§ 3.19.9 - L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.
Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1966.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:27/02/1965
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale, per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1966, derivanti dalle assegnazioni disposte con L. 27 giugno 1962, n. 886, e previste in complessive [...]
Art. 2.      Le altre sopravvenienze attive in aggiunta a quelle previste nella tabella allegata, anche in relazione agli eventuali versamenti dello Stato eccedenti la previsione del primo comma dell'art. 1, [...]
Art. 3.      Gli Assessori regionali per lo sviluppo economico, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici; per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sotto [...]
Art. 4.      Gli stanziamenti previsti al n. 1 lett. a e b dell'art. 1 sono destinati all'esecuzione anche parziale di piani di utilizzazione ai fini dello sviluppo dell'economia agricola con speciale [...]
Art. 5.      Le infrastrutture, gli impianti e le attrezzature di cui al n. 1 lett c dell'art. 1 devono riguardare particolarmente le zone di diffusione della piccola e media impresa agricola anche associata.
Art. 6.      Lo stanziamento previsto al n. 1, lett. d, dell'art. 1, è destinato ad opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e di [...]
Art. 7.      I piani di sviluppo previsti dalla lett. e del n. 1 dell'art. 1 devono riguardare zone in comprensori di bonifica anche in via di classificazione, che non abbiano ancora fruito di stanziamenti [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale si avvale per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste al n. 1, lettere a e b, dell'art. 1 dell'E.R.A.S., degli enti locali, dei consorzi di bonifica e di [...]
Art. 9.      Gli enti indicati nell'articolo precedente, per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste al n. 1 dell'art. 1, debbono applicare le disposizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, [...]
Art. 10.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'utilizzazione dello stanziamento di cui alla lett. a del n. 2 dell'art. 1 per la realizzazione di opere ed infrastrutture previste nei [...]
Art. 11.      La fascia territoriale centro-meridionale della Sicilia è delimitata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per lo [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Lo stanziamento previsto al n. 3 dell'art. 1 è destinato:
Art. 14.      Gli enti ed i consorzi previsti nel precedente articolo possono essere costituiti soltanto tra Comuni, Province, enti pubblici, l'Italstrade e la Regione.
Art. 15.      Ferma restando l'applicazione della L. 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed aggiunte e della L. 7 agosto 1953, n. 46 e successive modifiche ed aggiunte, lo stanziamento previsto al n. [...]
Art. 16.      Gli stanziamenti previsti dal n. 5 dell'art. 1 e dalla lett. b dell'art. 2, sono destinati:
Art. 17.      Per la concessione degli appalti di opere da parte dei consorzi, degli enti o società costituiti ed operanti nella Regione, ai quali la presente legge prevede che sia affidata la esecuzione di [...]
Art. 18.      Lo stanziamento previsto al n. 6 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di opere ed attrezzature fisse per il completamento ed il potenziamento delle unità ospedaliere circoscrizionali della [...]
Art. 19.      Lo stanziamento previsto al n. 7 dell'art. 1 e quello previsto dalla lett. d dell'art. 2 sono destinati quanto a lire 14 miliardi e 300 milioni alla valorizzazione ed all'attrezzatura delle zone [...]
Art. 20.      Lo stanziamento previsto al n. 8 lett. a, dell'art. 1 della presente legge è destinato nella misura di un terzo per ciascuna delle tre Università siciliane.
Art. 21.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con l'impiego dello stanziamento previsto al n. 8 lett. b, dell'art. 1, all'esecuzione di opere edili, compresa l'acquisizione del [...]
Art. 22.      Lo stanziamento previsto al n. 9 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di un piano coordinato di studi e di ricerche sulle risorse idriche, nonché di opere di riconversione di acque salmastre e [...]
Art. 23.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al completamento di opere già comprese nei programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale, o aggiunte ai programmi stessi, con [...]
Art. 24.      Il Governo regionale è autorizzato a disporre la modifica, con i necessari adattamenti e con le relative attrezzature, della destinazione di opere edili costruite o di cui sia in corso la [...]
Art. 25.      Al coordinamento dei piani regolatori dei consorzi previsti dall'art. 12, con quello dei consorzi riconosciuti a norma dell'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche [...]
Art. 26.      Alle spese per le programmazioni e progettazioni, escluse quelle espressamente indicate alla lett. a dell'art. 13 della presente legge, nonché alle spese per i collaudi necessari ai fini della [...]
Art. 27.      Il primo comma dell'art. 1-bis del D.L.vo P. Reg. 10 aprile 1951, n. 10, ratificato con L. 4 luglio 1952, n. 18, è abrogato.
Art. 28.      Per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi previsti dall'art. 26 si applicano, salvo quanto stabilito diversamente dalla presente legge, le disposizioni della L. 29 dicembre 1962, n. 28.
Art. 29.      Tutte le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e [...]
Art. 30.      La ripartizione per anni finanziari della spesa autorizzata con l'art. 1 è indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Art. 31.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare all'Ente siciliano di elettricità anticipazioni, nella misura massima di lire 7 miliardi e 367 milioni, a carico del fondo di solidarietà [...]
Art. 32.      Al bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono versate le somme che affluiscono in restituzione alla Regione, ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni.
Art. 33.      Le assegnazioni dei fondi e le attribuzioni di compiti affidati all'E.R.A.S. nella presente legge si intendono trasferite all'Ente di sviluppo in agricoltura non appena lo stesso sarà costituito.
Art. 34.      All'onere previsto dalla presente legge ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con:
Art. 35.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 36.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.19.9 - L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1966.

