24.  Disposizioni in materia di demanio marittimo.
Art. 25.  Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto.
Art. 26.  Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti.
Art. 27.  Contingentamento fuoriuscita dipendenti.
Art. 28.  Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli Ersu.
Art. 29.  Installazione punti di ricarica elettrica.
Art. 30.  Organo di controllo CIAPI.
Art. 31.  Stabilizzazione personale sanità penitenziaria.
Art. 32.  Modifiche di norme in materia di attività produttive.
Art. 33.  Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico.
Art. 34.  Orchestra del Mediterraneo.
Art. 35.  Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole.
Art. 36.  Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi.
Art. 37.  Attività di turismo rurale nei parchi regionali.
Art. 38.  Interpretazione autentica dell'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 39.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 40.  Entrata in vigore.


§ 5.3.479 - L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 26 febbraio 2019, n. 9)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e tributarie

 

Art. 1. Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A.

1. L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia provvede alla definizione delle partite creditorie con la liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa S.p.A., ivi comprese le azioni per l'accertamento, la riscossione e il versamento in entrata delle somme derivanti dalla predetta procedura, anche nei confronti dei soggetti subentrati a Sicilicassa S.p.A. ovvero nei confronti dei gestori dei fondi pubblici a ciò destinati.

 

     Art. 2. Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma [1].

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito. I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto [2].

2-bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia [3].

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.

 

     Art. 3. Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2024, i veicoli nuovi immatricolati nel territorio della Regione, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione [4].

2. Per i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia autonoma l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di ingresso nella Regione siciliana ed il termine dell'ultima annualità esente.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

1. L'articolo 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono abrogati.

2. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emettono avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. Le stazioni appaltanti del territorio regionale, per i progetti inseriti nei programmi di spesa comunitari, sono autorizzate ad accedere al fondo rotativo per la progettualità istituito con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 presso la Cassa depositi e prestiti [5].

 

TITOLO II

Abrogazioni e modifiche di norme

 

     Art. 6. Abrogazione di norme.

1. L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche di norme.

1. L'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio - 1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.".

2. All'articolo 13, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la parola "marittimo" sono soppresse le parole "e idrico".

3. Le riserve di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni hanno validità anche per il biennio 2019-2020, ad eccezione di quelle previste alle lettere e-bis), e-ter) ed e-quinquies) del comma 6 del medesimo articolo 15. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, la parola "2019" è sostituita dalle parole "2019 e 2020".

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "triennio 2017-2019", le parole "1.641 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.055 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni".

5. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019";

b) dopo le parole "società" aggiungere le parole "Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.".

6. All'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, rispettivamente, le parole "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "biennio 2019-2020", le parole "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "biennio 2019-2020", le parole "entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2019", le parole "per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2019" e, infine, le parole "biennio 2017-2018" e "anni 2020-2021" sono sostituite dalle parole "biennio 2019-2020" e "anni 2025-2026".

7. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2017 le parole "triennio 2018-2020" sono sostituite dalle parole "periodo 2018-2022" e le parole "per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2022 la spesa di 20.000 migliaia di euro".

 

TITOLO III

Ulteriori disposizioni finanziarie

 

     Art. 8. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2019, dell'importo di euro 2.222.660,04 (Missione 15, Programma 3, capitolo 314137).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è rideterminata per gli esercizi finanziari 2019-2021 in 39.878 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318 e 313728).

5. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, per gli esercizi finanziari 20192021, in euro 30.526.432,00 annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2019, in euro 47.924.228,41 e per le medesime finalità è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, la spesa annua di euro 47.924.228,41 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 16/2017 è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2019, in 12.790 migliaia di euro e per le medesime finalità è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, la spesa di 12.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320).

9. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, la spesa di 8.795 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

10. All'articolo 2, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "53.069.153,34 euro per l'esercizio finanziario 2019" sono soppresse.

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata per l'esercizio finanziario 2019 di euro 53.069.153,34 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

12. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

13. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nell'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2019".

14. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

"7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:

 

ANNO

 

INTERESSI

CAPITALE

2019

euro

551.636,77

522.562,00

2020

euro

534.566,41

522.562,00

2021

euro

514.549,38

522.562,00

 

     Art. 9. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell'allegata Tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata Tabella "G".

