§ 1.6.151 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.
Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:29/12/2016
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni
Art. 2.  Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi Consorzi comunali
Art. 3.  Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario
Art. 4.  Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
Art. 5.  Interventi per la tutela e l’occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento
Art. 6.  Tutele per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP”
Art. 7.  Copertura finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 1.6.151 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.

(G.U.R. 31 dicembre 2016, n. 58)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. [L’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, come determinata dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, in 212.150 migliaia di euro annui. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all’articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014] [1].

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;”;

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

6. Il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.”.

7. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell’anno precedente [2].

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune [3].

7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune [4].

8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro [5].

10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia di euro è destinata alle finalità dell’articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

11. All’articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole “anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole “anni 2016, 2017 e 2018”e le parole “esercizi finanziari 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole “esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019”;

b) al comma 8 il periodo “sono destinate ad integrazione dell’accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l’importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”. All’Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

 

     Art. 2. Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi Consorzi comunali [6]

1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

 

     Art. 3. Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall’articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all’espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell’articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 [7].

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti. L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000.00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 [8].

7. Per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2022, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2023 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma [9].

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi [10].

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;

d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni [11].

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell’ente. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario [12].

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale [13].

13. Al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali” sono soppresse e dopo le parole “31 dicembre 2013” è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.”.

14. Il comma 7 bis dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno precedente.”.

15. All’articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.”.

16. A decorrere dall’1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio [14].

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. [15].

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati [16].

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016 [17].

19-bis. I soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L'accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell'indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20 [18].

20. I beneficiari delle misure di cui ai commi 19 e 19-bis sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l’applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative. L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati [19].

21. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l’ente di cui al comma 18 definisce l’onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell’anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio [20].

22. Sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [21].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni; il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione [22].

2. I soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019 e per il biennio 2020-2021, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile [23].

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall’articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l’esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l’esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell’accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all’articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l’esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

     Art. 5. Interventi per la tutela e l’occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento

1. Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, già percettori del reddito minimo di inserimento, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 del sussidio di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.400 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede per il triennio 2017- 2019 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla tabella G (Missione 15, Programma 1, capitolo 712402) della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, che è rideterminata per ciascuno degli esercizi 2018-2019 in 9.400 migliaia di euro.

 

     Art. 6. Tutele per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP”

1. Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP”.

2. Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell’assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.”.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 2017- 2018, dell’importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l’esercizio finanziario 2019.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

 

 

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per il biennio 2017-2018, riepilogati al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione delle spese e le nuove entrate riepilogate nella seguente tabella:

 

 

3. Agli oneri per l’anno 2019, riepilogati al comma 1, ed agli oneri previsti a decorrere dall’anno 2020 derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 21, pari a 226.700 migliaia di euro annui dal 2020 al 2038, e dagli articoli 4, 5 e 6, pari a 75.225 migliaia di euro annui per gli anni 2019-2021, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Negli stati di previsione delle entrate e delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte rispettivamente le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B, derivanti dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 75 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. L'attuale testo dell'art. 75, L.R. 8/2018, non prevede più modifiche al presente comma. La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

[8] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[9] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.

[10] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[13] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[14] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[15] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, L.R. 1/2019, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

[16] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, L.R. 1/2019, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[18] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2022, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, L.R. 21/2022.

[19] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22.

[20] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[21] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[22] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2019, n. 30. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.

[23] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.