§ 86.4.52 – L. 9 ottobre 1970, n. 740.
Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:09/10/1970
Numero:740


Sommario
Art. 1.  Qualifica.
Art. 2.  Rapporto di incarico.
Art. 3.  Numero dei medici incaricati.
Art. 4.  Sistemi di ammissione.
Art. 5.  Requisiti per l'ammissione all'incarico.
Art. 6.  Bando di concorso.
Art. 7.  Domanda di ammissione al concorso.
Art. 8.  Esclusione dal concorso.
Art. 9.  Commissione giudicatrice.
Art. 10.  Valutazione dei titoli.
Art. 11.  Preferenze.
Art. 12.  Graduatoria del concorso e presentazione dei documenti.
Art. 13.  Conferimento dell'incarico.
Art. 14.  Doveri.
Art. 15.  Residenza.
Art. 16.  Diritto all'esercizio dell'incarico; trattamento economico.
Art. 17.  Riposo settimanale e festivo.
Art. 18.  Assenze retribuite.
Art. 19.  Assenze non retribuite.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Richiamo.
Art. 22.  Sospensione dall'incarico.
Art. 23.  Esonero dall'incarico.
Art. 24.  Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso.
Art. 25.  Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico.
Art. 26.  Riapertura del procedimento e suoi effetti.
Art. 27.  Sospensione cautelare.
Art. 28.  Computo della sospensione cautelare.
Art. 29.  Revoca della sospensione cautelare.
Art. 30.  Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare.
Art. 31.  Sospensione di diritto dall'incarico.
Art. 32.  Esonero di diritto dall'incarico.
Art. 33.  Dimissioni.
Art. 34.  Decadenza dall'incarico.
Art. 35.  Dispensa.
Art. 36.  Cessazione dall'incarico per limiti di età.
Art. 37.  Cessazione dall'incarico per soppressione di posto.
Art. 38.  Compenso mensile.
Art. 39.  Indennità.
Art. 39 bis.  Indennità di servizio penitenziario.
Art. 40.  Indennizzo per soppressione di posto.
Art. 41.  Trattamento previdenziale.
Art. 42.  Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 43.  Qualifica - Rapporto di incarico professionale.
Art. 44.  Ammissione all'incarico.
Art. 45.  Doveri - Diritti – Disciplina.
Art. 46.  Sospensione e cessazione del rapporto di incarico.
Art. 47.  Trattamento economico previdenziale e assicurativo.
Art. 48.  Commissione centrale per il personale sanitario incaricato.
Art. 49.  Ricusazione del giudice disciplinare.
Art. 50.  Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati.
Art. 51.  Servizio di guardia medica.
Art. 52.  Servizi specialistici.
Art. 53.  Servizio di guardia infermieristica.
Art. 54.  Abrogazione di norme.
Art. 55.  Inquadramento giuridico.
Art. 56.  Inquadramento economico.
Art. 57.  Sospensione dell'applicazione dell'art. 36.
Art. 58.  Copertura del maggiore onere finanziario.
Art. 59. 


§ 86.4.52 – L. 9 ottobre 1970, n. 740.

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

(G.U. 24 ottobre 1970, n. 270).

 

Titolo I

PERSONALE SANITARIO INCARICATO

 

Capo I

MEDICI INCARICATI

 

Sezione I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Qualifica.

     I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.

     Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 2. Rapporto di incarico.

     Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

     Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi nè alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

     A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale [1].

 

          Art. 3. Numero dei medici incaricati.

     Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

     La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo art. 51 per i servizi di guardia.

 

Sezione II

AMMISSIONE ALL'INCARICO

 

          Art. 4. Sistemi di ammissione.

     L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

     I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

 

          Art. 5. Requisiti per l'ammissione all'incarico.

     Per l'ammissione all'incarico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

     b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     c) età non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano già prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;

     d) idoneità fisica all'incarico;

     e) godimento del diritto di elettorato attivo politico;

     f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

     g) iscrizione all'ordine dei medici.

     I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

     Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.

 

          Art. 6. Bando di concorso.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il decreto deve indicare:

     a) l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;

     b) i documenti da esibire;

     c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;

     d) i titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10.

 

          Art. 7. Domanda di ammissione al concorso.

     La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

     Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

     a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;

     b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

     c) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

     d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

     f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

     h) i servizi prestati in qualità di medici aggregati o di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;

     i) l'ordine dei medici cui sono iscritti.

     L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico.

     Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 10.

 

          Art. 8. Esclusione dal concorso.

     L'esclusione dal concorso è disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

 

          Art. 9. Commissione giudicatrice.

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

     E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:

     1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;

     2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;

     3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

     4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;

     5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

 

          Art. 10. Valutazione dei titoli.

     Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

     il primo in base ai titoli accademici e professionali;

     il secondo in base alla attività comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

     il terzo in base al servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni;

     il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.

     Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti. La commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attività sanitaria che l'aspirante è tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.

     Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

     Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti. La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attività professionale del medico penitenziario.

 

          Art. 11. Preferenze.

     Nella formazione della graduatoria di merito, a parità di punteggio complessivo, sono preferiti:

     a) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

     b) i più anziani di età.