(G.U.R. 27 febbraio 1965, n. 9).

 

Art. 1.

     Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale, per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1966, derivanti dalle assegnazioni disposte con L. 27 giugno 1962, n. 886, e previste in complessive lire 215 miliardi, avuto riguardo anche alle economie già realizzate negli impegni assunti, ai recuperi derivanti dall'art. 20 della L. 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni, e alle sopravvenienze attive della gestione del Fondo, comprese quelle del triennio 1 luglio 1966-30 giugno 1969, saranno utilizzate, in conformità dell'art. 38 dello Statuto della Regione, per l'esecuzione delle opere di pubblico interesse sotto indicate:

     1) Agricoltura.

     a) opere pubbliche di bonifica, con particolare riguardo alle opere di irrigazione, L. 32.000.000.000

     b) viabilità al servizio dell'agricoltura, compresi la trasformazione o il completamento di tratti funzionali di trazzere trasformate in rotabili, L. 23.000.000.000

     c) infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche per la conservazione, la valorizzazione, la manipolazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura, collegati ad iniziative dell'E.R.A.S. e di consorzi di produttori e di cooperative singole ed associate legalmente costituite, operanti nel settore, L. 5.000.000.000

     d) opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo a quelle per la difesa delle dighe, L. 5.000.000.000

     e) opere di attuazione di piani zonali di sviluppo dell'E.R.A.S. con particolare riguardo al potenziamento della piccola e media impresa agricola anche associata, L. 10.000.000.000

     2) Industria.

     a) infrastrutture delle aree di sviluppo industriali e di nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della L. 29 luglio 1957, n. 634, L. 5.000.000.000

     b) infrastrutture non rientranti tra quelle previste dalla precedente lett. a, impianti ed attrezzature diretti alla realizzazione di nuove iniziative industriali promosse dalla So.Fi.S., anche in concorso con enti pubblici regionali e statali, con l'I.R.I., con l'E.N.I., con società ai medesimi collegate, nel settore dell'industria siderurgica di base, L. 20.000.000.000

     c) infrastrutture delle zone industriali regionali, ricadenti nella fascia centro-meridionale dell'Isola, non comprese in aree di sviluppo industriale ed in nuclei di industrializzazione, riconosciuti ai sensi della L. 29 luglio 1957, n. 634, L. 6.000.00.000;.

