§ 3.1.23 - L.R. 5 maggio 1966, n. 7.
Interpretazione autentica dell'art. 28 della L. 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'ERAS in ESA.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:05/05/1966
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico del personale dell'ERAS vigente alla data di entrata in vigore della L. 10 agosto 1965, n. 21, di cui è menzione nell'art. 28 della predetta legge, è quello costituito, [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui alla L. 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il conglobamento degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale e di cui al D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, per il [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.23 - L.R. 5 maggio 1966, n. 7.

Interpretazione autentica dell'art. 28 della L. 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'ERAS in ESA.

(G.U.R. 7 maggio 1966, n. 23).

 

Art. 1.

     Il trattamento economico del personale dell'ERAS vigente alla data di entrata in vigore della L. 10 agosto 1965, n. 21, di cui è menzione nell'art. 28 della predetta legge, è quello costituito, anche in deroga alle disposizioni del D.L. 21 novembre 1945, n. 722:

     - dallo stipendio e dagli assegni attribuiti con riferimento alle tabelle statali applicate sulla base della parificazione di grado di cui al decreto interassessoriale 29 luglio 1957, n. 4-628;

     - dalla maggiorazione del 20% di cui al D.L. 21 novembre 1945, n. 722 e prevista dalla deliberazione dell'ERAS n. 2131-bis del 31 agosto 1957, modificata in sede di ratifica dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

     - dagli aumenti periodici per scatti biennali attribuiti nella misura e con le modalità di cui alle deliberazioni dell'ERAS n. 427 del 22 gennaio 1960 e n. 8 del 12 ottobre 1961.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui alla L. 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il conglobamento degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale e di cui al D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, per il conglobamento dell'assegno temporaneo, nonché del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, per il conglobamento dell'assegno mensile nonché di ogni altro provvedimento emanato in dipendenza della legge sopra citata, vanno applicate, per il personale dell'ente, sul trattamento economico concretamente goduto quale risulta dal precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.