§ 3.2.35 - L.R. 28 luglio 1978, n. 23.
Provvedimenti per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:28/07/1978
Numero:23


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 1 della L. 1 luglio 1977, n. 403 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi in conto capitale per l'acquisizione, la [...]
Art. 2.      Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della L. 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzato, per l'anno [...]
Art. 3.      In attuazione dell'art. 1, lett. b), della L. 1° luglio 1977, n. 403, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 1, secondo [...]
Art. 4.      Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui per la trasformazione, ai sensi dell'art. 1, lett. e), della L. 1° luglio 1977, n. 403, di passività onerose in essere alla [...]
Art. 5.      L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105, per l'esercizio finanziario 1978 è incrementata di lire 3.500 milioni.
Art. 6.      Ai prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed all'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni [...]
Art. 7.      Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.
Art. 8.      Per l'attuazione dell'art. 17-sexies del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 23 marzo 1973, n. 36, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui contratti dai consorzi di bonifica per la spesa [...]
Art. 10.      Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23, ed anche al fine di favorire gli impianti irrigui già esistenti, per un periodo di anni tre a decorrere dall'entrata in vigore [...]
Art. 11.      Per far fronte agli oneri relativi al completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate a termini del regolamento comunitario n. 620 del 1976 nonché a quelli [...]
Art. 12.      A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 1° agosto 1977, n. 75, per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste, il rimborso delle spese generali a [...]
Art. 13.      Allo scopo di consentire il ripristino delle condizioni di redditività della coltivazione di patate precoci, nei territori che saranno delimitati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 14.      Le istanze per ottenere le agevolazioni previste dal precedente articolo debbono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1978 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente [...]
Art. 15.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai produttori ed operatori commerciali di patate primaticce e di prodotti orticoli da pieno campo, aventi sede ed operanti nei territori di [...]
Art. 16.      Per le finalità previste dagli artt. 13 e 15 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso:
Art. 17.      Allo scopo di agevolare il coordinamento, l'adeguamento e l'esecuzione dei programmi contemplati dalle convenzioni stipulate, o da stipulare entro l'anno 1978, per le diverse finalità previste [...]
Art. 18.      Nei limiti dello stanziamento autorizzato dall'art. 17 della L.R. 1° agosto 1977, n. 74, sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo medesimo gli allevatori delle aree montane e [...]
Art. 19.      Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, e dell'art. 34 della [...]
Art. 20.      All'onere di lire 35.687 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3 e 5 della presente legge, e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si provvede con parte delle assegnazioni di [...]


§ 3.2.35 - L.R. 28 luglio 1978, n. 23.

Provvedimenti per il settore agricolo.

(G.U.R. 29 luglio 1978, n. 32).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 1 della L. 1 luglio 1977, n. 403 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi in conto capitale per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché delle relative attrezzature e pertinenze.

     Il contributo di cui al comma precedente è determinato nella misura massima del 60% della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevata fino al 70% a favore delle cooperative e loro consorzi, nonché delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle LL. 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306.

     Quando per le predette finalità il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato a termini dell'art. 4, terzo e quarto comma, della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo.

     Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata.

     Per gli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, redige un apposito programma di interventi indicando la quota da destinarsi ai vari comparti produttivi delle diverse aree territoriali.

     Il programma, sottoposto al preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dalla Giunta regionale. Alla predetta Commissione sono sottoposti, altresì, per il preventivo parere, i provvedimenti da emanare in ordine all'acquisizione degli impianti di cui al primo comma del presente articolo.

     Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 29.187 milioni.

 

     Art. 2.

     Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della L. 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 3.575 milioni.

     Alle provvidenze suddette si applica il disposto dell'art. 10 della L. 1° luglio 1977, n. 403.

     I mutui a tasso agevolato previsti dal presente articolo possono essere concessi in aggiunta ai contributi di cui al secondo comma del precedente art. 1, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

 

     Art. 3.

     In attuazione dell'art. 1, lett. b), della L. 1° luglio 1977, n. 403, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma, della presente legge - sulla spesa ritenuta ammissibile, per i progetti presentati da cooperative agricole e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul F.E.O.G.A. - Sezione orientamento - e non ammessi al finanziamento del fondo stesso per mancanza di disponibilità finanziarie.

     Alle predette iniziative possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dal precedente art. 2, terzo comma.

     Per gli interventi del presente articolo si applicano le norme cui al quinto e sesto comma dell'art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 4.

     Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui per la trasformazione, ai sensi dell'art. 1, lett. e), della L. 1° luglio 1977, n. 403, di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino alla data di entrata in vigore della precitata L. 1° luglio 1977, n. 403, dalle cooperative agricole e loro consorzi, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno quindicennale di lire 3.000 milioni.