     d) infrastrutture, non comprese tra quelle previste dalla precedente lett. c), impianti ed attrezzature diretti alla realizzazione di nuove iniziative industriali, promosse dalla So.Fi.S. [1] e dall'E.M.S. ed a partecipazione maggioritaria degli stessi, anche in concorso con enti pubblici, regionali e statali, con l'I.R.I., con l'E.N.I., con società ai medesimi collegate, da effettuarsi nella fascia centro-meridionale dell'Isola, con particolare riguardo alle zone industriali ivi ubicate, L. 10.000.000.000;

     e) infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche per la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli, diretti alla realizzazione di iniziative promosse dalla So.Fi.S. ed a partecipazione maggioritaria della stessa, L. 5.000.000.000

     f) infrastrutture dirette alla realizzazione di zone destinate ad imprese artigiane, L. 3.000.000.000;

     Ove sulle somme stanziate per le finalità di cui alla superiore lett. b Si accertassero, in rapporto alla loro concreta utilizzazione, disponibilità il Governo della Regione ne determina l'ammontare con una sua delibera, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico. Le disponibilità in tal modo determinate saranno utilizzate nei modi previsti dalla stessa lett. b, quanto a lire 5 miliardi nel settore dell'industria metalmeccanica, per la rimanente parte per iniziative industriali in altri settori di particolare interesse ai fini dello sviluppo industriale della Regione.

     3) Opere viarie, L. 49.000.000.000

     4) Opere portuali, con particolare riguardo ai porti pescherecci, L. 4.000.000.000

     5) Opere di urbanizzazione, L. 10.000.000.000

     6) Opere ed attrezzature fisse ospedaliere, L. 5.000.000.000

     7) Opere di attuazione di piani di zone di interesse turistico, nonché opere ed attrezzature idrotermali, L. 10.000.000.000

     8) Scuola.

     a) opere ed attrezzature fisse del Politecnico e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo, delle Facoltà di agraria, di chimica e di chimica industriale dell'Università di Catania e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, L. 6.000.000.000

     Lo stanziamento relativo alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo è limitato a lire 250 milioni.

     b) opere ed attrezzature fisse per centri di addestramento professionale e per le scuole ed istituti professionali ad indirizzo agricolo, industriale ed artigianale e turistico alberghiero, L. 4.000.000.000

     9) Ricerche idriche a fini irrigui, potabili ed industriali opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine o salmastre, L. 3.000.000.000

     L'esecuzione delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e delle opere previste alle lettere c del n. 1, lettere b, d ed e del n. 2 ed a del n. 8, è affidata, in concessione, agli enti interessati mediante apposite convenzioni in cui siano stabilite le modalità di erogazione o di impiego delle somme stanziate. A favore dei predetti enti possono essere disposte aperture di credito fino all'80 % dell'importo al netto del ribasso contrattuale di ciascuna opera.

     Le predette aperture di credito possono essere utilizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati d'oneri. Le concessioni sono accordate su specifici programmi di dettaglio, approvati a norma del successivo art. 3.

     Le infrastrutture, gli impianti e le attrezzature previsti alle lett. b, d ed e del n. 2 sono destinati agli enti interessati a mezzo di apposite convenzioni in cui saranno fissate le relative modalità comprese quelle per il rimborso, senza interessi, delle spese effettuate per la loro realizzazione.

 

     Art. 2.

     Le altre sopravvenienze attive in aggiunta a quelle previste nella tabella allegata, anche in relazione agli eventuali versamenti dello Stato eccedenti la previsione del primo comma dell'art. 1, sono destinate alle seguenti finalità:

     a) per le opere indicate al n. 1, lett. b dell'art. 1, L. 5.000.000.000

     b) per le finalità di cui al n. 5 dell'art. 1, L. 5.000.000.000

     c) per opere ed attrezzature fisse per centri di addestramento professionale e per le scuole ed istituti professionali, L. 2.000.000.000

     d) per infrastrutture ed altre opere di interesse turistico, L. 5.000.000.000

     e) ogni altra sopravvenienza, per l'attuazione di piani comunali ed intercomunali elaborati dai comuni e dai consorzi facoltativi di comuni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, risanamento, viabilità e servizi urbani e sociali, nonché di opere aventi come fine la valorizzazione ed il restauro dei centri storico-artistici.

 

     Art. 3.

