§ 3.7.18 - L.R. 8 luglio 1977, n. 49.
Provvedimenti per l'attuazione del regime di premi in favore del settore zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:08/07/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Al servizio di istruttoria e di definizione delle domande di concessione del premio previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976, nonché per l'attuazione di analoghe iniziative in [...]
Art. 2.      Il regime di premi previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976 viene attuato in Sicilia per i vitelli che, nati nella campagna di commercializzazione 1976-77, hanno compiuto sei mesi di [...]
Art. 3.      Al fine di consentire il completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate, a termini del regolamento comunitario n. 464 del 1975, è autorizzata la spesa di [...]
Art. 4.      Per le finalità previste al primo comma del precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 155 milioni, di cui lire 20 milioni per le finalità dell'art. 4 [...]
Art. 5.      All'onere complessivo di lire 331 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, [...]


§ 3.7.18 - L.R. 8 luglio 1977, n. 49.

Provvedimenti per l'attuazione del regime di premi in favore del settore zootecnico.

(G.U.R. 16 luglio 1977, n. 31).

 

Art. 1.

     Al servizio di istruttoria e di definizione delle domande di concessione del premio previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976, nonché per l'attuazione di analoghe iniziative in applicazione di eventuali futuri regolamenti comunitari, si provvederà a termini della L.R. 9 agosto 1975, n. 52, e dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

     Elenchi periodici dei beneficiari dei premi di cui al precedente comma saranno affissi agli albi comunali secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, della L.R. 9 maggio 1974, n. 9.

 

     Art. 2.

     Il regime di premi previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976 viene attuato in Sicilia per i vitelli che, nati nella campagna di commercializzazione 1976-77, hanno compiuto sei mesi di età e vengono riscontrati presenti nello stesso allevamento nel quale sono nati.

 

     Art. 3.

     Al fine di consentire il completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate, a termini del regolamento comunitario n. 464 del 1975, è autorizzata la spesa di lire 176 milioni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste al primo comma del precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 155 milioni, di cui lire 20 milioni per le finalità dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20.

 

     Art. 5.

     All'onere complessivo di lire 331 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.