§ 3.1.21 - L.R. 10 agosto 1965, n. 21.
Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:10/08/1965
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA) con le attribuzioni ed i compiti già dell'ERAS, nonché con quelli derivanti dalla presente legge.
Art. 2.      L Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri [...]
Art. 3.      In relazione ai fini indicati nell'articolo precedente l'Ente svolge i compiti e le funzioni seguenti:
Art. 4.      Il piano regionale ed i piani zonali di sviluppo agricolo sono sottoposti all'approvazione del Governo regionale, sentite le autorità competenti a norma della legge sul piano generale di [...]
Art. 5.      I piani di trasformazione previsti dall'art. 3 sono presentati dai concedenti, di intesa con i mezzadri, coloni e compartecipanti, insediati nel fondo.
Art. 6.      I piani zonali di sviluppo agricolo devono indicare l'ambito territoriale di applicazione, nonché i comuni e le parti dei territori dei comuni compresi nei piani stessi.
Art. 7.      I piani previsti all'art. 6 devono essere depositati, a cura dell'Ente, nella segreteria dei comuni interessati, per la durata di giorni 30 consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di [...]
Art. 8.      Scaduto il termine indicato all'articolo precedente, i piani, unitamente ai reclami pervenuti e alle relative controdeduzioni dell'Ente, sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura [...]
Art. 9.      Per il raggiungimento delle finalità previste dal piano generale di sviluppo agricolo e per l'attuazione dei piani zonali, l'Ente può, nei limiti delle loro attribuzioni, avvalersi dei Consorzi [...]
Art. 10.      I limiti superficiari previsti dall'art. 38 della L. 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni sono abrogati.
Art. 11.      Le norme di cui all'art. 1 della L. 25 luglio 1960, n. 29 si applicano anche a favore degli attuali possessori, anche se non aventi causa dalla ditta soggetta a conferimento, dei terreni [...]
Art. 12.      Nei casi di enfiteusi, l'Ente, su richiesta degli interessati può sostituirsi agli stessi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
Art. 13.      I coltivatori di cui all'articolo precedente sono tenuti a rimborsare all'Ente, in non più di 40 anni con l'interesse dell'1%, le somme da questo spese per la affrancazione dei canoni [...]
Art. 14.      Quando la costruzione dei laghetti collinari e relativi impianti arreca evidenti vantaggi allo sviluppo economico-sociale della zona e le opere medesime interessano l'economia dei fondi di più [...]
Art. 15.      L'Ente è tenuto a prestare la propria assistenza tecnica, giuridica ed amministrativa ai proprietari, assegnatari e lavoratori agricoli interessati:
Art. 16.      Qualora per l'applicazione di quanto previsto dalla presente legge si faccia ricorso alla costituzione di consorzi, i rispettivi statuti debbono prevedere l'attribuzione del voto pro-capite.
Art. 17.      Sono organi dell'Ente:
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il Consiglio d'amministrazione delibera sulle seguenti materie:
Art. 20.      Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle che impegnano il bilancio annuale dell'Ente per somme inferiori a lire 10 milioni, sono [...]
Art. 23.      Fermo restando quanto previsto dalla L.naz. 21 marzo 1958, n. 259, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, il quale elegge nel suo seno [...]
Art. 24.      L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 25.      Il bilancio dell'Ente è articolato in tre separate sezioni: la prima relativa alle entrate e alle spese proprie previste per l'attivazione dell'Ente stesso, la seconda a quelle riferite alle [...]
Art. 26.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo statuto dell'Ente, contenente le [...]
Art. 27.      Il Presidente della Regione, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, può sciogliere il [...]
Art. 28. 
Art. 29.      L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici provinciali e zonali.
Art. 30.      Gli espropri di immobili, a norma della presente legge, sono effettuati con le modalità previste dall'art. 11 e successivi del R.D. 26 febbraio 1940, n. 247, nonché dalle disposizioni di cui [...]
Art. 31.      Sono applicabili all'Ente tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie già accordate dalla legislazione vigente all'ERAS, comprese quelle per i centri regionali e per gli altri [...]
Art. 32.      Al funzionamento dell'Ente si provvede in linea di massima, per le spese conseguenti alle attività previste per la prima sezione del bilancio, con i finanziamenti accordati dallo Stato e dalla [...]
Art. 33.      Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'Ente è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun [...]
Art. 34.      Per la spesa ricadente nell'esercizio in corso il Governo della Regione è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, un prestito di lire [...]
Art. 35.      Sono abrogati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della L. 12 maggio 1959, n. 21, modificata con la L. 18 luglio 1961, n. 13, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente [...]