     Gli Assessori regionali per lo sviluppo economico, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici; per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sotto la presidenza del Presidente della Regione o, in sua sostituzione, dell'Assessore per lo sviluppo economico, formulano le proposte in ordine alle direttive di massima per la ripartizione territoriale delle spese previste dalla presente legge e per la ripartizione fra gli enti interessati delle somme previste alla lett. d del n. 2 dell'art. 1, nonché in ordine ai criteri di priorità degli interventi da effettuarsi nei vari settori.

     Le proposte sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale a norma dell'art. 4, n. 4, della L. 29 dicembre 1962, n. 28.

     I programmi di dettaglio formulati dal Comitato di Assessori previsto dal primo comma che li coordina con quelli dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, delle Amministrazioni regionali, degli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nel territorio della Regione e degli enti ad essi collegati, sono approvati dalla Giunta regionale.

     All'approvazione delle convenzioni di cui ai due ultimi comma dell'art. 1 provvede il Comitato previsto dal primo comma.

     Per le modifiche ed integrazioni dei programmi di dettaglio relative alle precedenti rate del fondo di solidarietà nazionale si provvede a norma del presente articolo.

     Ai fini del coordinamento previsto dal terzo comma gli Assessori regionali per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti presentano all'Assessorato dello sviluppo economico i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario dai rispettivi rami di amministrazione e dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica comunque da essi vigilati o dipendenti o ad essi collegati.

 

     Art. 4.

     Gli stanziamenti previsti al n. 1 lett. a e b dell'art. 1 sono destinati all'esecuzione anche parziale di piani di utilizzazione ai fini dello sviluppo dell'economia agricola con speciale riguardo alle zone irrigue, alle canalizzazioni, alle reti di acquedotti e di strade, facenti capo alle medesime, nonché a zone particolarmente suscettibili di trasformazione agraria o di particolare interesse ai fini dell'equilibrato sviluppo dell'economia agricola nella Regione.

     I detti piani sono predisposti, conformemente alle direttive dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dall'E.R.A.S., il quale vi provvede con il concorso degli enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, compresi i consorzi di bonifica operanti nelle zone interessate. Sono coordinati ed approvati a norma del precedente art. 3.

     Il concorso della Regione nella spesa per la esecuzione delle opere previste dalle lett. d, f e g dell'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è elevato al 96 %.

     Qualora le opere di cui al precedente comma siano finanziate dallo Stato o da altri enti, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere, a carico degli appositi capitoli di bilancio della Regione, la restante spesa fino alla concorrenza dei limiti sopra fissati.

 

     Art. 5.

     Le infrastrutture, gli impianti e le attrezzature di cui al n. 1 lett c dell'art. 1 devono riguardare particolarmente le zone di diffusione della piccola e media impresa agricola anche associata.

     A carico dello stanziamento previsto per le finalità del comma precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette alla realizzazione nel territorio della Repubblica anche fuori della Sicilia, di un'idonea rete di conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli siciliani.

     Gli impianti sono affidati in gestione all'E.R.A.S., a consorzi di produttori, a cooperative singole od associate, legalmente costituite, operanti nel settore, mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 6.

     Lo stanziamento previsto al n. 1, lett. d, dell'art. 1, è destinato ad opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e di rinsaldamento delle relative pendici, sia in comprensori di bonifica che in bacini montani, con particolare riguardo alla difesa boschiva delle dighe.

 

     Art. 7.

     I piani di sviluppo previsti dalla lett. e del n. 1 dell'art. 1 devono riguardare zone in comprensori di bonifica anche in via di classificazione, che non abbiano ancora fruito di stanziamenti per opere di bonifica.

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale si avvale per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste al n. 1, lettere a e b, dell'art. 1 dell'E.R.A.S., degli enti locali, dei consorzi di bonifica e di tuffi gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, mentre per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui alla lett. d si avvale anche dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 9.

     Gli enti indicati nell'articolo precedente, per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste al n. 1 dell'art. 1, debbono applicare le disposizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della L.R. 28 luglio 1949, n. 39.

