§ 4.1.90 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 2.
Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:03/02/2021
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 8 "Semplificazione e flessibilità" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 15 "Elementi di pianificazione territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 18 "Valutazione ambientale strategica (VAS)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 19 "Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 21 "Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 22 "Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 24 "Procedure di formazione del PTC e del PCM" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 25 "Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 26 "Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 10.  Abrogazione dell'articolo 27 "Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 36 "Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 37 "Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 13.  Disposizione di tutela particolare.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 48 "Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 52 "Comitato tecnico scientifico (CTS)" della legge 13 agosto 2020, n. 19.
Art. 16.  Norma finale.


§ 4.1.90 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 2.

Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.

(G.U.R. 12 febbraio 2021, n. 6 - S.O. n. 8)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 8 "Semplificazione e flessibilità" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 15 "Elementi di pianificazione territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, " sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 18 "Valutazione ambientale strategica (VAS)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) ovvero di quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, " sono sostituite dalle parole "appartenenti alla Rete Natura 2000".

2. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 19 "Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituita dalla seguente "Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale (PTR)".

2. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

"1. Il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati.".

3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

"2. I contenuti e le procedure del PTR sono definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

4. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

"3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione di norme nazionali o regionali inerenti alle materie di pertinenza del Piano.".

5. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 è abrogato.

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 le parole "del paesaggio e" e le parole "di qualità paesaggistica" sono soppresse.

7. Alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 le parole "culturali, " e "paesaggistiche, " sono soppresse e dopo le parole "in conformità con le previsioni del" sono aggiunte le parole "piano paesaggistico, del".

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

"8-bis. Gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi nei soli casi e limiti previsti dai piani paesaggistici ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, dettata ai sensi degli articoli 140 e 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili dagli altri strumenti pianificatori, sono cogenti e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti, ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice. Gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, assicurando la partecipazione degli organi regionali preposti alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 21 "Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, " sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/2020 le parole "di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana" sono soppresse.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 22 "Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "e culturali" sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 19/2020 la parola "idrogeologica" è sostituita dalla parola "idrologica".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 24 "Procedure di formazione del PTC e del PCM" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "comune capoluogo del libero Consorzio comunale" sono sostituite dalle parole "libero Consorzio comunale" e le parole "dal comune capoluogo della Città metropolitana" sono sostituite dalle parole "dalla Città metropolitana".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 25 "Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituita dalla seguente:

"l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela;".

2. La lettera p) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 19/2020 è sostituita dalla seguente:

"p) alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde agricolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 37;".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 26 "Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, al terzo periodo, le parole "dello studio" sono sostituite dalle parole "lo studio".

2. Alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole "e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e" sono soppresse.

3. Dopo il comma 14 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

"14-bis. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d'atto e l'eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.".

4. Al comma 15 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole "dalla chiusura della Conferenza di pianificazione" sono sostituite dalle parole "dalle determinazioni del consiglio comunale o dei consigli comunali, ".

5. Al comma 16 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle parole "sessanta giorni" e le parole ", che il consiglio comunale è tenuto a valutare" sono sostituite dalle parole ". Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal responsabile del procedimento al consiglio comunale per la dovuta valutazione.".

6. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

"18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.".

 

     Art. 10. Abrogazione dell'articolo 27 "Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. L'articolo 27 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 36 "Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti, legittimamente realizzati, in degrado o incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si connota come paesaggistico-ambientale e consiste nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati.".

2. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 19/2020 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 37 "Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. L'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 37.

Interventi produttivi nel verde agricolo

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;

e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991,

f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto, con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.

5. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da "dal limite" fino a "forestali e" sono soppresse.".

 

     Art. 13. Disposizione di tutela particolare.

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 46 bis. Disposizioni di tutela particolare

1. Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti nonché ad adeguamenti e ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, limitatamente a nuovi volumi tecnici o interventi che non comportino l'aumento dell'area di sedime legittimamente occupata.

2. Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti.".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 48 "Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole "della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 introdotto dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 52 "Comitato tecnico scientifico (CTS)" della legge 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole "sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica" sono aggiunte le parole "dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16".

2. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 19/2020 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) esprime parere sui piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti di cui al comma 1 dell'articolo 53.".

3. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale n. 19/2020 prima delle parole "da un ingegnere, " sono inserite le parole "da un pianificatore territoriale, ".

4. Al comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale n. 19/2020 la parola "g)," è soppressa.

 

     Art. 16. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.