§ 98.1.26653 - Legge 15 gennaio 1991, n. 26.
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/1991
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo il quarto comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 3.      1. Dopo l'art. 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 4.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 5.      1. Il terzo comma dell'art. 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4.204 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione [...]


§ 98.1.26653 - Legge 15 gennaio 1991, n. 26.

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

(G.U. 28 gennaio 1991, n. 23)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

     2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.

     3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.

     4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.

     5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

     6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il quarto comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 52".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 39-bis (Indennità di servizio penitenziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'art. 39, spetta un'indennità di servizio penitenziario nella misura lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

     3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'art. 52".

 

          Art. 5.

     1. Il terzo comma dell'art. 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni".

 

          Art. 6.

     1. Le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

     2. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni, è aggiunta la tabella F, allegata alla presente legge.

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4.204 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegati

     (Art. 6) — Tabella A — Dotazione organica dei medici incaricati — (Art. 3, primo comma, della legge)

     Numero dei medici incaricati: 350.

     Tabella B — Trattamento economico — (Art. 38 della legge)

     Compenso mensile lordo: lire 1.060.000.

Asinara

C.R.

Favignana

C.R.

Gorgona

C.R.

Pianosa

C.R.

     Tabella C — Compenso mensile lordo ai medici incaricati della direzione dei servizi sanitari negli istituti qui sotto indicati — (Centri diagnostici terapeutici) — (Art. 38 della legge)

     Compenso mensile lordo: lire 84.000.

Bari

C.C.

Cagliari

C.C.

Fossombrone

C.R.

Genova

C.C.

Messina

C.C.

Milano

C.C.

Milano-Opera

C.R.

Napoli

C.C.

Palermo

C.C.

Parma

C.C. - C.R.

Perugia

C.C.

Pisa

C.C.

Roma-Regina Coeli

C.C.

Sassari

C.C.

Torino

C.C.

     Tabella F — Compenso mensile lordo per i medici incaricati delle prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del corpo di polizia penitenziaria — (Art. 38 della legge)

Istituti penitenziari con organico di personale militare

Compenso mensile lordo

a) Fino a 150 unità

L.

150.000

b) Da 151 a 300 unità

L.

200.000

c) Superiore a 300 unità

L.

300.000.