§ 5.3.489 - L.R. 12 maggio 2020, n. 9.
Legge di stabilità regionale 2020-2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/05/2020
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di enti locali.
Art. 2.  Provvedimenti in materia socio-assistenziale.
Art. 3.  Iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport.
Art. 4.  Disposizioni in materia sociale.
Art. 5.  Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.
Art. 6.  Disposizioni attuative.
Art. 7.  Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.
Art. 8.  Sospensione rate dei mutui edilizia residenziale agevolata convenzionata.
Art. 9.  Interventi a favore delle famiglie siciliane.
Art. 10.  Interventi a favore degli operatori economici.
Art. 11.  Fondo perequativo degli enti locali.
Art. 12.  Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana. Interventi in favore del percorso "Arabo-normanno".
Art. 13.  Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili.
Art. 14.  Interventi nel settore dei trasporti.
Art. 15.  Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.
Art. 16.  Interventi in favore del turismo e dello spettacolo.
Art. 17.  Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
Art. 18.  Norme per la gestione urbanistica del territorio.
Art. 19.  Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali.
Art. 20.  Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale.
Art. 21.  Abrogazione e modifiche di norme. Disposizioni varie.
Art. 22.  Clausola di compatibilità comunitaria.
Art. 23.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 24.  Riduzioni autorizzazioni di spesa.
Art. 25.  Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.
Art. 26.  Risultato di amministrazione 2018.
Art. 27.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 28.  Entrata in vigore.


§ 5.3.489 - L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

(G.U.R. 14 maggio 2020, n. 28)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e tributarie

 

Art. 1. Disposizioni in materia di enti locali.

1. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di parte corrente pro-capite è destinata per l'anno 2020, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni, previa intesa con la Conferenza Regioni-Autonomie locali.

2. Al comma 6-bis dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "per l'anno 2019" sono sostituite con le parole "per l'anno 2020".

3. La disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, riferita al contributo decennale destinato ai comuni che avevano approvato il piano di riequilibrio economico-finanziario per evitare il dissesto finanziario, si interpreta considerando realizzata la finalità di legge in relazione alle annualità del contributo già erogate precedenti all'anno in cui è intervenuto il dissesto finanziario. Ai medesimi comuni le somme assegnate, dall'anno 2020 all'anno 2023, per evitare il dissesto sono attribuite a titolo di contributo per il dissesto. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi euro 2.060.633,07 annui, è autorizzato a decorrere dall'anno 2020, un limite d'impegno quadriennale di pari importo, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo 191313 (Missione 18, Programma 1) del bilancio della Regione di cui al predetto comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle parole "per il triennio 2020-2022".

5. Al comma 1-quater dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato" aggiungere le parole "alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo".

6. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, la parola "2016" è sostituita dalla parola "2019".

7. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"15-bis. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni delle isole minori è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.".

8. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni il personale di polizia locale necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei liberi Consorzi di comuni e delle Città metropolitane è individuato in quello in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 2015.

9. Per fare fronte alle minori disponibilità finanziarie, causate dai provvedimenti di sospensione dei tributi propri degli enti locali, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata a sospendere le trattenute annuali sui trasferimenti a favore dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, per le anticipazioni concesse negli esercizi finanziari precedenti, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la costituzione delle unioni di comuni. I bilanci delle unioni di cui al presente comma sono a carico dei comuni aderenti alla medesima unione, in proporzione alla popolazione degli stessi comuni.

11. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3, comma 22, le parole "Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste all'articolo 2" sono soppresse.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, si applicano con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione.

13. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole "quinquennio 2017-2021";

b) le parole "purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari" sono sostituite dalle parole "purché nel limite massimo di sette esercizi finanziari;

c) le parole "1.055 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "1.970 migliaia di euro".

14. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di 373 migliaia di euro per l'anno 2020 e 290 migliaia di euro per l'anno 2021 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).

15. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse rese disponibili, per una quota pari ad euro 130.286.639,72 per l'anno 2020, sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Missione, 18 Programma, 1 capitolo 191301).

16. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

17. Nelle more dell'adozione delle misure nazionali in materia, la Giunta comunale, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai fondi utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, tenuto conto del carattere d'urgenza, è autorizzata ad effettuare variazioni di bilancio, ratificate dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Provvedimenti in materia socio-assistenziale.

