§ 80.5.259 – L. 5 dicembre 1964, n. 1268.
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/12/1964
Numero:1268


Sommario
Art. 1.      Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati
Art. 3.      Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato
Art. 4.      Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'art. 9 del decreto [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'art. 4 [...]
Art. 6.      L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il [...]
Art. 7.      Le pensioni straordinarie concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, d'importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto [...]
Art. 8.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti [...]
Art. 9.      Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.259 – L. 5 dicembre 1964, n. 1268.

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13 mensilità per gli anni 1964 e 1965.

(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303).

 

     Art. 1.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati:

     a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21, l'indennità mensile attribuita con la stessa legge;

     b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.

     Dalla stessa data l'indennità mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.

     Per il personale di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sarà determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico. La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sarà detratta, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.

     Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sarà conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parità di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20. Detto importo sarà detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.

     Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

     Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

     Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato:

     a) negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;

     b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data d'entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.

     L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

     In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.

     I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente art. 2.

     In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente art. 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.

     Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

     Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:

     a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto b), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;

     b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestioni interessate;

     c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli Enti pubblici di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale che esplica attività retribuita alle dipendenze dello Stato o degli Enti pubblici suddetti, nel caso in cui l'attività stessa non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quella che ha dato diritto alla pensione. In tal caso qualora sia ammessa la ricongiunzione ai fini della pensione dei due servizi, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di optare per tale ricongiunzione, prevedendo, per coloro che eserciteranno tale opzione, la cessazione della pensione e la rifusione delle rate eventualmente percepite. Ove non venga esercitata tale facoltà, il precedente servizio che ha dato luogo alla liquidazione della pensione in godimento non potrà essere valutato ai fini economici e di carriera nel nuovo impiego, ed il nuovo eventuale trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del servizio effettivamente prestato in questo ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tutti gli altri casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione, quest'ultima sarà sospesa, anche nei riguardi del personale già in servizio, ove corrisposta. In tutti i casi di ricongiunzione, ai fini della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza non potrà essere considerato uno stipendio superiore a quello posto a base della precedente pensione se non sia trascorso almeno un anno nel nuovo rapporto. In relazione agli anzidetti criteri saranno dettate norme per l'eventuale coordinamento della presente disciplina con quella relativa ai fondi riguardanti altri trattamenti di quiescenza assimilabili a quelli statali.

 

          Art. 4.

     Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennità, dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto del 25 per cento dal 1° gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1° marzo 1966.

     Per accertare indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potrà autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1° gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1° marzo 1966.

     Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve però superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, ferma restando la disciplina, sarà aumentata del 100 per cento. Il nuovo importo lordo mensile non dovrà tuttavia superare la maggiorazione mensile lorda della corrispondente pensione che deriverebbe considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni che risulteranno dal 1° marzo 1966 per effetto del conglobamento previsto dalla presente legge.

     Ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni.

     Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

     Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilità di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alla integrazione della tredicesima mensilità di pensione per il 1963.

 

          Art. 6.

     L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:

     a) a favore del personale in attività di servizio il cui trattamento economico è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilità lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662;

     b) a favore del restante personale in attività di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilità dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data d'entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;

     c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto, un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilità 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per le quali si considera un importo pari ad una mensilità della integrazione temporanea prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662.

     La tredicesima mensilità spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto è integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilità stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656.

     La tredicesima mensilità spettante nel 1965 al personale in attività di servizio è integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere a) e b) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera a), pari al 20 per cento dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21. Per quest'ultimo personale, la tredicesima mensilità spettante negli anni successivi è integrata di un importo pari al 20 per cento di detta indennità e dell'assegno integrativo, di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662.

     L'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui è riferita la mensilità stessa e va considerata, anche per il personale in attività di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.

 

          Art. 7.

     Le pensioni straordinarie concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, d'importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° gennaio 1965.

     Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 780.000 annue lorde.

     Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

 

          Art. 8.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti l'attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

 

          Art. 9.

     Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà:

     a) nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;

     b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente l'applicazione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonchè con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.

     Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:

     a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in attività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 - con l'onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria - e 67 della legge 28 giugno 1964, n. 444, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dagli articoli 66 e 71 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, in aggiunta agli importi previsti nei citati articoli;

     b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'art. 28 del predetto disegno di legge in aggiunta all'importo previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

     c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera c).

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.