§ 69.2.13 - Legge 17 febbraio 1958, n. 111.
Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:17/02/1958
Numero:111


Sommario
Art. 1.      Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale [...]
Art. 2.      Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono estese, in quanto applicabili, al personale [...]
Art. 3.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge
Art. 4.      La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1956


§ 69.2.13 - Legge 17 febbraio 1958, n. 111. [1]

Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 10 marzo 1958, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge.

     Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termine delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1° luglio 1956.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono estese, in quanto applicabili, al personale aggregato.

 

          Art. 3.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

 

 

Tabella unica delle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.