 

          Art. 12. Graduatoria del concorso e presentazione dei documenti.

     Espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, la commissione, ove del caso, invita gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire, a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 11.

     La commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con decreto, la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 5.

     A tal fine i concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati dall'amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 5.

 

          Art. 13. Conferimento dell'incarico.

     L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

     Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'art. 4, comma secondo.

     L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.

 

Sezione III

DOVERI - DIRITTI

 

          Art. 14. Doveri.

     Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto, assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali [2].

     Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

     Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

     Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

     Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 52 [3].

     Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

     Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

 

          Art. 15. Residenza.

     Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove è situato l'istituto o servizio cui è addetto. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

 

          Art. 16. Diritto all'esercizio dell'incarico; trattamento economico.

     Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non può essere destinato a mansioni di diversa natura.

     Non può essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.

     Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

 

          Art. 17. Riposo settimanale e festivo.

     Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

     Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

     Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.

 

          Art. 18. Assenze retribuite.

     Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, può essergli concesso di frazionare in più periodi la predetta assenza.

     Egli, in caso di infermità, può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza è autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.

     Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

 

          Art. 19. Assenze non retribuite.

     Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

     a) per infermità che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente art. 18: durata massima mesi 10;

     b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

     c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;

     d) per matrimonio: giorni 15.

     Le assenze di cui alle lettere a) e c) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera a) la sussistenza dell'infermità che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale.

     L'assenza prevista alla lettera d) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.

     I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonchè dell'indennità di soppressione di posto, di cui al successivo art. 40.

     La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

 

Sezione IV

DISCIPLINA

 

          Art. 20. Sanzioni.

     Il medico incaricato del servizio ordinario è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) il richiamo;

     b) la sospensione dall'incarico;

     c) l'esonero dall'incarico.

 

          Art. 21. Richiamo.

     Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievi mancanze.

 

          Art. 22. Sospensione dall'incarico.

     La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

     E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.

     La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.

 

          Art. 23. Esonero dall'incarico.

     L'esonero dall'incarico è inflitto:

     a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

     b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;

     c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

     d) per persistente insufficiente rendimento.

 

          Art. 24. Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso.

     Il richiamo è inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

     Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro per la grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

 

          Art. 25. Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico.

     Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità, o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.

     L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.

     Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.

     Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta l'eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per l'ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo art. 48.

     Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

     La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

     Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'incolpato.

     Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato.

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

     Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

 

          Art. 26. Riapertura del procedimento e suoi effetti.

     Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora il medico incaricato punito adduca nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

     La riapertura è disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalità previste dal precedente art. 25.

     Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

 

          Art. 27. Sospensione cautelare.

     Il medico incaricato è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.

     Il medico incaricato può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

     a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

     b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.

     La sospensione di cui al precedente comma è disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

     Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.

 

          Art. 28. Computo della sospensione cautelare.

     Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico.

     Se la sospensione dall'incarico è irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se è irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.

 

          Art. 29. Revoca della sospensione cautelare.

     Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

     Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.

     Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.

     La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.

     Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

 

          Art. 30. Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare.

     I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente art. 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.

     I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.

 

Sezione V

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'INCARICO

 

          Art. 31. Sospensione di diritto dall'incarico.

     Il medico incaricato è sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione è disposta con decreto ministeriale.

 

          Art. 32. Esonero di diritto dall'incarico.

     Il medico incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale. L'esonero è disposto con decreto ministeriale.

     Il medico incaricato, esonerato ai sensi del precedente comma, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

 

          Art. 33. Dimissioni.

     Il medico incaricato può in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.

     La cessazione dall'incarico per dimissioni è disposta con decreto ministeriale.

 

          Art. 34. Decadenza dall'incarico.

     Il medico incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:

     a) per radiazione dall'albo professionale;

     b) per perdita della cittadinanza italiana;

     c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;

     d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;

     e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

     La cessazione dall'incarico per decadenza è disposta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere d) ed e), previo parere della commissione di cui al successivo art. 48.

 

          Art. 35. Dispensa.

     Il medico incaricato è dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute.

     Al medico proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; egli può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al successivo art. 48.

     La dispensa è disposta con decreto ministeriale, sentita la predetta commissione.

 

          Art. 36. Cessazione dall'incarico per limiti di età.

     Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di età.

 

          Art. 37. Cessazione dall'incarico per soppressione di posto.

     Il medico incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio cui è addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguarda i medici aventi minore anzianità di incarico.

     Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennità prevista dal successivo art. 40.

 

Sezione VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

 

          Art. 38. Compenso mensile. [4]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

     2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.

     3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.

     4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.

     5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

     6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge.

 

          Art. 39. Indennità.

     Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:

     1) la indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

     2) l'assegno personale di sede, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;

     4) la gratificazione a titolo di 13 mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;

     5) l'indennità di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

     Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

          Art. 39 bis. Indennità di servizio penitenziario. [5]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'art. 39, spetta un'indennità di servizio penitenziario nella misura lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

     3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

 

          Art. 40. Indennizzo per soppressione di posto.

     Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente art. 37, è liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente art. 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

 

          Art. 41. Trattamento previdenziale.

     I medici incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

     I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro la detta infermità, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 552.

     I medici incaricati sono iscritti, altresì, all'Opera nazionale per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

 

          Art. 42. Assicurazione contro gli infortuni.

     I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.

 

Capo II

FARMACISTI E VETERINARI INCARICATI

 

          Art. 43. Qualifica - Rapporto di incarico professionale.

     I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

     Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

     Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

     Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, nè alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.

     Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella D allegata alla presente legge.

 

          Art. 44. Ammissione all'incarico.

     L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

     I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente art. 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonchè essere iscritti al rispettivo ordine professionale.

     I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.

     Per quanto concerne le modalità del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13.

 

          Art. 45. Doveri - Diritti – Disciplina.

     I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.

     Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonchè delle relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

 

          Art. 46. Sospensione e cessazione del rapporto di incarico.

     Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.

     Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

 

          Art. 47. Trattamento economico previdenziale e assicurativo.

     Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40.

     I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Ai farmacisti e veterinari è applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente art. 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente art. 42.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 48. Commissione centrale per il personale sanitario incaricato.

     Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.

     La commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro per la grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente.

     Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalità previste dal presente articolo.

 

          Art. 49. Ricusazione del giudice disciplinare.

     Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo è chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

     a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

     b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

     c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

     d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia l'autore;

     e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

     La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.

     Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.

     Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.

     Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

     I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione è inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

 

          Art. 50. Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati.

     Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.

     Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente art. 38 e delle indennità di cui al precedente art. 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.

     Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti articoli 17 e 18, il direttore dell'istituto cui è addetto un solo medico incaricato può, ove se ne presenti la necessità, avvalersi dell'opera di altro medico, da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

 

Titolo II

SERVIZI SANITARI SPECIALI

 

          Art. 51. Servizio di guardia medica.

     Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurano nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

     I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonchè delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

     Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'art. 52 [6].

     Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

     La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 52. Servizi specialistici.

     Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multi-professionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

     Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

     In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni [7].

     I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.

 

Titolo III

SERVIZIO INFERMIERISTICO

 

          Art. 53. Servizio di guardia infermieristica.

     Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

     L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

     Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonchè le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

     Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 54. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111.

 

          Art. 55. Inquadramento giuridico.

     I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.

     L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 56. Inquadramento economico.

     Ai medici, ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale incaricato ai sensi del primo comma del precedente art. 55, spetta il compenso mensile previsto dal precedente art. 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 57. Sospensione dell'applicazione dell'art. 36.

     Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente art. 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 58. Copertura del maggiore onere finanziario.

     All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 - art. 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 59. [8]

     La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

 

 

Tabella A - Dotazione organica dei medici incaricati - (Art. 3, primo comma, della legge) [9]

 

Numero dei medici incaricati

350

 

 

Tabella B - Trattamento economico - (Art. 38 della legge) [10]

 

Compenso mensile lordo

 

L.

1.060.000

Asinara

C.R.

 

 

Favignana

C.R.

 

 

Gorgona

C.R.

 

 

Pianosa

C.R.

 

 

 

 

Tabella C - Compenso mensile lordo ai medici incaricati della direzione dei servizi sanitari negli istituti qui sotto indicati - (Centri diagnostici terapeutici) - (Art. 38 della legge) [11]

 

Compenso mensile lordo

 

L.

84.000

Bari

C.C.

 

 

Cagliari

C.C.

 

 

Fossombrone

C.R.

 

 

Genova

C.C.

 

 

Messina

C.C.

 

 

Milano

C.C.

 

 

Milano - Opera

C.R.

 

 

Napoli

C.C.

 

 

Palermo

C.C.

 

 

Parma

C.C. - C.R.

 

 

Perugia

C.C.

 

 

Pisa

C.C.

 

 

Roma - Regina Coeli

C.C.

 

 

Sassari

C.C.

 

 

Torino

C.C.

 

 

 

 

Tabella D - Dotazione organica dei farmacisti e veterinari incaricati - (Art. 43 della legge)

 

Numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati

5

 

 

Tabella E - Istituti presso i quali è istituito il servizio di guardia medica e di guardia infermieristica - (Articoli 51 e 53 della legge)

 

Bari

C.G.

Milano

C.G.

Napoli

C.G.

Palermo

C.G.

Perugia

C.G.

Roma

C.G.

Trento

C.G.

 

 

Tabella F - Compenso mensile lordo ai medici incaricati delle prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria - (Art. 38 della legge) [12]

 

Istituti penitenziari

Compenso mensile con organico di personale militare lordo

a) Fino a 150 unità

L.

150.000

b) Da 151 a 300 unità

L.

200.000

c) Superiore a 300 unità

L.

300.000

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

[3] Comma inserito dall'art. 2, L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[4] Articolo modificato dagli artt. 2 e 3 della L. 7 giugno 1975, n. 199, dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 maggio 1976, n. 246 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 7 giugno 1975, n. 199.

[9] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[10] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[11] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.

[12] Tabella aggiunta dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 26.