§ 3.1.21 - L.R. 10 agosto 1965, n. 21.

Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo.

(G.U.R. 14 agosto 1965, n. 35).

 

 

TITOLO I

SCOPI ED ATTRIBUZIONI DELL'E.S.A.

 

Art. 1.

     L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA) con le attribuzioni ed i compiti già dell'ERAS, nonché con quelli derivanti dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     L Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura siciliana.

     L'Ente curerà in particolare l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato.

 

     Art. 3.

     In relazione ai fini indicati nell'articolo precedente l'Ente svolge i compiti e le funzioni seguenti:

     a) cura la redazione del piano di sviluppo dell'intera superficie agraria della Regione, articolato in piani zonali nel quadro del piano regolatore per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Elabora piani zonali di trasformazione fondiaria ed agraria secondo le direttive del piano di cui sopra e sovraintende alla loro esecuzione. I piani zonali debbono contenere direttive vincolanti ed obbligatorie di trasformazione e miglioramento delle aziende e tempi di attuazione predeterminati.

     Contro gli inadempienti agli obblighi di trasformazione e di miglioramento anche in rapporto ai tempi di attuazione, l'Ente promuove, direttamente ed anche su proposta dei coltivatori manuali insediati o, in mancanza, di cooperative agricole, l'espropriazione dei fondi cui si riferiscono gli obblighi.

     Entro sei mesi l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, accertata l'inadempienza, dispone l'espropriazione.

     Alla esecuzione delle opere di trasformazione previste e non realizzate provvede l'Ente, il quale si avvale dei coltivatori insediati nei fondi o, in mancanza, di cooperative agricole che ne facciano richiesta.

     I coltivatori insediati o, in mancanza, i soci delle dette cooperative agricole, purché manuali coltivatori, acquisiscono diritto preferenziale nell'assegnazione dei lotti;

     b) svolge le funzioni ed i compiti previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli enti di sviluppo, purché compatibili con le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Regione siciliana all'Ente;

     c) fornisce, sulla base di studi ed indagini di mercato a grandi e medi livelli, indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole, singole ed associate e le assiste tecnicamente, anche mediante la creazione di centri di meccanizzazione e di centri di assistenza, per la trasformazione, il miglioramento e la conduzione;

     d) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle loro cooperative al finanziamento ed al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione. L'agevolazione al credito può avvenire mediante l'assunzione da parte dell'Ente delle necessarie garanzie fidejussorie a favore degli interessati e l'adozione di iniziative per l'istituzione di mutue e di casse rurali;

     e) organizza e gestisce direttamente corsi di istruzione professionale per la preparazione e qualificazione di dirigenti, di dirigenti di cooperative, di tecnici, di coltivatori diretti nonché di lavoratori agricoli di ogni categoria, indirizzandoli verso le forme associative di conduzione e di lavoro; può altresì, promuovere, nei modi che saranno stabiliti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli Assessori regionali per il lavoro e la cooperazione e per la pubblica istruzione, corsi e conferenze per la formazione professionale e per l'educazione e preparazione sociale delle categorie agricole;

     f) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli in maggioranza coltivatori, per l'acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli;

     g) promuove iniziative industriali e commerciali in collaborazione con enti pubblici e cooperative per intervenire nelle fasi di trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per impianti e per attrezzature da affidare a cooperative di coltivatori, a consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli;

