§ 4.3.105 - L.R. 5 febbraio 1992, n. 1.
Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:05/02/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle [...]
Art. 2.      1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 [...]
Art. 3.      1. Alle operazioni di censimento di cui all'articolo 2 il comune provvede con personale proprio e, in caso di necessità, con personale che gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti [...]
Art. 4.      1. A seguito delle operazioni di censimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre il termine successivo di sessanta giorni, fra i soggetti censiti dovranno essere individuati [...]
Art. 5.      1. Entro i successivi sessanta giorni dalla individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 1990 aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e [...]
Art. 6.      1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 5 il comune deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi [...]
Art. 7.      1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica in tutti i casi di occupazione abusiva.
Art. 8.      1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione.
Art. 9.      1. I comuni sono tenuti all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualunque sia la fonte di finanziamento. I soggetti tenuti provvedono alla stipula dei relativi contratti entro [...]
Art. 10.      1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non deve essere superiore, per potere [...]
Art. 11.     
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      1. Nell'ambito della Regione siciliana, gli Istituti autonomi delle case popolari, già autorizzati da disposizioni legislative vigenti a cedere in proprietà gli alloggi agli inquilini, nella [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.3.105 - L.R. 5 febbraio 1992, n. 1.

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11.

(G.U.R. n. 9 del 15 febbraio 1992).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.

 

     Art. 2.

     1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, semprechè si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione [1].

     1 bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all’aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 [2].

     1 ter (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) [3].

     1 quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo [4].

     2. (Omissis) [5].

 

     Art. 3.

     1. Alle operazioni di censimento di cui all'articolo 2 il comune provvede con personale proprio e, in caso di necessità, con personale che gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a mettere a disposizione nella misura occorrente.

     2. Ove le operazioni di censimento non siano avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è tenuto, senza diffida, alla nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere entro il termine prescritto le operazioni suddette.

 

     Art. 4.

     1. A seguito delle operazioni di censimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre il termine successivo di sessanta giorni, fra i soggetti censiti dovranno essere individuati quelli in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

     2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 il comune si avvale della commissione prevista dallo articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

     Art. 5.

     1. Entro i successivi sessanta giorni dalla individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 1990 aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede all'assegnazione dello stesso alloggio di fatto in godimento e alla stipula del relativo contratto di assegnazione.

     2. Per l'assegnazione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6.

     1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 5 il comune deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

     2. In caso di inadempienza il Presidente della Regione è tenuto a nominare un commissario ad acta al fine di provvedere a quanto disposto dal comma 1.

     3. Lo stesso commissario è tenuto ad avviare le procedure in ordine alla responsabilità e ai conseguenti danni erariali provocati dagli amministratori inadempienti.

 

     Art. 7.

     1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica in tutti i casi di occupazione abusiva.

 

     Art. 8.

     1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione.

     2. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a cinque anni. Per gli alloggi che alla data dell'occupazione risultano privi di opere di urbanizzazione primaria, il canone di locazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del relativo contratto locativo.

 

     Art. 9.

     1. I comuni sono tenuti all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualunque sia la fonte di finanziamento. I soggetti tenuti provvedono alla stipula dei relativi contratti entro i sei mesi successivi alla data di aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei medesimi.

     2. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, che vi provvede senza previa diffida.

 

     Art. 10.

     1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non deve essere superiore, per potere concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, a lire 13.750.000.

     2. Il reddito di riferimento per l'applicazione della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima eventuale dichiarazione.

     3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede annualmente con proprio decreto all'aggiornamento del limite reddituale per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare sulla base della determinazione del CIPE o, in mancanza, sulla base delle variazioni ISTAT.

     4. Il suddetto limite di reddito si applica altresì per l'assegnazione di alloggi realizzati con i contributi di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

     5. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

 

CAPO II

 

     Art. 11.

     [1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così modificato:

     (Omissis)] [7].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 15.

     1. Nell'ambito della Regione siciliana, gli Istituti autonomi delle case popolari, già autorizzati da disposizioni legislative vigenti a cedere in proprietà gli alloggi agli inquilini, nella stipula dei contratti di vendita e nella determinazione del prezzo di cessione non tengono conto delle opere comunque realizzate in aggiunta o in modificazione da parte dei locatari.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [11]

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma così modificato con sentenza della Corte Cost. 22-24 gennaio 1992, n. 16 .

[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[5] Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. 22-24 gennaio 1992, n. 16.

[6] Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. 22-24 gennaio 1992, n. 16.

[7] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[8] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[9] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[10] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.

[11] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 28.