 

     Art. 10.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'utilizzazione dello stanziamento di cui alla lett. a del n. 2 dell'art. 1 per la realizzazione di opere ed infrastrutture previste nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale riconosciute ai sensi della L. 29 luglio 1957, n. 634:

     a) mediante spesa diretta per quelle non finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno;

     b) mediante contributi fino alla concorrenza della quota di spesa non finanziabile, secondo le norme vigenti, per quelle ammesse a finanziamento della Cassa medesima.

     I contributi previsti al comma precedente sono subordinati alla prova della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti agli artt. 3 e 4 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

     La concessione dei contributi previsti per i rustici è altresì subordinata all'impegno da parte dei Consorzi di stabilire per la concessione in uso dei rustici industriali canoni differenziati in rapporto ai singoli tipi di industria.

     Le quote di conferimento della Regione ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della citata L. 29 luglio 1957, n. 634, sono costituite:

     a) dai contributi e dalle opere e infrastrutture previsti al presente articolo;

     b) dai beni patrimoniali delle zone industriali regionali, istituite ai sensi della L. 21 aprile 1953, n. 30, e successive modifiche conferite ai Consorzi;

     c) da eventuali concorsi finanziari.

     Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al n. 2, lett. a, dell'art. 1.

 

     Art. 11.

     La fascia territoriale centro-meridionale della Sicilia è delimitata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, in rapporto alle effettive possibilità di sviluppo, ai fini del riequilibrio territoriale dell'economia siciliana.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13.

     Lo stanziamento previsto al n. 3 dell'art. 1 è destinato:

     a) all'autostrada Messina-Catania, lire 18 miliardi;

     b) all'autostrada Palermo-Catania, lire 10.321.800;

     c) al primo tratto funzionale, comprendente il traforo dei monti Peloritani, dell'autostrada Messina-Palermo-Mazara del Vallo, lire 12 miliardi;

     d) a strade a scorrimento veloce di allacciamento dell'autostrada Palermo-Catania con Caltanissetta ed Enna, alla strada a scorrimento veloce Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta, alla strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta, al completamento della strada a scorrimento veloce Pozzallo-Ragusa-Catania, al completamento delle rettifiche della strada Palermo-Agrigento per complessive lire 5 miliardi e 200 milioni;

     e) alle autostrade Siracusa-Gela, Gela-Mazara del Vallo, lire 3 miliardi;

     f) a strade di circonvallazione dei centri urbani o di allacciamento delle frazioni con i centri comunali, per le rimanenti disponibilità.

     Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste alle lettere a, b, c, d, e, si provvede, anche per tratti funzionali, a norma di apposite convenzioni con l'Azienda autonoma statale per le strade o con la Società Italstrade, concessionaria delle autostrade previste dall'art. 16 della L. 24 luglio 1961, n. 729, esclusi in ogni caso enti o persone private.

     Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui alla lett. f l'Amministrazione regionale può anche avvalersi delle amministrazioni provinciali, che si serviranno esclusivamente dei propri uffici tecnici.

     Per l'attuazione del programma autostradale previsto dalle lett. a, b, c, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non sia possibile provvedere a norma del secondo comma, a partecipare ai consorzi ed enti costituiti a norma e per gli effetti della L. 24 luglio 1961, n. 729 e ad erogare, con modalità da regolarsi mediante apposite convenzioni, in favore dei medesimi, contributi integrativi di quelli statali, a carico degli stanziamenti previsti dal n. 3 dell'art. 1 in relazione al presente articolo.

     Per le progettazioni si provvede a mezzo degli uffici tecnici dell'A.N.A.S. o di altri uffici tecnici di enti pubblici specializzati, esclusi in ogni caso enti o persone private.

     Il consorzio per la strada di grande comunicazione Palermo-Catania, istituito con il D P. 4 dicembre 1953, n. 304/A, è posto in liquidazione.

     La quota di partecipazione regionale di un miliardo, conferita al patrimonio del consorzio in base all'autorizzazione contenuta nell'art. 1, n. 1 della L. 21 aprile 1953, n. 30, con le relative sopravvenienze attive, è versata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale ed è destinata all'esecuzione di tratti funzionali della strada di grande comunicazione Punta Raisi-Birgi.