     h) favorisce la partecipazione di cooperative di coltivatori a complessi industriali mediante la concessione di contributi sugli interessi per i mutui all'uopo occorrenti e l'assunzione di garanzie a favore delle stesse cooperative;

     i) promuove tecniche tendenti alla selezione e alla tipicizzazione dei prodotti, con particolare riferimento ai mercati di consumo ed all'esportazione;

     l) riordina le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa e meno costosa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi fra gli utenti, revoche e nuove concessioni; elabora un piano di ricerche delle acque, predisponendo i mezzi per la individuazione, il sollevamento e la distribuzione delle stesse;

     m) promuove la formazione di nuove proprietà contadine associate o singole;

     n) esercita, anche in via surrogatoria, le attribuzioni spettanti in materia di assegnazione di terreni ai contadini, previa espropriazione, ad enti o istituti, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito della potestà legislativa della Regione siciliana;

     o) utilizza i finanziamenti all'Ente assegnati con criteri preferenziali per le aziende diretto-coltivatrici, per le cooperative agricole ed i loro consorzi;

     p) promuove e favorisce ogni altra iniziativa ed attività diretta a realizzare le finalità economico-sociali allo stesso devolute da leggi e regolamenti. L'Ente, fra l'altro, salvo quanto previsto nelle precedenti lettere, è autorizzato anche a costituire e/o a partecipare a società per la produzione, trasformazione industriale, conservazione e

commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, e di prodotti alimentari utilizzabili per usi agrozootecnici, ed a concedere fideiussioni a favore delle società aventi le finalità suindicate [1].

     Qualora si tratti di società cui l'Ente partecipa, le fideiussioni non potranno superare per ciascuna obbligazione garantita la percentuale della quota di partecipazione dell'Ente rispetto al capitale sociale [1].

 

     Art. 4.

     Il piano regionale ed i piani zonali di sviluppo agricolo sono sottoposti all'approvazione del Governo regionale, sentite le autorità competenti a norma della legge sul piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Nelle more della elaborazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia, il piano regionale e i piani zonali di sviluppo agricolo sono approvati dal Governo regionale.

 

     Art. 5.

     I piani di trasformazione previsti dall'art. 3 sono presentati dai concedenti, di intesa con i mezzadri, coloni e compartecipanti, insediati nel fondo.

     In caso di disaccordo fra le parti, decide l'Ente.

     L'affittuario coltivatore diretto o la cooperativa agricola affittuaria hanno diritto di sostituirsi al proprietario nella presentazione ed esecuzione del piano.

     In caso di contrasto tra le parti decide l'Ente.

     Gli affittuari che presentano ed eseguono piani di trasformazione hanno diritto all'assistenza tecnica dell'Ente nonché ai contributi ed ai finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

 

 

TITOLO II

REDAZIONE, PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DEI PIANI ZONALI

 

     Art. 6.

     I piani zonali di sviluppo agricolo devono indicare l'ambito territoriale di applicazione, nonché i comuni e le parti dei territori dei comuni compresi nei piani stessi.

     Il piano deve contenere l'indicazione degli interventi e delle opere ritenute necessarie e deve essere corredato di una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona, sulle cause della depressione, sulle possibilità e sugli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati nonché sul prevedibile ammontare della spesa.

     Per ogni zona prevista dal piano regionale di sviluppo agricolo, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è costituita una consulta zonale composta:

     a) del sindaco, o di un suo delegato, e di due rappresentanti, di cui uno della minoranza, di ciascun comune della provincia o della zona con popolazione superiore a diecimila abitanti, e del sindaco, o di un suo delegato, di ciascun comune della provincia o della zona con popolazione inferiore a diecimila abitanti;

     b) di tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio provinciale della provincia nel cui territorio è istituito l'ufficio provinciale dell'Ente e ricade il maggior numero dei comuni della zona;

     c) degli ispettori provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio;

     d) dei presidenti, o di loro rappresentanti, delle Camere di commercio, competenti per territorio;

     e) di quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli [2];

     f) di quattro rappresentanti dei coltivatori diretti [2];

     g) di tre rappresentanti della cooperazione [2];

     h) di due rappresentanti degli agricoltori [2].