1. All'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Traina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514.".

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2020, dell'importo di 42.226.053,00 euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).

3. Al fine di consentire l'identificazione nella Regione delle persone con disabilità grave e gravissima e di garantire le prestazioni socio-assistenziali anche nell'attuale contesto generato dall'emergenza Covid-19 con modalità innovative di gestione, l'utilizzo di tecnologie intelligenti, controllo e assistenza a distanza, è istituita, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, la "Piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali" con i seguenti compiti:

a) disporre di un sistema unificato a livello regionale di integrazione informativa tra tutti gli attori coinvolti a livello comunale e distrettuale;

b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria declinati al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e delle attività amministrative correlate alla presa in carico dei servizi sociali comunali della persona affetta da disabilità;

c) implementare e gestire con l'utilizzo di tecnologie informatiche le prestazioni socio-assistenziali a distanza, intelligenza artificiale (A.I.), internet of things (IoT);

d) garantire la funzionalità di servizi di cui alle lettere b) e c) affinché siano idonei a soddisfare i bisogni della persona affetta da disabilità consentendo la decentralizzazione dell'assistenza;

e) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza erogata dai servizi sociali comunali direttamente o indirettamente attraverso soggetti gestori di cui gli stessi si avvalgono;

f) favorire la riduzione della spesa sociale a parità di servizi garantiti.

4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2010-2012.

5. Per le finalità dei commi 3 e 4 è istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale con una dotazione iniziale di 10 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 183808.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio e sui risultati ottenuti dalla Piattaforma di cui al comma 3. La relazione indica, in particolare, le criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi, i costi sostenuti, il numero di soggetti assistiti, il risparmio ottenuto grazie all'implementazione della Piattaforma, il livello di coordinamento tra gli enti pubblici coinvolti nella erogazione dei servizi. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato.

 

     Art. 3. Iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport.

1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite prò quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 225 migliaia di euro da destinare alle società impegnate nei campionati interregionali (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) [1].

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018. n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia sociale.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità relative ad "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo", è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di 600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318-313728).

3. È autorizzato l'incremento della spesa, per l'esercizio finanziario 2020, della complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per la prosecuzione dei cantieri di servizi e per la fuoriuscita dal bacino (Tabella G, Missione 15, Programma 1, capitoli 712402-731313).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è prorogato al 31 dicembre 2024 [2].

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "per il triennio 2017-2019", sono aggiunte le parole "e per il biennio 2020-2021".

 

     Art. 5. Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, la Regione è autorizzata alla adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo sono adottati direttamente dalla Regione anche attraverso le istituzioni finanziarie IRFIS-Finsicilia S.p.A. ed IRCA. Nelle more dell'operatività dell'IRCA continuano ad operare Crias ed Ircac.

2. Per le finalità di cui al presente Titolo, il Governo della Regione, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente nonché nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza Covid-19 alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 7 a 12, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria nonché libere dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente Titolo per la realizzazione del "Piano per la ricostruzione economica". Gli interventi del POC 2014-2020 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione di cui al presente comma e, in subordine, nella programmazione dei fondi extraregionali 2021-2027.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle risorse destinate alle aree urbane, alle aree interne e alle aree rurali interessate dal procedimento CLLD di cui al PO FESR, che sono pertanto fatte salve.

4. Agli atti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui all'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di creare la necessaria liquidità per l'attivazione delle misure di cui al presente titolo, la Regione è autorizzata, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge per un ammontare complessivo non superiore all'autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma 2. Gli oneri per gli strumenti finanziari di cui al presente comma rimangono a carico dei fondi stessi. Prima della stipula degli strumenti finanziari di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia illustra le condizioni contrattuali alla competente commissione legislativa permanente della Assemblea regionale siciliana.

6. Tutte le disposizioni che recano sospensioni del pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, aventi scadenza nel corso dell'anno 2020, possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità per l'esercizio 2020-2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito di accordi con lo Stato per l'esercizio finanziario 2020. In caso di esclusione parziale, la parte rimanente è dilazionata per un massimo di 5 anni, senza oneri ed interessi a carico del richiedente.

