§ 3.11.38 - L.R. 5 luglio 1966, n. 16.
Determinazione del prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:05/07/1966
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali dell'Isola è fissato nella misura di lire 700 mq. Per le zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta il prezzo [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      E' vietata la concessione di aree nella zona industriale regionale in favore di coloro che siano comunque in possesso di aree nelle zone industriali di cui al D.L. 6 maggio 1909, n. 264, alla L. [...]
Art. 4.      I contratti di vendita dei terreni delle zone industriali, stipulati sino alla data di entrata in vigore della presente legge a prezzi diversi da quelli sopraindicati, possono essere approvati [...]
Art. 5.      Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 22 della L. 21 aprile 1953, n. 30 e nel secondo comma dell'art. 34 della L. 5 [...]


§ 3.11.38 - L.R. 5 luglio 1966, n. 16.

Determinazione del prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali.

(G.U.R. 6 luglio 1966, n. 32).

 

Art. 1.

     Il prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali dell'Isola è fissato nella misura di lire 700 mq. Per le zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta il prezzo è fissato nella misura di lire 150 mq.

     Per la stipula dei relativi contratti si prescinde dalla richiesta di parere prevista dagli artt. 5 e 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     E' vietata la concessione di aree nella zona industriale regionale in favore di coloro che siano comunque in possesso di aree nelle zone industriali di cui al D.L. 6 maggio 1909, n. 264, alla L. 13 luglio 1910, n. 466 e al D.L.vo 19 agosto 1917, n. 1399 e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non conferiscano le aree di cui siano in possesso al patrimonio comunale.

     Il Comune utilizzerà, ove possibile, le aree ad esso pervenute a norma del comma precedente, per gli scopi di cui alla L. naz. 18 aprile 1962, n. 167.

 

     Art. 4.

     I contratti di vendita dei terreni delle zone industriali, stipulati sino alla data di entrata in vigore della presente legge a prezzi diversi da quelli sopraindicati, possono essere approvati in sanatoria dall'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico.

 

     Art. 5.

     Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 22 della L. 21 aprile 1953, n. 30 e nel secondo comma dell'art. 34 della L. 5 agosto 1957, n. 51.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 25 L.R. 28 novembre 1970, n. 48.