§ 3.8.108 - L.R. 11 agosto 2015, n. 18.
Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:11/08/2015
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.
Art. 2.  Norma finale.


§ 3.8.108 - L.R. 11 agosto 2015, n. 18.

Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.

(G.U.R. 28 agosto 2015, n. 35)

 

Art. 1. Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.

1. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree protette, è consentito effettuare interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale attività di pubblico interesse organizzata dal soggetto gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico.

2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche alloctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione della specie a livello regionale. Nel caso di taxa alloctoni, il controllo è finalizzato prioritariamente all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o di riserva e nelle altre aree della rete Natura 2000, eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta, avvalendosi di specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale. Tali attività non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Tale personale è appositamente formato attraverso uno specifico corso, tenuto da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti gestori delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività cui sono chiamati a partecipare. Per lo svolgimento delle attività formative, l'ente gestore dell'area protetta promuove intese con l'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale competente in materia faunistico-venatoria, l'Istituto zooprofilattico della Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste. In caso di abbattimento con arma da fuoco il personale che vi partecipa è munito di licenza per l'esercizio venatorio [1].

5. Il controllo di cui al comma l è soggetto al parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 della legge n. 157/1992.

6. I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato predisposti dal soggetto gestore del parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento, le modalità di cattura ovvero di abbattimento, il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento, le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute, anche a scopo di beneficenza o commerciale, oltre che a scopo di ricerca scientifica o attività didattiche connesse all'eventuale istituzione di centri visita dedicati, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano.

7. Nel caso in cui l'attività di controllo sia già prevista quale strumento gestionale all'interno del piano di gestione del sito o in quello dell'area protetta, esso non è sottoposto a valutazione d'incidenza.

8. L'ente gestore dell'area protetta elabora il piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio dell'area protetta e, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione, lo articola per zone. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una specie ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo. I predetti piani o studi sono autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

9. Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico. In tutte le altre aree, le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

 

     Art. 2. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 2020, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33, L.R. 1/2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.