7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori discontinui, stagionali e atipici, compreso il personale che svolge assistenza di base nelle scuole o nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, che in ragione della tipologia di attività non accedano già alle prestazioni di integrazione e tutela salariale di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cittadini in difficoltà economico-finanziarie. Rimangono esclusi dalla previsione del presente comma i lavoratori che beneficiano di contratti dì mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione. Le iniziative di cui al presente comma sono attivate con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020.

8. Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia Covid-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall'I marzo 2020 e fino al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza Covid del S.S.R. e di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza Covid. La misura è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati, in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza Covid-19. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza Covid-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia.

10. In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale.

11. Le risorse a valere sul PO-FESR Sicilia 2007-2013 liberate a seguito di certificazione e finalizzate ad interventi di edilizia sanitaria sono riutilizzate per le medesime finalità e per l'acquisto di tecnologie mediche.

12. Le risorse di cui al comma 11, ai sensi delle rispettive normative comunitarie e fino ad un massimo di 40.000 migliaia di euro, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo che opera mediante contributi a fondo perduto istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi. Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale.

13. Al fine di assicurare l'integrazione oraria dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 utilizzati presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ed alta specializzazione "Civico G. Di Cristina-Benfratelli", nell'ambito delle misure di potenziamento dei presidi sanitari connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 900 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità del comma 11.

14. È corrisposto un sostegno non superiore ad euro 700 su base mensile e a complessivi euro 4200 ai dipendenti delle IPAB regionali, commisurato, in base ad apposita documentazione e certificazione degli istituti, alla durata dei periodi di interruzione delle attività istituzionali degli istituti di appartenenza e al valore della retribuzione non corrisposta in tali periodi, ovvero commisurato al valore di attività lavorative straordinarie, opportunamente documentate e certificate, dagli istituti di appartenenza prestate nella fase di emergenza da Covid-19 per mansioni socio-sanitarie di assistenza agli anziani. Sono esclusi dalla corresponsione del sostegno i dipendenti che percepiscono alternative forme di reddito e/o indennità, per i periodi di mancata percezione della retribuzione e per le attività straordinarie effettuate. Agli oneri del sostegno sopra determinato, quantificabili in un valore massimo non superiore a 3.000 migliaia di euro, il Governo della Regione può provvedere, previa verifica con gli organi statali competenti, nel quadro dell'utilizzo delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 241 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni [3].

15. Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al Dec.Ass. 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di "indennità di funzione", per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel settennio 2020-2026. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione "ex articolo 26" ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati [4].

16. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti "NEET", nonché per garantire i livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale ed al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e formazione, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

17. Per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ad integrazione della spesa già vincolata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

18. Al fine di salvaguardare i livelli di occupabilità del personale del comparto della formazione professionale e a seguito del perfezionamento degli accordi con il Governo nazionale relativi alla ricollocazione dello stesso, il competente dipartimento regionale provvede mediante avviso pubblico all'attivazione di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con riconoscimento di un'indennità mensile di frequenza, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi, anche con modalità di didattica a distanza, e non occupati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16 [5].

19. Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni ordine e grado, che abbiano subito maggiori costi e dimostrino la riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate e dei maggiori costi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori.

20. Per l'implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastruttura-zione digitale, per l'acquisto di materiale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuate le fasce reddituali per l'accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

21. Per l'implementazione delle attività formative a distanza è riconosciuto agli enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 23/2019, un contributo determinato in relazione al numero degli iscritti, al volume complessivo di attività dell'ultimo triennio per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

22. Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario "una tantum", nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimento del contribuito di cui al presente comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

23. Per l'erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, già inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

24. Per l'erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3-bis, lettera e) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'utilizzazione vincolata delle predette risorse fino all'importo massimo di 1.000 migliaia di euro.

25. Per garantire l'avanzamento delle conoscenze di alto livello culturale e scientifico, anche in relazione alle esigenze di maggiori competenze derivanti dallo stato di crisi indotto dall'emergenza Covid-19, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di ulteriori 3 milioni di euro da destinare nell'anno accademico 2020/2021, rispettivamente all'incremento del numero di borse per le scuole di specializzazione di aria medica e sanitaria e all'attivazione di dottorati di ricerca presso le Università con sede in Sicilia, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. La quota del 30 per cento delle nuove borse di specializzazione di area medica è riservata alla chirurgia d'urgenza o area emergenza-urgenza.

26. Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel corso dell'emergenza da Covid-19, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formatisi anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di strumenti per favorire la didattica a distanza per le fasce deboli. Alle predette finalità è destinata la somma di 20 milioni di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

27. Alle Università con sede in Sicilia che nell'anno accademico 2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti nell'anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all'estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2020-2021. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 16 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale sono autorizzati, rispettivamente, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e delle ludoteche sia pubbliche che private e alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni statali e paritarie, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e alla correlata sospensione dell'erogazione delle rette.

29. L'attuazione delle misure di cui ai commi da 16 a 27 è disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e l'attuazione delle misure di cui al comma 28 è disciplinata con decreti dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 6. Disposizioni attuative.

1. Le disposizioni per l'attuazione di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5, dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 e dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 10 sono disciplinate con le modalità individuate anche dal comma 2, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale competente.

2. Le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, ai fini dell'istruttoria, senza alcuna valutazione del merito creditizio e senza alcuna garanzia. La concessione e l'erogazione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'istante. L'IRFIS, gestore del fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione delle misure di cui al presente articolo. Rimangono a carico del fondo le commissioni pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, per il gestore oltre tutte le spese per le convenzioni, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso. Tutti i costi relativi all'attuazione di cui al presente articolo compresi quelli necessari per l'avvio delle attività nonché per la gestione delle operazioni e la rendicontazione, per le spese inerenti ai recuperi, nonché le spese direttamente o indirettamente inerenti alla stipula delle convenzioni con soggetti terzi sono a totale carico delle rispettive sezioni specializzate del fondo Sicilia. Le istanze sono definite entro 20 giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi 10 giorni.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;

e) alla tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge [6].

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato.

 

     Art. 8. Sospensione rate dei mutui edilizia residenziale agevolata convenzionata.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la sospensione del pagamento, fino al 31 dicembre 2020, delle rate semestrali dei mutui afferenti l'edilizia residenziale agevolata e convenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le rate interessate dal periodo di sospensione sono corrisposte alla scadenza successiva dell'ultima rata risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei mutuatari e con analoga cadenza semestrale.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Interventi a favore delle famiglie siciliane.

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro -Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, realizza le iniziative di cui al presente articolo anche attraverso il trasferimento ai comuni della Regione di risorse complessive fino a 200 milioni di euro a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. In fase di prima ed immediata applicazione sono individuate le risorse di cui del POC 2014-2020 - Assi 8, 9 e 10 - e FSE 2014/2020 - Asse 2 - obiettivo specifico 9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni di euro, per un importo totale pari a 100 milioni di euro. L'intervento è destinato prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per l'acquisto di beni, compresi dispositivi di protezione individuale e prodotti farmaceutici, prodotti e servizi di prima necessità compreso l'acquisto di pasti pronti presso le strutture che danno disponibilità al comune di competenza, nonché per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative, per il periodo emergenziale Covid-19 nonché, in via residuale, per l'attivazione dei cantieri di servizio e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire la mobilità sostenibile.

3. I comuni che si avvalgono delle organizzazioni ed associazioni di volontariato che svolgono attività in collaborazione con il dipartimento regionale della protezione civile, sostengono le stesse associazioni fornendo i dispositivi di sicurezza ed assicurando le primarie esigenze logistiche.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione, le modalità di gestione e rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, in forma semplificata secondo gli orientamenti maturati dall'Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

5. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie" per le esigenze finanziarie causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

6. Il fondo di garanzia di cui al comma 5 ha finalità di sostegno finanziario per i nuclei familiari, anche composti da un solo componente, residenti in Sicilia almeno a far data dal 31 dicembre 2019 con un reddito familiare il cui imponibile fiscale non sia superiore a 40 migliaia di euro. I prestiti sono erogati senza interessi e con spese a carico dell'IRFIS-Finsicilia S.p.A. per un importo massimo di 15 migliaia di euro, da restituire in 60 rate mensili a partire da 18 mesi successivi all'erogazione. Gli oneri degli interessi sono a carico del fondo di cui al comma 5. L'IRFIS-Finsicilia S.p.A. è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito specializzati nel credito al consumo, compresa la società Poste pay.

 

     Art. 10. Interventi a favore degli operatori economici.

1. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni.

2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.

3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e di commissioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuative. [Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente articolo [7]].

4. La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20) che operano nel territorio regionale e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10), con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto [8].