 

     Art. 10. Fondo accantonamento somme derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa.

1. Nelle more dell'approvazione da parte dello Stato dell'autorizzazione di legge che consenta la ripartizione in trenta esercizi della copertura del disavanzo eccedente le quote di cui al comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 9, comma 2, Tabella "G", per un importo complessivo pari ad euro 141.655.710,98 per l'esercizio finanziario 2019, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati [6].

2. A seguito della entrata in vigore dell'autorizzazione di legge di cui al comma 1 sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

 

TITOLO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 11. Personale ASU Assessorato Beni Culturali.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi.

 

     Art. 12. Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2018.

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2018 possono essere realizzate entro il 30 giugno 2019 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.

 

     Art. 13. Recupero e valorizzazione patrimonio culturale immobiliare.

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nonché gli enti e gli organismi preposti alla gestione dei siti di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 possono autonomamente attivare tutti gli strumenti di partenariato pubblico - privato previsti dalla legislazione vigente, ivi compreso l'istituto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare l'avvio o il completamento di campagne di scavo nonché gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare direttamente gestito.

2. Annualmente l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana presenta alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana l'elenco dei beni immobili interessati dalla procedura di cui al presente articolo.

 

     Art. 14. Servizio antincendio boschivo. [7]

1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 15. Attuazione dell'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di conduzione impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

1. Il patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi del comma 1 dell'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciato, a seguito di specifica attività formativa con verifica dell'apprendimento, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base al luogo di residenza del richiedente.

2. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 consente, da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il rilascio del patentino senza la necessità della formazione di cui al comma 1.

3. Il registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto ed aggiornato presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

4. Le modalità di formazione, il profilo ed i contenuti del percorso formativo, nonché le modalità di svolgimento degli esami per la verifica dell'apprendimento e la composizione della commissione, sono disciplinati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e l'Assessore regionale per le attività produttive.

 

     Art. 16. Edifici di enti assistenziali destinati a servizi per anziani.

1. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le parole "trent'anni" sono sostituite dalle parole "venticinque anni".

 

     Art. 17. Attività di ricerca relativa al servizio informativo agro-meteorologico.

1. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "di Catania e di Palermo" sono aggiunte le parole "e/o di istituti statali di istruzione secondaria superiore con specifiche competenze ed in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agro-metereologica e climatologica".

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di stabilizzazioni di personale precario.

1. Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole "autonomie locali" sono aggiunte le parole "e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative" e dopo le parole "191320" sono aggiunte le parole "e 313319".

 

     Art. 19. Contributi per le adozioni.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis. Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e di ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.".

2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nei limiti dello stanziamento annuale.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7-bis della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, come introdotto dal comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 20. Rendicontazione iniziative per scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.

1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 possono essere realizzate e rendicontate entro il 30 giugno 2019.

 

     Art. 21. Riserva in favore delle unioni di Comuni.

1. All'articolo 19 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole "l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle parole "gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" e le parole "trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "trasferimenti regionali di parte corrente per gli anni 2018, 2019 e 2020".

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione di personale precario.

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "soggetti assunti" sono aggiunte le parole "Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti. L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000.00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014." [8];

b) al comma 21, dopo le parole "di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24," sono aggiunte le parole "e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26.

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [9].

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di personale precario. [10]

1. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dai seguenti:

"18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati." [11].

2. Alle istanze già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli stessi termini e le medesime procedure del presente articolo.

3. Le procedure di transito speciale di cui al presente articolo sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato previo espletamento delle procedure di cui al comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato prioritariamente presso gli enti di originaria provenienza e conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina.

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fino al completamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica. Tali concessioni, ove risultassero in contrasto con il piano di utilizzo del demanio marittimo successivamente approvato, sono adeguate alle previsioni dello stesso entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione, previa comunicazione al concessionario. Le concessioni che non possono essere adeguate sono revocate.";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili. Al concessionario è fatto obbligo di garantire, all'interno dell'area in concessione, idonei spazi per l'accesso degli animali di affezione.".

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste e le relative procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1-quater dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/2005, come introdotto dal comma 1, con la previsione che, nel caso di più richieste di concessione provenienti da più soggetti e relative ad una medesima porzione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, l'Assessorato del territorio e ambiente proceda al rilascio della concessione attraverso la pubblicazione di bandi pubblici sentiti i comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 25. Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto.

