§ 57.7.127 - Legge 2 gennaio 1952, n. 18.
Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/01/1952
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, se per effetto dell'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A [...]
Art. 2.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per [...]


§ 57.7.127 - Legge 2 gennaio 1952, n. 18. [1]

Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali.

(G.U. 31 gennaio 1952, n. 26)

 

     Art. 1.

     Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, se per effetto dell'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A a tutti gli effetti giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.