     La consulta zonale, presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dura in carica due anni ed è tenuta ad esprimere motivati pareri sulla redazione dei piani zonali.

     La consulta può, inoltre, sottomettere all'Ente le proprie considerazioni nella fase di esecuzione dei piani zonali ed essere sentita dall'Ente su tutto quanto quest'ultimo riterrà di sottoporre alla stessa in ordine ai problemi agricoli della zona.

 

     Art. 7.

     I piani previsti all'art. 6 devono essere depositati, a cura dell'Ente, nella segreteria dei comuni interessati, per la durata di giorni 30 consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei comuni suddetti. Nel termine di trenta giorni dopo la scadenza del deposito, i proprietari fondiari, gli enti pubblici, le associazioni sindacali ed ogni altro soggetto interessato possono presentare all'Ente i propri reclami, consegnandoli alla segreteria del comune dove è avvenuta la pubblicazione oppure agli uffici dell'Ente che ne rilasceranno ricevuta.

     La pubblicazione di cui al presente articolo non esonera dall'adempimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.

 

     Art. 8.

     Scaduto il termine indicato all'articolo precedente, i piani, unitamente ai reclami pervenuti e alle relative controdeduzioni dell'Ente, sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     L'Assessore, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura, decide sui reclami e quindi autorizza l'Ente alla redazione dei piani definitivi, salva la facoltà di restituire i piani all'Ente stesso indicando le eventuali modifiche da apportare e prescrivendo, ove risulti necessario, l'obbligo di una nuova pubblicazione.

 

     Art. 9.

     Per il raggiungimento delle finalità previste dal piano generale di sviluppo agricolo e per l'attuazione dei piani zonali, l'Ente può, nei limiti delle loro attribuzioni, avvalersi dei Consorzi di bonifica mentre provvede a coordinarne ed armonizzarne l'attività in ordine ai predetti fini.

 

 

TITOLO III

RIORDINAMENTO ED INCREMENTO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

 

     Art. 10.

     I limiti superficiari previsti dall'art. 38 della L. 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni sono abrogati.

     L'Ente è autorizzato a provvedere, ove possibile, ad integrare i lotti assegnati.

 

     Art. 11.

     Le norme di cui all'art. 1 della L. 25 luglio 1960, n. 29 si applicano anche a favore degli attuali possessori, anche se non aventi causa dalla ditta soggetta a conferimento, dei terreni trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.

     I possessori dei predetti terreni non sono sottoposti agli obblighi degli assegnatari della riforma agraria e possono riscattare i terreni stessi.

     L'Ente curerà l'assegnazione dei lotti agli aventi titolo sia in applicazione della L. 25 luglio 1960, n. 29, sia del presente articolo.

     I lavoratori agricoli manuali coltivatori, divenuti assegnatari, hanno diritto di essere assistiti gratuitamente dall'Ente in tutte le fasi, anche in quelle a carattere cautelare, dell'eventuale procedura di rivalsa nei confronti dei proprietari delle terre conferite per quanto riguarda le somme versate come prezzo di acquisto o canone ed a ogni altro titolo.

     Nelle more della controversia sono sospesi il pagamento della indennità di conferimento al proprietario conferente e la riscossione delle rate dovute dall'assegnatario.

 

     Art. 12.

     Nei casi di enfiteusi, l'Ente, su richiesta degli interessati può sostituirsi agli stessi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

     Possono ottenere le agevolazioni previste al primo comma i coltivatori che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame, relativamente a fondi per i quali la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente.

 

     Art. 13.

     I coltivatori di cui all'articolo precedente sono tenuti a rimborsare all'Ente, in non più di 40 anni con l'interesse dell'1%, le somme da questo spese per la affrancazione dei canoni enfiteutici.

 

     Art. 14.

