§ 5.3.465 - L.R. 11 agosto 2017, n. 15.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/08/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017.
Art. 3.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
Art. 4.  Quote vincolate.
Art. 5.  Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
Art. 7.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 8.  Maggiorazione addizionale regionale IRPEF.
Art. 9.  Assegnazioni finanziarie enti locali.
Art. 10.  Copertura integrale delle spese per i precari dei Comuni in dissesto per il 2016.
Art. 11.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 12.  Stato di previsione delle spese.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 14.  Norma finale.


§ 5.3.465 - L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.

(G.U.R. 25 agosto 2017, n. 35 - S.O. n. 29)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017, sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 rispettivamente in euro 4.195.895.664,22 ed in euro 2.988.738.998,77.

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017.

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 724.856.609,15.

 

     Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 risulta negativo per complessivi euro 99.909.320,64. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.469.470.920,09 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.369.561.599,45, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.099.560.466,09.

 

     Art. 4. Quote vincolate.

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 5.691.629.687,78, di cui euro 2.777.871.599,45 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 2.591.690.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 192.163.435,71 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, euro 20.500.542,78 relativi a vincoli per rischi connessi ai contratti derivati, euro 106.030.947,20 relativi alle quote di cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari ed euro 3.373.162,64 quale quota non impegnata dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

 

     Art. 5. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 271.023.059,82, di cui euro 67.901.259,46 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2016, euro 95.280.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2016, euro 103.552.170,69 per fondo rischi contenzioso ed euro 4.289.629,67 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 36.998.397,85, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2016.

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole da "Gli enti regionali" a "ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A nonché quelle destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non inferiore all'uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del dipartimento bilancio e tesoro, ".

2. L'articolo 3, comma 10, della legge regionale n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

"10. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra lo Stato e la Regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2.".

3. L'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 11, comma 8, lettera d), della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.".

4. All'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 8/2017, la parola "accertata" è sostituita dalla parola "iscritta".

5. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2017, dopo le parole "propria scelta." sono aggiunte le parole "Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.".

6. All'articolo 24 della legge regionale n. 8/2017, la rubrica "Fondi globali e tabelle" è sostituita dalla rubrica "Fondi speciali e tabelle" e le parole "fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

7. Agli oneri previsti per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 3, commi 25 e 26, dall'articolo 7, commi 6 e 7, dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 11 della legge regionale n. 8/2017, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

8. Per le spese per il personale trasferito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 220 migliaia di euro e, a decorrere dall'anno 2018 e fino all'anno 2020, la spesa annua nel limite massimo di 466 migliaia di euro [1].

9. All'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 8/2017, le parole "e in euro 63.054.846,66" sono sostituite dalle parole "in 81.330 migliaia di euro" e dopo le parole "esercizio finanziario 2018" sono aggiunte le parole "e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019".

 

     Art. 7. Abrogazione e modifiche di norme.

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.".

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, sostituire le parole "gli stanziamenti prefissati con legge" con le parole "gli stanziamenti, compresi quelli prefissati con legge o di spese obbligatorie".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea" sono aggiunte le parole "nonché per quello di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ".

4. L'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 non si applica al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di cui al D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.

 

     Art. 8. Maggiorazione addizionale regionale IRPEF.

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"10-bis. Per l'esercizio finanziario 2019 gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11 e dalla presente legge, per l'importo complessivo di 105.207 migliaia di euro, trovano copertura mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701.

10-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, è azzerata.".

 

     Art. 9. Assegnazioni finanziarie enti locali.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole "per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle parole "annui".

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "47.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "91.050 migliaia di euro".

b) è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

a) entrate;

b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;

c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;

d) mutui;

e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.".

3. Le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l'ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni [2].

 

     Art. 10. Copertura integrale delle spese per i precari dei Comuni in dissesto per il 2016.

1. Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni dettate dell'ultimo periodo del comma 215 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto nell'anno 2016, quale integrazione dei contributi già concessi nello stesso anno dal Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e dagli specifici interventi regionali supplementari disposti per la copertura integrale delle spese relative alle proroghe dei lavoratori precari in servizio.

2. Al maggior onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 derivante dalle disposizioni del presente articolo, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Stato di previsione delle entrate.

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2017-2019 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 12. Stato di previsione delle spese.

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2017-2019 e nell'Allegato 1 di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge e delle relative coperture finanziarie.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019.

1. È sostituito l'allegato 10 approvato con l'articolo 3, comma 1, lettera j) alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. (allegato 1 a), b), c)).

2. È approvata l'appendice alla nota integrativa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, approvata con l'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2017. (allegato 2).

3. È sostituito l'allegato 13 approvato con l'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 9/2017 (allegato 3).

4. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/2017 è aggiunta la seguente lettera:

n bis) prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 15) (allegato 4).

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati alla legge regionale n. 9/2017 di cui all'articolo 3, comma 1 lettere f), g).

6. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 4, i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

c) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 7);

d) il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8).

 

     Art. 14. Norma finale.

1. Gli effetti della manovra della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.