     La quota del 30% a carico dei soci delle cooperative, quale condizione per l'ammissione al beneficio di cui al primo comma, può essere determinata dall'entità del capitale netto, rispetto al totale delle passività di bilancio al 31 dicembre 1977, rappresentato, oltre che dal capitale sociale, dai fondi di ammortamento e dai fondi di riserva.

     Le domande relative alla concessione delle provvidenze di cui al presente articolo devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105, per l'esercizio finanziario 1978 è incrementata di lire 3.500 milioni.

 

     Art. 6.

     Ai prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed all'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici si applicano le norme di cui all'art. 11 della L. 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 7.

     Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione dell'art. 17-sexies del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 23 marzo 1973, n. 36, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui contratti dai consorzi di bonifica per la spesa non coperta dai contributi, relativi alle opere di viabilità interpoderale, concessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi delle leggi nazionali e regionali attinenti al settore.

     Gli oneri di cui sopra vanno riferiti alle rate di mutuo per le quali è intervenuto provvedimento di sospensione della riscossione del ruolo da parte dei consorzi di bonifica nonché a quelle non ancora scadute.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno quindicennale di lire 200 milioni.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23, ed anche al fine di favorire gli impianti irrigui già esistenti, per un periodo di anni tre a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 11.

     Per far fronte agli oneri relativi al completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate a termini del regolamento comunitario n. 620 del 1976 nonché a quelli connessi con l'attuazione del regolamento comunitario n. 871 del 1977, è autorizzata, in applicazione della L.R. 8 luglio 1977, n. 49, la spesa di lire 370 milioni di cui lire 55 milioni per le finalità dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

 

     Art. 12.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 1° agosto 1977, n. 75, per le opere pubbliche concernenti il settore dell'agricoltura e delle foreste, il rimborso delle spese generali a favore degli enti concessionari viene effettuato nella identica misura prevista dal secondo comma dell'art. 10 della L.R. 25 luglio 1969, n. 23.

 

     Art. 13.

     Allo scopo di consentire il ripristino delle condizioni di redditività della coltivazione di patate precoci, nei territori che saranno delimitati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a favore dei produttori agricoli singoli od associati può essere concesso un contributo nella misura massima del 20% del prezzo d'acquisto, elevata al 30% nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, per ogni quintale di tuberi-seme di varietà «sieglinde» dagli stessi acquistato ed impiegato per la semina della campagna 1978-79 e sempreché sia dai beneficiari comprovato l'impiego di tuberi-seme della medesima varietà nella precedente campagna.

 

     Art. 14.

     Le istanze per ottenere le agevolazioni previste dal precedente articolo debbono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1978 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che provvede all'erogazione delle agevolazioni medesime anche mediante apposita delega alle condotte agrarie competenti per territorio.

     A corredo delle istanze anzidette, l'acquisto dei quantitativi di tuberi-seme di patate della varietà «sieglinde» è comprovato dalla certificazione all'uopo rilasciata da cooperative agricole e loro associazioni nonché dai consorzi agrari, mentre il titolo di possesso o la superficie dei terreni adibiti per l'annata 1978-79 alla produzione di patate precoci, nonché i requisiti personali, necessari per l'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo, sono comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali alla domanda, rilasciate dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e con la firma autenticata nei modi di legge. Parimenti il certificato catastale è sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato negli stessi modi, dalla quale risultino tutti gli elementi catastali relativi all'identificazione del fondo ed alla ditta intestataria. Rimane obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa, ove non risulti diponibile, presso i Comuni interessati, il relativo foglio di mappa occorrente per i necessari accertamenti.

 

     Art. 15.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai produttori ed operatori commerciali di patate primaticce e di prodotti orticoli da pieno campo, aventi sede ed operanti nei territori di cui al precedente art. 13, un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti, aperture di credito e scoperture di conto corrente concessi da istituti ed aziende di credito per il finanziamento delle attività commerciali. Il contributo viene concesso per operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 1977-31 maggio 1978.

     Il contributo sarà determinato in misura tale che a carico dei beneficiari gravi un interesse complessivo non superiore al 10%; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dagli artt. 13 e 15 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso:

     - la spesa di lire 350 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13;

     - la spesa di lire 350 milioni per i contributi previsti dall'art. 15.

 

     Art. 17.

     Allo scopo di agevolare il coordinamento, l'adeguamento e l'esecuzione dei programmi contemplati dalle convenzioni stipulate, o da stipulare entro l'anno 1978, per le diverse finalità previste dalle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1° agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, i fondi attribuiti in virtù delle citate convenzioni possono essere utilizzati dagli stessi istituti, enti ed organismi convenzionati o da convenzionare, anche in deroga a quanto stabilito dalle convenzioni già stipulate, sulla base di programmi di massima che possono unificare le finalità di diverse convenzioni, e che sono approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica, o, qualora gli stessi prevedano l'esecuzione di opere pubbliche, il Comitato tecnico amministrativo del medesimo Assessorato.

