§ 5.3.463 - L.R. 9 maggio 2017, n. 9.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/05/2017
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Allegati.
Art. 4.  Totale generale del bilancio triennale.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.3.463 - L.R. 9 maggio 2017, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019.

(G.U.R. 12 maggio 2017, n. 20 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

 

     Art. 3. Allegati.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la nota integrativa (allegato 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);

n bis) prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 15) (allegato 4) [1].

 

     Art. 4. Totale generale del bilancio triennale.

1. È approvato in 25.475.209.645,50 euro in termini di competenza ed in 18.011.514.042,00 euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017.

2. È approvato in 19.347.892.480,64 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.

3. È approvato in 18.753.421.465,56 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.