 

     Art. 14.

     Gli enti ed i consorzi previsti nel precedente articolo possono essere costituiti soltanto tra Comuni, Province, enti pubblici, l'Italstrade e la Regione.

     Gli statuti di tali enti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Negli statuti devono essere inserite le opportune norme dirette ad assicurare alla Regione una partecipazione proporzionale alla propria quota d'apporto negli organi amministrativi dei consorzi e degli enti di cui al precedente comma.

     Per i consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali l'Amministrazione regionale decida di partecipare, gli statuti, opportunamente modificati anche ai fini del disposto del comma precedente, sono approvati con la procedura prevista dal secondo comma del presente articolo.

     I consorzi di cui sopra hanno personalità giuridica pubblica.

 

     Art. 15.

     Ferma restando l'applicazione della L. 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed aggiunte e della L. 7 agosto 1953, n. 46 e successive modifiche ed aggiunte, lo stanziamento previsto al n. 4 dell'art. 1 è destinato all'esecuzione di opere per il potenziamento e l'ampliamento dei porti di competenza regionale, ivi compresa la costruzione di invasi per traghetti, con priorità per il finanziamento dei lavori diretti a dare funzionalità ad opere o complessi di opere eseguite o in corso di esecuzione, nonché per il porto di Mazara del Vallo.

 

     Art. 16.

     Gli stanziamenti previsti dal n. 5 dell'art. 1 e dalla lett. b dell'art. 2, sono destinati:

     a) all'acquisizione, per la cessione dietro rimborso ai Comuni, delle aree necessarie per i piani delle zone per l'edilizia economica da cedere ad enti o privati ai sensi e alle condizioni di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e di quelle relative ad opere e servizi complementari urbani e sociali, nonché alle opere di urbanizzazione previste dal primo comma dell'art. 10 e dall'art. 19 della suddetta legge;

     b) ai piani comunali e intercomunali diretti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, risanamento, viabilità anche a fine di valorizzazione e restauro di centri storico-artistici, nonché per piani di attuazione di servizi indispensabili per rendere abitabili gli alloggi costruiti nei quartieri popolari, per i relativi collegamenti stradali e per le opere ed i servizi complementari urbani e sociali.

 

     Art. 17.

     Per la concessione degli appalti di opere da parte dei consorzi, degli enti o società costituiti ed operanti nella Regione, ai quali la presente legge prevede che sia affidata la esecuzione di opere pubbliche di qualsiasi specie, si applicano le norme della L. 18 luglio 1961, n. 10 e successive modificazioni.

     La data per lo svolgimento della gara è di volta in volta comunicata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il quale delega un proprio funzionario per assistervi.

 

     Art. 18.

     Lo stanziamento previsto al n. 6 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di opere ed attrezzature fisse per il completamento ed il potenziamento delle unità ospedaliere circoscrizionali della Regione, secondo un piano di revisione della tabella allegata alla L. 5 luglio 1949, n. 23 e successive modifiche, che non preveda nuove unità circoscrizionali, nonché per il completamento di opere ed attrezzature fisse ospedaliere già ammesse al finanziamento regionale ad integrazione degli interventi statali, da approvarsi dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità.

 

     Art. 19.

     Lo stanziamento previsto al n. 7 dell'art. 1 e quello previsto dalla lett. d dell'art. 2 sono destinati quanto a lire 14 miliardi e 300 milioni alla valorizzazione ed all'attrezzatura delle zone del territorio della Regione, che per le caratteristiche derivanti dalla loro ubicazione e dalle loro attrattive panoramiche, climatiche, archeologiche ed artistiche, si prestino ad organici piani di intervento, ai fini dell'incremento del turismo verso la Regione.

     Ciascun piano deve contenere la previsione delle infrastrutture necessarie all'organizzazione turistica della zona, quali la viabilità interna e interzonale, le opere e i servizi igienico-sanitari, gli allacciamenti elettrici ed idrici, le opere necessarie per l'incremento delle comunicazioni, per la valorizzazione del patrimonio artistico storico di interesse regionale, archeologico e monumentale e di quello idrotermo minerale, per le attrezzature sportive e ricreative, e di ogni altra opera utile ai fini della funzionalità turistica della zona.