     Con la procedura di cui al precedente comma saranno approvate le eventuali varianti ai programmi anzidetti.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere, anticipatamente e a titolo di contributo in conto capitale, agli istituti ed enti che hanno stipulato o stipulano convenzioni ai sensi delle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo totale della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, o loro varianti, previsti dalle medesime convenzioni ed approvati ai sensi dei precedenti commi [1].

     Parimenti, le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli enti ed istituti predetti per le stesse finalità sono da considerare a tutti gli effetti ed a decorrere dalla data della relativa erogazione contributi in conto capitale, erogati anticipatamente [1].

     I contributi devono essere utilizzati dagli enti ed istituti medesimi secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti [1].

     In ogni caso le dotazioni immobili e mobili già acquisite o da acquisire dagli istituti ed enti in forza delle convenzioni suddette, costituiscono patrimonio della Regione siciliana e sono cedute in uso temporaneo per le finalità di cui alle convenzioni medesime [1].

     Rimane attribuita agli istituti, enti ed organismi convenzionati ogni responsabilità in merito alle iniziative ed alle attività - ivi compresa la determinazione e la destinazione delle relative spese - dagli stessi previste nei programmi di massima di cui al presente articolo, nonché in ordine all'esecuzione e definizione dei programmi medesimi.

     Gli istituti, enti ed organismi convenzionati sono altresì obbligati ad inviare entro il mese di febbraio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in attuazione dei programmi previsti dal presente articolo con riferimento anche alle attività ed ai risultati degli anni precedenti.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le finalità previste dall'art. 6, lett. a), della L.R. 1° agosto 1977, n. 73, sottopone la relazione anzidetta al parere degli organi di cui al primo comma del presente articolo.

     Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, che attribuisce valore di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza al decreto assessoriale di approvazione dei programmi, anche unici, previsti dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 18.

     Nei limiti dello stanziamento autorizzato dall'art. 17 della L.R. 1° agosto 1977, n. 74, sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo medesimo gli allevatori delle aree montane e interne delimitate ai sensi del primo comma dello stesso articolo, i quali dimostrino di avere provveduto alla macellazione dei bovini di razza indigena, di età non inferiore a mesi quindici, nati ed allevati allo stato brado nelle stesse aree, entro il termine del 5 dicembre 1977, anche se la relativa documentazione sia stata trasmessa dai Comuni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura in data successiva.

     Per l'attuazione dell'art. 18 della L.R. 1° agosto 1977, n. 74, il fondo di rotazione istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 2.031 milioni.

 

     Art. 19.

     Per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, e dell'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, nonché per la manutenzione dei complessi boscati esistenti.

     Trattandosi di interventi di somma urgenza, gli stessi saranno tempestivamente disposti dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio, i quali provvederanno, in ogni caso, all'immediato inizio dei lavori.

     Dell'urgente necessità degli interventi i suddetti ispettori daranno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che, entro, i successivi sette giorni, dovrà approvare le proposte e disporre l'accreditamento dei fondi occorrenti.

     Entro il più breve termine e, comunque, non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

 

     Art. 20.

     All'onere di lire 35.687 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3 e 5 della presente legge, e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si provvede con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della L. 1° luglio 1977, n. 403, relative agli esercizi 1977 e 1978.

     All'onere di lire 3.575 milioni occorrenti per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, si fa fronte con l'assegnazione, di pari importo, versata dallo Stato a norma dell'art. 2 della L. 1° luglio 1977, n. 403.

     All'onere di lire 18.000 milioni riguardante le prime sei annualità relative al limite di impegno autorizzato per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge si provvede con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della L. 1° luglio 1977, n. 403, attinenti agli esercizi 1977 e 1978, mentre all'onere di lire 27.000 milioni riguardante le restanti nove annualità relative al medesimo limite di impegno si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui all'art. 1 della suddetta legge relativa agli esercizi finanziari dal 1979 al 1981 in ragione di tre annualità per ciascun esercizio finanziario.

     All'onere di lire 8.801 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 16, 18 e 19 ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, incrementato in forza dell'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale, a termini dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate.

 

 


[1] Commi così sostituiti dall'art. 31 L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

[1] Commi così sostituiti dall'art. 31 L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

[1] Commi così sostituiti dall'art. 31 L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

[1] Commi così sostituiti dall'art. 31 L.R. 12 agosto 1980, n. 83.