     Quando la costruzione dei laghetti collinari e relativi impianti arreca evidenti vantaggi allo sviluppo economico-sociale della zona e le opere medesime interessano l'economia dei fondi di più proprietari, in attesa dell'attuazione dei piani previsti all'art. 6, l'Ente può assumere l'iniziativa per la realizzazione delle opere stesse, richiedendo, in nome degli interessati, le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     Il contributo previsto dalle vigenti disposizioni per le opere indicate nel presente articolo è elevato all'87,50% della spesa riconosciuta ammissibile.

     All'Ente sarà anticipata l'intera somma occorrente alla realizzazione dell'opera.

     Al recupero della quota a carico della proprietà privata si procederà in dieci anni al tasso del 2,50% a partire dal 1° gennaio successivo alla data di collaudo.

     Ai laghetti collinari previsti nei precedenti comma sono applicabili le disposizioni degli artt. 1100 e seguenti del codice civile.

     Per la riscossione della predetta quota valgono le norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 15.

     L'Ente è tenuto a prestare la propria assistenza tecnica, giuridica ed amministrativa ai proprietari, assegnatari e lavoratori agricoli interessati:

     a) per la stipulazione degli atti di trasferimento dei beni, registrazioni, annotazioni e trascrizioni comprese, dipendenti dall'attuazione dei piani per la trasformazione della proprietà contadina singola o associata;

     b) per la riorganizzazione e la trasformazione aziendale, per la ricomposizione fondiaria e per le relative opere;

     c) per l'istituzione e la gestione di cooperative, mutue, consorzi, società per gestioni aziendali ed industriali, ai fini del precedente art. 3;

     d) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di trasformazione agraria.

 

     Art. 16.

     Qualora per l'applicazione di quanto previsto dalla presente legge si faccia ricorso alla costituzione di consorzi, i rispettivi statuti debbono prevedere l'attribuzione del voto pro-capite.

 

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

 

     Art. 17.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) il Collegio sindacale.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 19.

     Il Consiglio d'amministrazione delibera sulle seguenti materie:

     a) bilancio preventivo e consuntivo;

     b) direttive dell'azione dell'Ente, piano generale di sviluppo agricolo e gli altri piani;

     c) costituzione di società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, partecipazione in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi consigli d'amministrazione e nei collegi sindacali;

     d) nomina del direttore generale;

     e) regolamenti dell'Ente;

     f) personale;

     g) ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'Ente stabilito da leggi e regolamenti.

 

     Art. 20.

     Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

     In caso di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni ed i poteri.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 22.

     Tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle che impegnano il bilancio annuale dell'Ente per somme inferiori a lire 10 milioni, sono trasmesse in copia, entro 5 giorni, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di 20 giorni dalla ricezione non vengono respinte dall'Assessore [4].

 

     Art. 23.

     Fermo restando quanto previsto dalla L.naz. 21 marzo 1958, n. 259, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, il quale elegge nel suo seno il presidente.

     Il Collegio è nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composto di cinque membri rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Presidenza della Regione, della Ragioneria generale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     I componenti del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     Il Collegio ha l'obbligo di compilare trimestralmente una relazione sulla gestione dell'Ente.

 

     Art. 24.

     L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere presentato dal presidente del Consiglio d'amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

     Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del Collegio dei sindaci, vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate all'Assessorato appena adottate.

     Copie di tali bilanci, previa deliberazione della Giunta regionale, sono trasmesse alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 25.

     Il bilancio dell'Ente è articolato in tre separate sezioni: la prima relativa alle entrate e alle spese proprie previste per l'attivazione dell'Ente stesso, la seconda a quelle riferite alle attività necessarie per l'attuazione della legge di riforma agraria, la terza alle entrate ed alle spese per le attività inerenti alla bonifica, alle ricerche idrogeologiche, all'irrigazione, alla viabilità rurale ed alle infrastrutture di carattere generale nonché alle relative opere connesse.

 

     Art. 26.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, sarà approvato lo statuto dell'Ente, contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli uffici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27.