     Il rimanente finanziamento è destinato ad opere ed attrezzature fisse per aziende idrotermali, con particolare riguardo al completamento di quelle già iniziate.

 

     Art. 20.

     Lo stanziamento previsto al n. 8 lett. a, dell'art. 1 della presente legge è destinato nella misura di un terzo per ciascuna delle tre Università siciliane.

 

     Art. 21.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con l'impiego dello stanziamento previsto al n. 8 lett. b, dell'art. 1, all'esecuzione di opere edili, compresa l'acquisizione del terreno, e ad attrezzature fisse per le scuole e gli istituti professionali di interesse regionale.

     L'Amministrazione regionale può altresì concorrere, con lo stesso stanziamento, alla realizzazione di opere destinate a centri di addestramento ed a scuole ed istituti professionali promossi dallo Stato e da altri enti pubblici.

     Con apposite modalità da concordare con gli enti predetti saranno stabilite le norme per la relativa gestione.

 

     Art. 22.

     Lo stanziamento previsto al n. 9 dell'art. 1 è destinato all'attuazione di un piano coordinato di studi e di ricerche sulle risorse idriche, nonché di opere di riconversione di acque salmastre e saline ai fini irrigui potabili ed industriali. Almeno il 30 % dello stanziamento è riservato ad opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine.

     La redazione e l'attuazione del piano sono promosse dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di intesa con gli Assessori per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per lo sviluppo economico.

     L'Amministrazione regionale, per quanto attiene agli studi e alle ricerche, è autorizzata ad avvalersi di enti pubblici e di uffici tecnici statali, con preferenza per l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

     I rapporti con gli enti pubblici sono regolati da convenzioni in cui può essere stabilita la concessione di anticipazioni, fino al 20 % della spesa complessiva.

     Le anticipazioni sono effettuate a mezzo di aperture di credito dalle quali possono essere effettuati prelievi soltanto a presentazione di rendiconti documentati delle spese effettuate.

 

     Art. 23.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al completamento di opere già comprese nei programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale, o aggiunte ai programmi stessi, con priorità per i lavori di completamento diretti a rendere funzionali opere o complessi di opere rimaste incompiute, con particolare riguardo alle zone di proprietà contadina, nonché per il pagamento di somme dovute per indennità di espropriazione per opere eseguite con fondi dei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale, ivi comprese le spese di espropriazione e di indennità di temporanea occupazione di terreni destinati a rimboschimento.

     Al completamento delle opere ed attrezzature fisse dell'Istituto di radiologia presso l'Università di Palermo è in ogni caso destinata una somma non superiore a lire 250 milioni.

     Alle spese occorrenti per i completamenti si provvede a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge per le rispettive categorie di opere.

 

     Art. 24.

     Il Governo regionale è autorizzato a disporre la modifica, con i necessari adattamenti e con le relative attrezzature, della destinazione di opere edili costruite o di cui sia in corso la costruzione con fondi della Regione, ai fini di una più immediata o migliore utilizzazione con preferenza, per quelle ospedaliere, per la destinazione a scuole, cronicari, ricoveri per minorati psichici e colonie climatiche.

     Analogamente, può essere provveduto all'utilizzazione, coi necessari adattamenti e con le relative attrezzature, dei borghi rurali, per la destinazione a centri di addestramento e qualificazione professionale in agricoltura o ad impianti per la conservazione, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli o a consimili finalità.

     L'Amministrazione regionale provvede alla gestione delle opere edili predette direttamente o per concessione.

     Alla spesa per gli adattamenti e per le attrezzature delle opere su indicate, si provvede analogamente a quanto disposto con l'ultimo comma del precedente articolo.

 

     Art. 25.

     Al coordinamento dei piani regolatori dei consorzi previsti dall'art. 12, con quello dei consorzi riconosciuti a norma dell'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche provvede la Giunta regionale, a norma dell'art. 3.

 

     Art. 26.