4-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) per le edicole, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue sono suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" [9].

5. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall'istruttoria alla erogazione del finanziamento.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L'attuazione delle relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

7. È destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5.

8. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. [In sede di prima applicazione, 10.000 migliaia di euro sono destinate a finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro, secondo le modalità del comma 10 per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato cosi come previsto dal titolo terzo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo secondo le previsioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dalle ulteriori prestazioni previste.] Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di factoring e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 [10].

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'I gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014. Tutti i rientri di cui alle misure a valere sul Fondo per la ripresa-Artigiani confluiscono al fondo unico di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni [11].

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Cooperative" sono le Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'I gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all'IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L'IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni stabilite dall'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480/2014 [12].

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Co-vid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall'emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 1/01 e della comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b), accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all'impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 1/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 1/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 e non possono cumularsi con quelli previsti dal decreto legge n. 23/2020 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. È riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio della Regione. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate, per ambito di materia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese di commercio anche di piante e fiori, ad eccezione di quelle floricole di competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle del settore editoriale di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti [13].

 

     Art. 11. Fondo perequativo degli enti locali.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:

a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;

b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;

c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, altresì, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti dispongono la non applicazione dei canoni di cui all'articolo 1, commi 837 e 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le relative società a totale partecipazione pubblica.

5. Salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, le risorse del fondo di cui al presente articolo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19, una quota pari a 14.000 migliaia di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è così ripartita:

a) 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione;

b) 6.000 migliaia di euro, da destinare a ciascuno dei comuni di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, equamente ripartiti;

c) 1.000 migliaia di euro da destinare alla compensazione delle minori entrate dei comuni che dispongono l'esenzione per l'anno 2020 dei tributi locali dovuti ai soggetti gestori dei porti hub individuati come strategici dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006.

d) 1.500 migliaia di euro ai comuni di Pozzallo, Lampedusa e Porto Empedocle, nella misura di 500 migliaia di euro ciascuno, per far fronte ai maggiori costi per il sistema di accoglienza e per le necessarie misure di quarantena e sicurezza legate all'accoglienza delle persone migranti e alla salute della popolazione;

e) 1.500 migliaia di euro per i comuni di Siracusa e Campobello di Mazara, nella misura di 750 migliaia di euro ciascuno, per interventi di sanificazione, sicurezza sanitaria ed ogni altra misura necessaria nelle aree delle "tendopoli" di Cassibile e di Campobello di Mazara.

f) 2.000 migliaia di euro per i comuni non capoluoghi di provincia che nel 2019 hanno avuto almeno 500.000 presenze turistiche.

7. Allo scopo di consentire una gestione in ordinario dei rifiuti urbani nella piattaforma di Bellolampo a Palermo in piena sicurezza e scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'ambiente, è autorizzata per l'anno 2020 la concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Palermo, pari a 7.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in relazione agli oneri affrontati per la gestione post operativa delle vasche esaurite della relativa piattaforma.

8. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, fino al 5 per cento, è destinata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al ristoro del personale di polizia degli enti locali, Protezione civile e servizi sociali comunali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Tale ristoro, inteso come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, è calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddiviso tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ciascun ente locale, sulla base delle risorse assegnate proporzionalmente, provvede, nei limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, alla ripartizione delle stesse ai diversi dipendenti in base ai giorni effettivamente svolti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

 

     Art. 12. Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana. Interventi in favore del percorso "Arabo-normanno".

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale del bilancio - è autorizzato ad effettuare interventi di sostegno finanziario delle società partecipate dalla Regione per la ricostituzione del capitale sociale ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un importo complessivo non superiore a 30.000 migliaia di euro.

2. [L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze - è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo non superiore a 25.000 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle retribuzioni dovute ai dipendenti, a titolo di anticipazione e con obbligo per la società di procedere alla restituzione, in unica soluzione e senza interessi entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020. Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata a riversare, con riversamenti decadali a decorrere dall'1 ottobre e fino al 10 dicembre 2020, pro quota in relazione ai versamenti non effettuati nelle decadi di riferimento, senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione] [14].

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48 (Missione 16, Programma 1, capitolo 219215).

5. Al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi per l'accesso, alla Fondazione Federico II è assegnato un contributo straordinario pari a 2.500 migliaia di euro. È assegnato, altresì, un contributo straordinario di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti Patrimonio dell'Unesco presenti in Sicilia, da ripartire sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono conseguentemente ripartite le rispettive somme.

