§ 63.2.b - Legge 29 settembre 1962, n. 1462.
Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:29/09/1962
Numero:1462


Sommario
Art. 1.      Nel primo comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature" [...]
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      I commi 6°, 7° e 8° dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      L'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed [...]
Art. 6.      Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:
Art. 7.      A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei [...]
Art. 8.      La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la [...]
Art. 9.      Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata [...]
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      I commi 2° e 3° dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:
Art. 13.      Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che [...]
Art. 14.      Al primo comma dell'art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:
Art. 15.      La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui [...]
Art. 16.      La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a [...]
Art. 17.      La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, [...]
Art. 18.      Al fine di integrare il piano quindicennale per l'esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma [...]
Art. 19.      Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
Art. 20.      In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli [...]
Art. 21.      Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in [...]
Art. 22.      Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la [...]
Art. 23.      Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della "Cassa" è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.


§ 63.2.b - Legge 29 settembre 1962, n. 1462. [1]

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno.

(G.U. 19 ottobre 1962, n. 264).

 

     Art. 1.

     Nel primo comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature" sono aggiunte le seguenti:

     "le opere di sistemazione dei terreni nonchè tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

     "Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

     Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

     Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

     L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

     L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito dell'indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

     L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni [2] .

     In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555" [3] .

 

          Art. 3.

     I commi 6°, 7° e 8° dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

     "Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

     Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

     La "Cassa" può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti".

 

          Art. 4.

     L'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

     La "Cassa" è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

     La "Cassa" è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo".

 

          Art. 5.

     Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 6.

     Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

     "I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali".

 

          Art. 7.

     A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei Comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

     Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

 

          Art. 8.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

 

          Art. 9.

     Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

     I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

     "Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie".

 

          Art. 11.

     L'art. 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

     "Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

     Il contributo per le opere di cui all'art. 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio".

 

          Art. 12.

     I commi 2° e 3° dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

     "Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purchè i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla "Cassa" e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito".

 

          Art. 13.

     Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 11 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonchè alla localizzazione delle iniziative.

     Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.

 

          Art. 14.

     Al primo comma dell'art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

     "I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonchè per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici.

     La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente [4] .

 

          Art. 16.

     La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

     Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico.

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.

 

          Art. 17.

     La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonchè all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla "Cassa" medesima.

     In situazioni di particolare depressione, l'intervento della "Cassa" può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla "Cassa", o adeguate dalla medesima.

     La "Cassa" è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

 

          Art. 18.

     Al fine di integrare il piano quindicennale per l'esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna.

     Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

     Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 20.

     In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 21.

     Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 22.

     Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente art. 3 della presente legge.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.

 

          Art. 23.

     Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della "Cassa" è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Capoverso modificato dall'art. 6 della L. 6 luglio 1964, n. 608 e così sostituito dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717.

[3] Capoverso aggiunto dall'art. 31 della L. 26 giugno 1965, n. 717.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 26 giugno 1965, n. 717.