     Alle spese per le programmazioni e progettazioni, escluse quelle espressamente indicate alla lett. a dell'art. 13 della presente legge, nonché alle spese per i collaudi necessari ai fini della esecuzione delle opere previste nella presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme destinate alle singole categorie di interventi in misura non superiore al 2 % del relativo ammontare.

     A tale fine possono essere disposte aperture di credito a favore degli enti a mezzo dei quali si deve provvedere alla programmazione o alla redazione dei progetti.

     Gli incarichi di progettazione per le singole opere sono subordinati all'approvazione dei programmi con la procedura prevista dalla presente legge.

 

     Art. 27.

     Il primo comma dell'art. 1-bis del D.L.vo P. Reg. 10 aprile 1951, n. 10, ratificato con L. 4 luglio 1952, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 28.

     Per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi previsti dall'art. 26 si applicano, salvo quanto stabilito diversamente dalla presente legge, le disposizioni della L. 29 dicembre 1962, n. 28.

 

     Art. 29.

     Tutte le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

     Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni di cui al titolo 1 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge [2].

     L'indennizzo per l'espropriazione è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data di approvazione del progetto, senza tenere conto degli aumenti di valore attribuibili, sia direttamente che indirettamente, ai programmi, alle previsioni dei progetti ed all'esecuzione delle opere.

 

     Art. 30.

     La ripartizione per anni finanziari della spesa autorizzata con l'art. 1 è indicata nella tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 31.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare all'Ente siciliano di elettricità anticipazioni, nella misura massima di lire 7 miliardi e 367 milioni, a carico del fondo di solidarietà nazionale, per l'attuazione dei programmi in corso alla data del 12 dicembre 1962, di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti aventi per scopo la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio regionale.

     Le provvidenze contemplate nel precedente comma sostituiscono ogni altra erogazione disposta a titolo di contributo in favore dell'E.S.E.

     (Omissis) [3].

     Il rimborso delle somme anticipate ai sensi del presente articolo avrà luogo, senza interessi, in quattro annualità posticipate a partire dal 1° gennaio 1966, con facoltà per l'amministrazione regionale di accordare delle protrazioni nell'ambito del quadriennio a richiesta del Consiglio di amministrazione dell'E.S.E.

     Le anticipazioni sono concesse previa stipula di una convenzione modificativa di quella intervenuta per l'attuazione della L. 18 aprile 1958, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e nella quale il termine di rimborso delle somme erogate in dipendenza della legge sopracitata verrà fissato in conformità di quanto previsto nel comma precedente.

     (Omissis) [4].

     Sono abrogati gli artt. 1, 3 e 4 della L. 10 aprile 1962, n. 15.

 

     Art. 32.

     Al bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono versate le somme che affluiscono in restituzione alla Regione, ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni.

     L'Amministrazione regionale ha facoltà di scontare le relative rate, ricadenti negli esercizi successivi presso l'Istituto di credito al quale è affidato il fondo di solidarietà nazionale, secondo le modalità che saranno stabilite da apposita convenzione.

 

     Art. 33.

     Le assegnazioni dei fondi e le attribuzioni di compiti affidati all'E.R.A.S. nella presente legge si intendono trasferite all'Ente di sviluppo in agricoltura non appena lo stesso sarà costituito.

 

     Art. 34.

     All'onere previsto dalla presente legge ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con:

     - l'assegnazione di cui alla L. 27 giugno 1962, n. 886. per gli esercizi 1960-61, 1961-62 e 1962-63, in milioni 77.950

     - le somme previste al capo I degli stati di previsione della spesa del fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1963-64, 1964-periodo 1° luglio al 31 dicembre - e 1965, in milioni 94.000

     - le sopravvenienze attive dei bilanci del fondo di solidarietà nazionale degli esercizi precedenti a quello in corso e con la previsione degli interessi attivi sul conto di cassa del predetto bilancio per l'esercizio 1965, in milioni 3.560

Totale lire: 175.000

 

     Art. 35.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 36.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 40 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.

[1] Articolo abrogato dall'art. 40 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 L.R. 10 agosto 1968, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 L.R. 12 aprile 1967, n. 43.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 L.R. 12 aprile 1967, n. 43.