1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le prestazioni delle strutture di marina resort sono assimilate a quelle delle strutture ricettive all'aria aperta e pertanto sono soggette all'applicazione del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura come determinata ai sensi della Tabella A, parte III, n. 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

2. Le strutture dedicate alla nautica da diporto, che rientrano nella categoria degli imbullonati ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono escluse dal calcolo della rendita catastale. La disposizione di cui al presente comma non comporta minori entrate per il bilancio della Regione.

 

     Art. 26. Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti.

1. All'articolo 49, comma 27, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018".

2. L'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è soppresso.

 

     Art. 27. Contingentamento fuoriuscita dipendenti.

1. Al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo le parole "entro un anno" sono aggiunte le parole "ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni".

 

     Art. 28. Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli Ersu.

1. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:

a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'articolo 9;

b) un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;

c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al Rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.";

b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

c) all'articolo 12, al comma 1, le parole "tre suoi componenti" sono sostituite dalle parole "un suo componente".

 

     Art. 29. Installazione punti di ricarica elettrica.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ubicati nelle autostrade o nei raccordi autostradali del territorio siciliano, sono tenuti ad istallare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche a corrente continua "FAST DC" di potenza elevata con un voltaggio non inferiore a 30 KW.

 

     Art. 30. Organo di controllo CIAPI.

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Organo di revisione

1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta.

2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente.".

 

     Art. 31. Stabilizzazione personale sanità penitenziaria.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche ed integrazioni per garantire un qualificato ed adeguato servizio di assistenza ai detenuti, tutto il personale di sanità penitenziaria trasferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 ed ancora in servizio senza soluzione di continuità alla data del 31 dicembre 2018 viene inquadrato secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge n. 740/1970 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di compatibilità con altri incarichi per tutto il personale medico (medici incaricati ai sensi della legge n. 740/1970, medici SIAS ai sensi articolo 51 della legge n. 740/1970, medici specialisti titolari di branca specialistica convenzionata ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 740/1970), con l'istituzione di un ruolo ad esaurimento fino ai raggiunti limiti di età previsti dalla legge n. 740/1970 in atto vigenti.

2. Le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro 180 giorni precedenti la scadenza dei contratti, selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale sanitario infermieristico di cui alla legge n. 740/1970, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e trasferito a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle aziende sanitarie provinciali della Regione.

 

     Art. 32. Modifiche di norme in materia di attività produttive.

1. All'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole "dei componenti degli organi di amministrazione" sono aggiunte le parole "degli enti pubblici non economici";

b) al comma 4, dopo le parole "il numero massimo di" è soppressa la parola "tre".

2. Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e del rendiconto consolidato della Regione.

3. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio.";

c) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

"9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive.".

 

     Art. 33. Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico. [12]

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 18 dopo le parole "legge 11 febbraio 1992, n. 157" sono aggiunte le parole "e all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

 

     Art. 34. Orchestra del Mediterraneo.

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffondere l'arte musicale dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni storiche e culturali.";

b) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo.";

c) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte aventi specifiche competenze nell'ambito dell'arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 35. Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole.

1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 4, le parole "1.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "671 migliaia di euro";

c) all'articolo 28, comma 1, le parole "3.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "2.909 migliaia di euro";

d) il comma 2 dell'articolo 28 è soppresso.

2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "4.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "3.000 migliaia di euro".

 

     Art. 36. Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi. [13]

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

 

     Art. 37. Attività di turismo rurale nei parchi regionali.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei parchi naturalistici regionali disciplinano, con il regolamento del parco, le attività di turismo rurale, agriturismo e bed and breakfast ammissibili all'interno del parco medesimo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare di quelli igienico-sanitari e a tutela dell'ambiente.

 

     Art. 38. Interpretazione autentica dell'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 si interpreta nel senso che il patrimonio immobiliare da trasferire all'Agenzia comunale di cui al medesimo articolo 62 è costituito dalle aree degradate individuate e delimitate nei 7 piani di risanamento ed il relativo trasferimento è effettuato a titolo gratuito.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 39. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2019.

 

     Art. 40. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[5] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U.R. 8 marzo 2019, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 2 settembre 2020, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[8] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

[11] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 2020, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.

[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.