§ 95.26.58 - D.P.R. 17 settembre 1964, n. 741.
Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:17/09/1964
Numero:741


Sommario
Art. 1.      Per il periodo fino al 31 dicembre 1964 l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica per il 1963 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a dichiarare all'Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 3.      La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio, industria ed agricoltura è determinata con provvedimento del [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 95.26.58 - D.P.R. 17 settembre 1964, n. 741. [1]

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per il periodo fino al 31 dicembre 1964, e modalità per la ripartizione dell'imposta fra gli enti interessati.

(G.U. 19 settembre 1964, n. 231)

 

 

     Art. 1.

     Per il periodo fino al 31 dicembre 1964 l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica per il 1963 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a dichiarare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'energia elettrica prodotta in ciascuna centrale di produzione, provvedendo entro lo stesso termine al versamento della relativa imposta alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma.

     Per il 1964 la dichiarazione ed il versamento devono essere effettuati entro il 28 febbraio 1965.

     Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi d'imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio, industria ed agricoltura è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale - in conformità ai criteri previsti dalla legge 27 giugno 1964, n. 452, sulla base della quota del reddito definitivamente accertato, relativamente alle attività trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, attribuita a ciascun Ente locale per il periodo d'imposta 1961.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare, in attesa della definizione degli accertamenti per il detto periodo d'imposta, il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

     Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emesse senza limite d'importo sul competente capitolo di spesa, in due rate con scadenza nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.