 

     Art. 13. Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili.

1. La Regione è autorizzata ad erogare finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili degli enti locali e loro infrastrutture, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, mediante apposito avviso pubblico e relativa graduatoria predisposti dall'assessorato dell'economia [15].

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo programma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100.000 migliaia di euro, di cui almeno 10.000 migliaia di euro per interventi finalizzati al ripristino degli immobili di proprietà degli operatori economici e degli enti pubblici, dei litorali e per i danni subiti dagli operatori economici, causati dagli eventi calamitosi riconosciuti da declaratoria nel periodo tra il mese di gennaio 2012 ed il mese di dicembre 2020, ovvero per i quali nel biennio 2019-2020 è stata avanzata, dalla Giunta regionale ai competenti organi statali, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, si fa fronte con le risorse FSC 2014/2020 [16].

4. [Per l'effettuazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su immobili di proprietà privata, ubicati nei comuni siciliani, la Regione è autorizzata a concedere contributi, per un importo massimo di 5.000 euro, finalizzati al rifacimento delle facciate, delle borgate in zona decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del piano del colore di ogni comune, nonché per il cappotto termico e la messa in sicurezza degli immobili. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle abitazioni site nelle zone B, è autorizzata, altresì, la spesa di 5.000 migliaia di euro] [17].

5. [Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa "Territorio, ambiente e mobilità", sono stabiliti i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 ed il relativo programma] [18].

6. [Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 4, valutati in 50.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014-2020] [19].

 

     Art. 14. Interventi nel settore dei trasporti.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 (Allegato 1, Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

2. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nell'anno 2020 ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti, con riferimento alle percorrenze chilometriche dell'anno precedente per le riduzioni delle medesime percorrenze conseguenti alle misure restrittive disposte in relazione alla pandemia da Covid-19.

4. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19 in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2021-2025, è autorizzata la spesa annua di 165.000 migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma a carattere extraurbano ed urbano (Missione 10, Programma 2 capitolo 476521).

5. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di euro 491.846,36 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

6. Per le finalità previste dal comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA su corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 11.153.592,00 annui per ciascuno degli esercizio finanziari 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

7. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, per il valore complessivo di 8.498.317,81 euro, derivanti dall'Iva sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, rispettivamente per euro 5.576.796,00 ed euro 2.921.521,81. All'onere di cui al presente comma, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

8. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti, per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 4.330 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).

9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, nonché dell'articolo 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 10, al fine di sostenere l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri (ATECO 50.1). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse.

10. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 23.524.388,83 per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella G della presente legge per le finalità del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

 

     Art. 15. Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.

1. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 526.038.89 per l'esercizio finanziario 2020, di 1.476.074,98 euro per l'esercizio finanziario 2021 e di 1.473.961,11 euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

2. Il pagamento della prima rata relativa al fondo di rotazione RIS è rinviata dal 2021 al 2023 [20].

3. I soggetti che nel precedente esercizio hanno avuto accesso al RIS per una somma inferiore rispetto a quella richiesta, possono accedere anche alle misure di cui al comma 1 per il 2020, relativamente alla somma residua non finanziata nel precedente esercizio.

 

     Art. 16. Interventi in favore del turismo e dello spettacolo.

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

5 ter. Le somme stanziate nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5-ter e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane.".

2. Per garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni in via straordinaria per l'esercizio finanziario 2020, è istituito un fondo per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici, di importo pari a 5.000 migliaia di euro, da erogare con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa [21].

3. Il fondo di cui al comma 2 è incrementato di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per il biennio 2020-2021, sono sospesi i termini relativi al rimborso dei prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi di Gibellina e agli enti, fondazioni, associazioni o organismi comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dal relativo Statuto, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, l'erogazione di un contributo annuo pari al 75 per cento dello stanziamento del 2018.

7. Per l'anno 2020, in considerazione delle limitazioni derivanti dai provvedimenti di contenimento della pandemia Covid-19, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di affidamenti di linee a carattere stagionale, si intendono applicabili per l'intero anno.

 

     Art. 17. Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

1. Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l'insediamento di imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l'efficacia della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti beneficiari degli incentivi ivi previsti è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (Missione 14, Programma 1).

4. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020, 1.700 migliaia di euro per l'anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1).

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

6. A valere sui fondi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, confermati nella titolarità della Regione, ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, l'IRFIS, sulla base di una graduatoria regionale, finanzia i progetti imprenditoriali ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, nei limiti della quota relativa al prestito.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di patrimonio e territorio e ambiente

 

     Art. 18. Norme per la gestione urbanistica del territorio.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica delle attività edilizie, per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e, comunque, fino alla data del 31 agosto 2020, è sospesa la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 per gli interventi edilizi previsti dall'articolo 8, commi 5 e 6, della citata legge regionale n. 16/2016, nonché per quelli contemplati dall'articolo 9 della medesima legge regionale, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire in corso di istruttoria da parte del competente ufficio comunale alla data di approvazione della presente legge.

2. La sospensione del pagamento dei contributi di costruzione di cui al presente articolo trova applicazione anche per gli interventi provvisti di titolo abilitativo per i quali è prevista la rateizzazione del pagamento dei contributi, a condizione che i lavori abbiano inizio nei termini di efficacia del titolo rilasciato, limitatamente alle rate di contributo ancora non versate.

 

     Art. 19. Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali.

1. Nel quadro di una gestione attiva e produttiva delle sugherete demaniali che valorizzi il paesaggio e il patrimonio culturale, anche al fine di favorire un incremento delle entrate della Regione, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige e approva il Programma pluriennale di decortica, salvaguardando il ciclo vitale delle piante, che individua in dettaglio, in ambito regionale, le sugherete demaniali da decortica, la quantità e la qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.

2. Gli introiti derivanti dall'alienazione di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per la tutela del patrimonio forestale e dell'ecosistema dei boschi.

 

     Art. 20. Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale.

1. Per la gestione dei dissalatori, è autorizzata la spesa complessiva di 400 migliaia di euro per l'anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione straordinaria e la riparazione degli impianti di dissalazione e 350 migliaia di euro per la fornitura e la posa in opera di beni di consumo.

 

TITOLO III

Abrogazioni e modifiche di norme. disposizioni varie

 

     Art. 21. Abrogazione e modifiche di norme. Disposizioni varie.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.".

2. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per gli anni dal 2014 al 2019," sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2021".

3. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori", sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione;".

5. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo, 1 comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nel canone massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni [22].

6. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 le parole "per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021".

7. Il comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

8. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole "e si estendono al triennio 2017-2019".

9. Sono abrogati:

a) l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 80, commi 11 e 12, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'articolo 3, commi 1 e 4, l'art. 10 e l'art. 28, comma 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole ", per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità".

11. Al comma 10 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "nell'ultimo quinquennio" sono soppresse.

12. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole "da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio" si interpretano nel senso che i compensi spettanti ai commissari di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 sono chiaramente rapportati per ogni singolo consorzio ASI in liquidazione e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatone senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa [23].

13. Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dovuti in misura intera" sono sostituite dalle parole "versati interamente all'IRSAP".

14. Il vincolo regionale disposto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, si applica a decorrere dall'anno 2020.

15. Nelle more della concentrazione della Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e dell'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) nell'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA), si applicano anche alla Cassa regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) le previsioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Il Fondo Unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, all'Istituto regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC). Il Fondo Unico di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni è attribuito, nel limite di 100.000 migliaia di euro, alla Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S.). Restano fermi i vincoli di destinazione ad interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle cooperative, nonché le procedure di rendicontazione attualmente vigenti. Gli Assessorati competenti assicurano la vigilanza annuale sulla gestione dei Fondi di cui al presente comma.

17. Al fine di consentire la ripresa economica del settore ricettivo stagionale che ha subito gravi perdite a causa del perdurare delle misure restrittive correlate al contenimento dell'epidemia Covid-19, il limite temporale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 non si applica per gli anni 2020 e 2021 e le attività stagionali possono rimanere aperte ininterrottamente dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2021.

18. Il limite massimo delle spese complessivamente riconosciute ammissibili di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è pari, per l'esercizio finanziario 2020, al settanta per cento.

     Art. 22. Clausola di compatibilità comunitaria.