     Il Presidente della Regione, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, può sciogliere il Consiglio d'amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

     Entro il termine di tre mesi il Consiglio d'amministrazione dell'Ente deve essere ricostituito.

 

     Art. 28. [5]

     Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato dell'ERAS, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato, fatta eccezione per il direttore generale, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nel regolamento dovranno essere stabilite norme transitorie per disciplinare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso il suddetto Ente al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio, alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado nonché all'attività svolta ed al merito, facendo salvo il trattamento economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale che risulterà idoneo nel concorso di cui al primo comma, e che non consegua la sistemazione nei ruoli, sarà collocato in soprannumero nei ruoli stessi per il graduale riassorbimento al verificarsi di vacanze nelle qualifiche e con sviluppo di carriera pari a quello del personale inquadrato nei ruoli medesimi.

     Il personale collocato in soprannumero partecipa agli scrutini, agli esami, ed ai concorsi per le promozioni unitamente al rimanente personale di ruolo, rimanendo, se promosso, nella posizione di soprannumerario.

     Il personale che, esperiti i concorsi previsti al primo comma, non abbia conseguito l'idoneità od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti d'età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il regolamento potrà prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto ed indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

     Fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente può adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

     L'Ente non può assumere personale se non per pubblico concorso. Tuttavia il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere non più di venti tecnici laureati con contratti a termine non superiore a tre anni, con trattamento in deroga a quello previsto per il personale dell'Ente.

     Il direttore generale è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli.

 

     Art. 29.

     L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici provinciali e zonali.

     Gli uffici centrali collaborano al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente a mezzo degli uffici periferici provinciali.

     Gli uffici periferici provinciali e zonali collaborano alla redazione dei piani zonali e sovrintendono alla loro esecuzione, secondo le norme della presente legge. Provvedono altresì all'attuazione di quanto di competenza dell'Ente.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 30.

     Gli espropri di immobili, a norma della presente legge, sono effettuati con le modalità previste dall'art. 11 e successivi del R.D. 26 febbraio 1940, n. 247, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606.

     I trasferimenti, le formalità ipotecarie, le volture catastali ed in genere tutti gli atti e formalità da compiersi in attuazione della ricomposizione fondiaria sono eseguiti in esenzione da ogni tributo salvo i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari e gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

 

     Art. 31.

     Sono applicabili all'Ente tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie già accordate dalla legislazione vigente all'ERAS, comprese quelle per i centri regionali e per gli altri istituti assorbiti dall'ERAS stesso.

 

     Art. 32.

     Al funzionamento dell'Ente si provvede in linea di massima, per le spese conseguenti alle attività previste per la prima sezione del bilancio, con i finanziamenti accordati dallo Stato e dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e dalla presente legge; per le spese conseguenti alle attività di cui alla seconda sezione con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione in materia di esecuzione di opere attinenti alla riforma agraria; per le spese relative alla terza sezione, con i finanziamenti necessari per gli studi, le ricerche e le progettazioni e con le somme spettanti all'Ente per spese generali relative all'esecuzione delle opere.

 

     Art. 33.

     Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'Ente è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

     Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all'Ente, per l'attuazione delle finalità di cui agli artt. 12 e 14, le somme all'uopo necessarie, da determinarsi in rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio.

     Le somme così anticipate saranno restituite con versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto alle modalità di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.

 

     Art. 34.

     Per la spesa ricadente nell'esercizio in corso il Governo della Regione è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, un prestito di lire 5.000.000.000 della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni 5.

     All'ammortamento del prestito si provvede mediante iscrizione nel bilancio della Regione della spesa di lire 233 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 e di lire 976 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976.

 

     Art. 35.

     Sono abrogati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 della L. 12 maggio 1959, n. 21, modificata con la L. 18 luglio 1961, n. 13, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[1] Lettera così modificata dall'art. 5 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 8 L.R. 30 luglio 1969, n. 26.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[4] Comma così sostituito dall'art. 30 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[5] Per interpretazione autentica v. L.R. 5 maggio 1966, n. 7.