1. Gli aiuti alle imprese di cui alla presente legge sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 I/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, ovvero possono essere concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ovvero nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 c ome modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nel rispetto della normativa comunitaria di settore più favorevole anche emanata nel quadro dell'emergenza Covid-19 dalla Commissione europea e vigente al momento della concessione dell'aiuto. Possono essere altresì concessi nell'ambito delle misure e dei regimi nazionali autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della citata comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 I/01 ovvero ai sensi della normativa comunitaria di settore più favorevole emanata nel quadro dell'emergenza Covid 19 dalla Commissione europea.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 23. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

 

     Art. 24. Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge [24].

2. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma 1, le risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 1, le ulteriori risorse di cui al comma 15 dell'articolo 1, del comma 11 dell'articolo 3, del comma 10 dell'articolo 14, pari a complessivi euro 155.311.028,55 per l'anno 2020, sono accantonate nell'apposito fondo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, nel prendere atto del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, qualora le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e al comma 3, destina le stesse in misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

5. Le disposizioni di seguito indicate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale che fissa criteri e modalità secondo le risorse disponibili, comunque nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro per l'anno 2020 e di 5.250 migliaia di euro per l'anno 2021, dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

a) articolo 1, comma 9, limitatamente alle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2-ter della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 500 - capitolo 5414);

b) articolo 7, comma 1, lettera c), con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitolo 1790);

c) articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 5.250 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitolo 2871);

d) articolo 7, commi 4 e 5, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo 1 - Tipologia 101 - capitolo 1218) [25].

6. Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c), sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d).

7. Le risorse disponibili a seguito del perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono destinate prioritariamente all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Le eventuali maggiori risorse derivanti dell'Accordo, rispetto agli importi di euro 412.400.476,68 per l'anno 2020 e di euro 136.765.209,09 per l'anno 2021 quantificati con la presente legge e comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, sono destinate a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia Covid-19.

9. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 25. Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.

3. Per il perseguimento delle finalità statutarie assegnate al Ciapi di Priolo e nell'ottica del suo rilancio, in coerenza con le previsioni contenute nel piano quinquennale di sviluppo predisposto dall'ente e trasmesso al competente dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro (Allegato 1 - Parte A, Missione 15, Programma 1, capitolo 313316) [26].

4. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 753 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

5. I proventi di cui all'articolo 91 comma 3 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitoli 1806 - 1991 - 1825) come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure.

6. A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2) [27].

7. Al comma 5 dell'articolo 91 della legge regionale 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole "e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana.".

8. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 15, è autorizzata per il biennio 2020-2021 la spesa annua di euro 45 migliaia di euro (Missione 4 Programma 6 Capitolo 373712).

9. Per le finalità dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377916).

10. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 1.752.767,49 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107).

11. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è autorizzata, per il biennio 2020-2021, la spesa annua di 900 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 413741).

12. Al fine di incrementare la possibilità di fruizione per la collettività, in condizioni di sicurezza e con scopi di carattere socio assistenziale, delle aree rurali e naturali in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore di associazioni, per finalità di cui al presente comma. L'attivazione delle procedure di cui al presente comma è assegnata al dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ivi compresa la gestione dei predetti fondi.

13. Al fine di autorizzare la spesa necessaria alla riparazione dei pontili della laguna dello Stagnone di Marsala, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 100 migliaia di euro da assegnare al libero Consorzio regionale di Trapani.

14. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2020, un contributo di 200 migliaia di euro alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per fronteggiare la crisi economica derivante dalla chiusura imposta dalla normativa di contrasto al Covid-19.

15. Al fine di agevolare la ripresa economica del Polo commerciale di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in aiuto dei commercianti che operano all'interno del sito, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro.

16. Per le finalità dell'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 378103).

 

     Art. 26. Risultato di amministrazione 2018.

1. In ottemperanza alle osservazioni poste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29 e a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del "Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018" con deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019, i modelli contenuti nelle pagine 59 e 60 dell'Allegato 26 "Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018" della predetta legge regionale, sono sostituiti dai modelli riportati nella Nota integrativa di cui all'Allegato 2 alla legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30, alla voce "Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018"."

 

     Art. 27. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nei prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2020.

 

     Art. 28. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

[2] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 102 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[7] Periodo soppresso dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 e così modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[10] Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.

[14] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[15] Comma già modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[16] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[19] Comma abrogato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[20] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2020, n. 18.

[22] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22.

[23] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

[25] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.

[26] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[27] Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.